n.81 del 03.04.2018 (Parte Prima)
Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Andrea Rossi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Ivan Malavasi
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PRESIDENTE: Il consigliere Andrea Rossi (con lettera datata e pervenuta il 27 marzo 2018) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa.
Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.
... omissis...
(Con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Andrea Rossi).
PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.
Dò atto che dal verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Emilia, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2014 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per il quale fu eletto il consigliere Andrea Rossi, il signor Ivan Malavasi.
Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Andrea Rossi, il signor Ivan Malavasi.
… omissis …
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).