n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni in merito al bando Housing sociale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 196 del 26 febbraio 2019 recante: “L.R. n. 24/2001 e s.m.i. Programma regionale denominato “HOUSING SOCIALE 2019" (Proposta della Giunta regionale in data 21 gennaio 2019, n. 78)”;

- la deliberazione n. 655 del 29 aprile 2019: “Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 e s.m.i. Approvazione Bando per l’attuazione del programma denominato “Housing Sociale 2019”. (Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 196 del 26 febbraio 2019)” (di seguito denominato bando);

- la deliberazione n. 1718 del 21 ottobre 2019: “Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. Delibera della Giunta regionale n. 655/2019. Programma denominato “Housing Sociale 2019” - Approvazione graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento”;

- la deliberazione n. 628 dell’8 giugno 2020: “Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. Delibera della Giunta regionale n. 655/2019 e n. 1718/2019. Programma “Housing Sociale 2019” - Approvazione scorrimento della graduatoria degli interventi di riserva di cui all’allegato E – Tabella 5 – parte integrante alla deliberazione n. 1718/2019”;

Considerato che nel bando

- al punto 5 sono state previste le seguenti tipologie di intervento ammissibili a finanziamento:

a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti il fabbricato nella sua interezza, ricompresi nelle fattispecie previste alle lettere c), d), f) dell’allegato parte integrante all’art. 9 comma 1 alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. di cui anche in estratto all’Allegato 2;

b) Interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme urbanistiche vigenti, realizzati nell’ambito di piani o programmi di riqualificazione urbana comunque denominati, oppure collocati in ambiti urbani consolidati e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti (avvenuta non anteriormente al 1/1/2016) e di loro sostituzione;

c) Interventi di realizzazione di nuovi alloggi su aree inserite all’interno di piani urbanistici approvati alla data di pubblicazione del Bando, ovvero da attuarsi con intervento diretto in aree o lotti di completamento;

d) Interventi di completamento e messa a disposizione di alloggi esistenti, già conclusi alla data di pubblicazione del Bando, o in corso di ultimazione.

- al punto 7, relativamente alle suddette tipologie, sono stati previsti i prezzi di cessione degli alloggi e relative pertinenze e precisamente non essere superiore a 300.000,00 € per le tipologie di intervento di cui al punto 5 lett. a) e b) e a 280.000,00 € per quelle cui alle lett. c) e d);

Richiamato che tale differenziazione aveva la finalità, in sede di Bando, di incentivare maggiormente interventi delle tipologie a) e b) sopra richiamate, ammettendo tuttavia anche le tipologie di tipo c) e d);

Dato atto che da parte di alcuni operatori ammessi a contributo con gli atti sopracitati per interventi delle altre tipologie previste dal Bando, ed in particolare per la tipologia c), hanno segnalato che per una serie di fattori sopraggiunti e non prevedibili, si è resa la necessità di reperire ulteriori risorse per adeguare i Piani economici alle attuali condizioni di mercato e pertanto di poter applicare il limite di prezzo di cessione pari a 300.000,00 € anche agli interventi afferenti le altre tipologie previste dal Bando al fine di poter realizzare gli interventi finanziati;

Valutato che una serie concomitante di fattori quali: l'esponenziale crescita dei prezzi nel mercato delle costruzioni generato dall’aumento dei costi delle materie prime e delle componenti edilizie, a cui si sono sommati gli imprevisti effetti distorsivi sul mercato delle costruzioni originati dai vari bonus edilizi, in particolare dal superbonus del 110% ha reso necessario reperire ulteriori risorse per adeguare il PFTE alle condizioni di mercato;

Rilevato che i finanziamenti concessi nell’ambito del suddetto programma sono finalizzati, fra l’altro, a “incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale, da concedere in locazione o godimento permanente, o da acquisire in proprietà anche attraverso patti di futura vendita, a quei soggetti, in possesso dei requisiti di cui al punto 4, che hanno difficoltà a reperire alloggi per uso abitativo primario a canoni o prezzi accessibili, così da consentire una capacità di risposta più adeguata alla evoluzione del fabbisogno abitativo derivante dalle nuove dinamiche urbane e sociali” e “incentivare la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali riguardo alle forme dell’abitare, caratterizzate in particolare dalla capacità di favorire pratiche di condivisione e socialità negli interventi abitativi e di generare esternalità positive sul contesto e per la collettività; quali possono essere, a mero titolo esemplificativo, proposte di abitare solidale e cooperativo e/o forme di cohousing, anche rivolte a particolari categorie di abitanti; od altre iniziative strutturate rivolte al sostegno sociale/sanitario, con finalità di rafforzare la coesione sociale tra cittadini e l’integrazione tra servizi di welfare pubblici e privati”;

Visti i numerosi provvedimenti adottati a livello nazionale con finalità di compensare gli aumenti dei prezzi derivanti dall’aumento delle materie prime e delle componenti edilizie, provvedimenti che hanno previsto la possibilità di accedere a numerosi fondi per compensare gli aumenti dei costi;

Ritenuto che sussistano le condizioni, per le motivazioni sopra indicate, per consentire il corretto completamento degli interventi finanziati di tipologia c) e d), comunque avviati ed in corso, di poter estendere anche a questa tipologia il limite massimo di prezzo di cessione pari a 300.000,00 €;

Ritenuto che tale facoltà possa essere esercitata unicamente nel caso in cui non sussistano impegni tra il Soggetto Attuatore e i potenziali acquirenti nei quali siano già stati concordati i prezzi di cessione degli alloggi;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s. m.;

- la D.G.R. del 29 dicembre 2008, n.2416 “INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007”, per quanto applicabile;

- la D.G.R. n. 468 del 10/4/2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 1/4/2022;

- la D.G.R. 21 marzo 2022, n. 426 “RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA”;

- la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente. istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”;

- la D.G.R. 31 gennaio 2022, n. 111 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;

- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG 2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di accogliere la richiesta degli operatori beneficiari dei contributi di cui alla propria deliberazione n. 655/2019 stabilendo di estendere anche agli interventi di tipologia c) e d) il limite massimo di prezzo di cessione pari a 300.000,00 €, vista la finalità del programma e il sopraggiunto aumento, non prevedibile, dei prezzi nel mercato delle costruzioni generato dall’aumento dei costi delle materie prime e delle componenti edilizie;

2) di dare atto che tale facoltà possa essere esercitata unicamente nel caso in cui non sussistano impegni tra il Soggetto Attuatore e i potenziali acquirenti nei quali siano già stati concordati i prezzi di cessione degli alloggi;

3) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito web regionale http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative;

5) di stabilire che le pubblicazioni suddette hanno valore di comunicazione e notifica agli interessati.

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