SUPPLEMENTO SPECIALE N. 141 - 21.06.2012
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 29/2000
- 1. L’art. 13 della legge regionale 29/2000, è sostituito dal seguente:
“Art. 13
1. Al fine di determinare l’ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di cui all’articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, la Direzione generale dell’Assemblea prende a riferimento il numero degli elettori quale accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione dell’Assemblea legislativa in carica.”.
Art. 2
Disposizione finale
1. I riferimenti alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare contenuti nella legge regionale 29/2000 sono aggiornati con i riferimenti alla Consulta di garanzia statutaria istituita con la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23.