n.275 del 07.09.2016 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006, art. 9 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2016/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, la parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” dell’allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, e nello specifico:

  • il punto A. che prevede:
    • al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
      • che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare il limite massimo stabilito per le tre zone viticole, come indicate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
      • per la zona viticola C II - nella quale è inserita la Regione Emilia-Romagna - che il suddetto aumento non può superare 1,5% vol;
  • il punto B. che prevede le modalità per le operazioni di arricchimento ed in particolare i paragrafi 6 e 7 che prevedono:
    • che le operazioni di arricchimento non possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti della vendemmia oltre 13% vol;
    • per i vini a denominazione di origine che gli Stati membri possono derogare a tale disposizione innalzando il titolo alcolometrico volumico totale ad un valore che, ai sensi del punto (1) lettera c) della parte II dell'allegato VII, non può superare 15% vol;
  • il punto D che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate sono le medesime dell’abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti, inoltre:

  • il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;
  • il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;

Preso atto:

  • che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
  • che l'art. 2 del Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l’altro:
    • al comma 1), che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;
    • al comma 3), che le Regioni stabiliscano, ai sensi dell’allegato XV - bis, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall’arricchimento;

Considerato:

  • che l'inverno 2015 particolarmente mite ha indotto un anticipo nel germogliamento cui è seguita elevata variabilità climatica che ha causato notevole scalarità ed eterogeneità nello sviluppo della vegetazione e dei grappoli;
  • che si stanno evidenziando fenomeni di acinellatura attribuibile, come per la eterogeneità di sviluppo di germogli e grappoli, agli sbalzi termici e alle piogge verificatisi in fioritura nonché sintomi relativi al Mal dell'Esca in maniera abbastanza consistente che può influenzare qualità e quantità della produzione;
  • che per ottenere uve con un buon grado di acidità, necessario per l'ottenimento di particolari tipologie di vino, molte cantine sono orientate a procedere con vendemmie anticipate e quindi con un grado zuccherino insufficiente poiché dal punto di vista tecnologico la pratica dell'arricchimento è meno costosa dell'acidificazione;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti che si otterranno dalla vendemmia 2016 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consenta di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti che potrebbero derivare dalla variabilità climatica del mese di agosto e settembre, mantenendo alto il livello qualitativo dei vini regionali, come si evince dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Atteso che l'esigenza di ricorrere a tale misura per il ripristino dell’equilibrio fra le componenti fisiche e sensoriali del vino è stata manifestata anche dalle Centrali Cooperative regionali per i vini, vini spumanti e vini IGP e DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e ad alcuni vini DOP, con apposite note acquisite agli atti del predetto Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera;

Ritenuto pertanto di consentire, per la campagna vitivinicola 2016/2017 l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vini per base spumante, vini, vini IGP ed alcuni vini DOP, secondo percentuali differenziate, entro il limite massimo di 1,5% vol., in ragione della tipologia di uve considerate e dell’andamento climatico registrato in regione;

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, quarto comma;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2016/2017, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:

  • vini, ivi compresi i vini con indicazione dell’annata e della varietà di uva;
  • vini a Indicazione Geografica Protetta;
  • vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, Colli di Rimini, Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturnio, Colli di Scandiano e Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Trebbiano, Romagna Pagadebit, Romagna Cagnina, Colli d’Imola;

2. di autorizzare, al contempo, l’arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, per tutte le tipologie delle DOP Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello, Romagna Albana spumante, Romagna Albana DOCG;

3. di autorizzare inoltre l’arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi l’1,5% vol.;

4. di disporre che il Servizio Organizzazioni di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, alle Centrali Cooperative regionali ed ai Consorzi di Tutela Vini;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.

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