SUPPLEMENTO SPECIALE n. 56 - 23.02.2011

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i Principi Costituzionali, con i propri Principi statutari, in conformità con l’ordinamento comunitario e statale, nell’ambito di una più generale strategia di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa, criminale ed illegale sul tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale e al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, adotta un sistema integrato di interventi volti a promuovere iniziative di contrasto e prevenzione dei reati e di educazione alla legalità, nonché, alla costruzione di una maggiore sensibilità della società civile verso una cultura dell’integrazione e del rispetto delle diversità.

2. Per contribuire alla realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, la Regione promuove la partecipazione di tutte le Amministrazioni Pubbliche che insistono sul territorio regionale, la collaborazione con il Governo nazionale attraverso apposite intese istituzionali, lo sviluppo e la sperimentazione di strumenti e iniziative per favorire forme di partecipazione civica che valorizzino comportamenti corretti e virtuosi dei cittadini.

Art.2

Tipologia degli interventi

1. La Regione promuove azioni tese a contrastare le infiltrazioni mafiose, criminali e illegali, attraverso lo sviluppo capillare di reti di cittadinanza attiva, la prevenzione educativa, la cultura dell’appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche, con particolare attenzione:

a) alla ricerca e analisi delle principali cause dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale, in particolare nel mercato del lavoro irregolare, nel campo dell’usura;

b) allo svolgimento di attività di documentazione, comunicazione e informazione;

c) alla diffusione di una educazione alle regole, alla tutela dell’ambiente naturale, al rispetto dei beni comuni, alla mediazione dei conflitti ed, in genere, alla costruzione di una cittadinanza attiva mediante la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università del territorio regionale, nella formazione professionale, di azioni di sistema finalizzate all’educazione alla legalità;

d) alla valorizzazione delle buone pratiche su questo tema, incentivandone il recupero, la documentazione e la diffusione;

e) all’attivazione di forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Università, le altre amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli ordini professionali, le Università;

f) all’assegnazione ad una struttura regionale dei compiti, conoscenze e capacità atti a definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e in accordo alle finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

g) alla realizzazione di attività di formazione congiunta e aggiornamento per gli operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale;

h) alla promozione della diffusione dell’uso di protocolli di intesa aventi ad oggetto la legalità e contenenti regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento dei rapporti economici tra i privati e le Istituzioni pubbliche, nonché, di sistemi premiali per i soggetti che improntano il loro agire a regole etiche e di salvaguardia dei lavoratori e dell’ambiente;

i) all’introduzione di un sistema di monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’incidenza degli interventi, in materia di legalità, promossi in ambito regionale;

l) all’elaborazione di linee guida regionali volte ad uniformare e semplificare la materia degli appalti, nonché, a proporre modifiche ai bandi di gara tipo, con l’introduzione di clausole finalizzate a dare maggiori garanzie sul tema della legalità;

m) alla promozione della salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente, nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché all’uso attento delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili, contrastando agli abusi edilizi e all’utilizzo di discariche illegali;

n) alla semplificazione dei procedimenti e degli endoprocedimenti amministrativi garantendo, in tal modo, massima trasparenza;

o) a dare impulso e favorire l’uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, nelle procedure di acquisizione di documentazione, richiesta dalle disposizioni normative vigenti, nel rispetto delle certificazioni attestanti l’autenticità, al fine di garantire la massima certezza e la totale trasparenza;

p) a favorire il processo di integrazione legato all’immigrazione in sintonia con le disposizioni legislative nazionali in materia;

q) a promuovere l’adozione di regole etiche da parte degli ordini professionali, dei collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali.

Art. 3

Formazione alla legalità e istituzione del centro regionale di documentazione cultura della legalità

1. Per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica e contribuire alla lotta contro i fenomeni mafiosi, criminali, illegali, sul piano educativo e culturale, la Regione, per le finalità previste dall’articolo 2, alla lett. c), attua una programmazione triennale, rivolta ad ogni singola struttura formativa e scuola di ogni ordine e grado presente sul territorio regionale, coinvolgendo le famiglie e le associazioni presenti sul territorio regionale che si siano caratterizzate su questi temi, indirizzata a favorire l’educazione alla democrazia, all’integrazione e alla non violenza e basata su:

a) interventi di sostegno, miranti ad incentivare attività di tipo cognitivo, educative e di sperimentazione;

b) ogni altra attività utile ad una reale conoscenza dei fenomeni mafiosi, criminali o, comunque, illegali e delle loro cause e implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.

2. Per l’attuazione della programmazione triennale degli interventi, di cui al comma 1, l’assessore regionale competente in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca e lavoro, è autorizzato a concedere risorse finanziarie alle Province per la erogazione di contributi sulla base di una programmazione degli interventi.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e nel rispetto delle ordinarie procedure di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, della Consulta regionale sulla legalità, di cui all’art. 13 della presente legge, e degli organismi istituzionali competenti, assegna annualmente alle Province le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo in ordine a:

a) modalità e criteri per l’ammissione delle richieste di finanziamento;

b) istruttoria delle domande;

c) pubblicità dei soggetti ammessi a contributo;

d) modalità di assegnazione e ripartizione dei contributi;

e) modalità di erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi medesimi.

4. La Regione realizza, inoltre, intese, ove il contenuto specifico lo richieda, con gli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato, per il supporto alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1.

5. La Regione sostiene, oltre a quanto previsto dal comma 1, progetti di formazione congiunta e aggiornamento sulle tecniche di prevenzione delle infiltrazioni mafiose per gli operatori degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni sindacali, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, in collaborazione con le Università che hanno istituito specifici percorsi formativi sul tema.

5. Per gli obiettivi di cui al comma 1 è istituito presso l’Assemblea legislativa regionale il Centro di documentazione Cultura della Legalità,struttura pubblica di raccolta, produzione e divulgazione di materiali informativi e documenti a disposizione di insegnanti, studenti, associazioni culturali e del volontariato, ricercatori, istituzioni e singoli cittadini.

Art. 4

Istituzione della “Settimana regionale della legalità della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità su tutto il territorio regionale, istituisce la “Settimana regionale della Legalità, della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” da celebrarsi ogni anno nella terza settimana del mese di marzo.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, che si fa carico degli oneri finanziari, sentite le associazioni antimafia che operano sul territorio regionale, la consulta di cui all’art. 13 della presente legge, definisce le modalità di organizzazione della “Settimana” di cui al comma 1, al fine di ricordare e commemorare tutte le vittime delle mafie, stabilendone il programma e tutte le iniziative, mostre, pubblicazioni da diffondere, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 5

Costituzione di parte civile della Regione

1. La Regione si costituisce parte civile in tutti i processi penali relativi a reati di mafia, afferenti il proprio territorio, e per processi in cui siano contestati reati connessi, a quelli di tipo mafioso, dei quali siano imputati amministratori e dipendenti regionali.

2. Eventuali risarcimenti, derivanti dai procedimenti di cui al comma 1, vengono destinati ad incrementare il fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui all’art. 6 comma 2.

Art. 6

Uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie

1. La Regione, per i fini di cui all’art. 2 lett. f) e nell’ambito delle proprie competenze, interviene per favorire la destinazione, l’assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, privilegiando un loro utilizzo sociale.

2. La Giunta regionale individua, su proposta dell’Assessorato regionale competente per materia, il Servizio dell’Amministrazione regionale atto a gestire tale compito, determinando il programma delle attività e gli atti indirizzo a cui il Servizio dovrà conformare la propria azione ed istituisce un fondo regionale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione delle procedure di estinzione dei gravami dei beni confiscati di cui al comma 3, la gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

3. Al Fondo, di cui al comma 2, sono destinate le somme derivanti da risarcimenti scaturenti dalla costituzione di parte civile, di cui all’art. 5 comma 2, nonché gli eventuali contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti, comunque, interessati.

4. Il Servizio, di cui al comma 2, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti, per consentire che i beni confiscati siano effettivamente resi fruibili, liberi da vincoli giuridici e si attiva per snellire, nell’ambito delle proprie competenze, le procedure che vanno dal sequestro, alla confisca, per arrivare alla destinazione e all’assegnazione dei beni confiscati.

Art. 7

Sistema integrato sicurezza urbana

1. La Regione, le Province e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono il sistema integrato di sicurezza urbana attraverso la creazione di un governo unitario, sia delle politiche di sicurezza che delle politiche di contrasto ai fenomeni criminali, attraverso una più stretta collaborazione tra amministrazioni locali, Camere di Commercio Industria e Artigianato, polizia municipale, polizia provinciale e autorità di controllo dell’ordine pubblico, a tal fine la Regione, anche con il concorso delle Province e dei Comuni, promuove opportune forme di raccordo istituzionali, previste dalla nostra Costituzione, nella distinzione di ruoli e competenze, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, con tutti i competenti organismi di vigilanza e controllo dell’ordine pubblico al fine di costruire rapporti di collaborazione stabili.

2. La Giunta regionale, per conseguire l’obbiettivo di cui al comma 1 definisce:

− protocolli di intesa istituzionali con lo Stato;

− protocolli d’intesa con le Questure, i Comuni e le Province volti a valorizzare, costruire e rendere operativi i tavoli interforze, che riuniscono gli organismi di vigilanza e controllo dell’ordine pubblico, per analisi congiunte delle segnalazioni che pervengono dai cittadini e la scelta delle relative risposte operative da fornire da parte di ciascun organismo istituzionale, cercando di coniugare attività, conoscenze e metodologie investigative;

− forme di raccordo con gli organismi europei volti alla lotta alla criminalità;

− accordi locali per attuare scambi informativi e per la realizzazione di sistemi informativi integrati per l’interconnessione, con un’interfaccia locale, di tutte le sale operative a qualsiasi livello operanti e per il coordinamento tra attività di polizia locale e di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;

− protocolli con le associazioni di categoria per il controllo degli automezzi di trasporto merci ad opera delle Polizie Municipali;

− protocolli con le associazioni di categoria per il controlli dei cantieri edili ad opera delle Polizie Municipali;

− azioni volte a rompere il muro del silenzio, quali l’istituzione di infopoint, di numeri verdi, di caselle postali sulla legalità che acquisiscano dati utili alla conoscenza di eventuali fenomeni di infiltrazioni mafiose nella società, anche in forma anonima, per il successivo vaglio da parte delle autorità competenti;

− progetti formativi e di aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

− progetti a sostegno della formazione alla legalità che vedano il coinvolgimento delle forze di Polizia Municipali e Provinciali e della Guardia forestale all’interno delle scuole, anche con contributi della Regione o della Comunità europea;

3. La Regione promuove tutte le azioni utili all’ottenimento della costituzione, sul territorio regionale, di una agenzia operativa della Direzione Investigativa Antimafia.

Art. 8

Istituzione dell’Osservatorio della legalità

1. La Regione per coordinare e razionalizzare il lavoro delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, competenti in materia di raccolta dati e informazioni inerenti gli appalti pubblici, di servizi e forniture, in materia di trasparenza e prevenzione di forme di illecito nella Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prevenzione e contrasto delle azioni di criminalità ambientale, istituisce l’Osservatorio regionale della Legalità presso l’assessorato competente per le politiche per la sicurezza, presieduto dal presidente della Regione o dall’assessore delegato e composto dai soggetti di cui all’art. 13 comma 3, senza oneri a carico dell’Amministrazione.

2. L’osservatorio si occupa di:

  • analisi e studi concernenti la legalità nelle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art 9 comma 1, con particolare attenzione al fenomeno dell’infiltrazione delle mafie nel tessuto economico, produttivo e occupazionale regionale;
  •  monitoraggio e analisi dell’attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
  • analisi e studi specifici sui settori degli appalti nell’edilizia e nella sanità;
  • controlli sulle variazioni urbanistiche, affinché le mafie non possano approfittare dei cambiamenti di destinazione d’uso dei terreni;
  • rilevazione e valutazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
  • emanazione di linee guida per le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1;
  • misurazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio regionale;
  • introduzione di clausole per garantire trasparenza nelle gare d’appalto;
  • una più efficace valutazione per la professionalità e affidabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, anche attraverso iniziative di formazione;
  • monitoraggio delle procedure di spesa e dei tempi di pagamento negli appalti pubblici;
  • monitoraggio degli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
  • raccordo con l’autorità giudiziaria, affinché tutti i dati in possesso siano accessibili in modalità telematica all’autorità giudiziaria ed alle istituzioni preposte alle indagini in particolare alla Direzione Investigativa Antimafia;
  • raccordo con le altre Amministrazioni, individuate dall’art. 9 comma 1, affinché si mettano in rete tutti i dati relative alle imprese per le quali vi è il divieto per Enti pubblici di avere rapporti, in quanto esse, direttamente o indirettamente, abbiano capitali e soci con sedi in paesi appartenenti alla cosiddetta black list dei paradisi fiscali;
  • raccordo con l’osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e con l’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti per acquisire dati utili alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale;
  • creazione e gestione del Repository Unico regionale sulla Legalità (RURERL), sugli appalti e sulle forniture delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, nonché di ogni altra Amministrazione pubblica, contenente tutti i dati, in formato digitale relativi a:

– stato dell’appalto;

– codice dell’appalto;

– oggetto dell’appalto;

– tipologia di intervento;

– ente appaltante;

– responsabile unico procedimento (RUP);

– progettista;

– responsabile sicurezza progettazione e direttore lavori;

– data del verbale di consegna dei lavori e data prevista di fine lavori;

– importo complessivo dei lavori a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza) e percentuale di ribasso di gara dell’offerta aggiudicataria;

– elenco dei lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto e incidenza percentuale della manodopera;

– impresa appaltatrice;

– elenco delle imprese subappaltatrici;

– elenco delle imprese subfornitrici;

– eventuali varianti in corso d’opera, con la relativa indicazione di variazioni di costo;

– dati relativi ad eventuale contenzioso;

– la lista dei fornitori della Regione e degli Enti da essa derivanti con indicazione del valore economico e della tipologia di ogni singola fornitura, con indicazione della compagine societaria storica degli stessi ed eventuali partecipazioni in altre società;

– la lista delle offerte per ogni singola gara d’appalto o per trattative private, da quella vincitrice a tutte le altre, con indicazione della compagine societaria storica degli stessi, con Verbali e Determinazioni di assegnazione, descrizione dei capitolati;

– tutti gli incarichi diretti che vengono assegnati con indicazioni di tipologia e costo,non solo per le consulenze ma anche per i servizi e lavori con indicazione della compagine societaria storica degli stessi ed eventuali società o consorzi collegati;

– tutte le indicazioni su progettisti, partner finanziari e subappalti con le rispettive indicazioni delle compagini societarie storiche;

– la lista di tutti i contributi e finanziamenti pubblici ed agevolazioni che vengono assegnati e riconosciuti dagli Enti locali a società e associazioni di imprese o associazioni di ogni genere, con indicazione dei soci delle stesse;

– tutti i dati obbligatori, conferiti ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, con apposito atto definirà l’organizzazione dell’Osservatorio per la legalità.

4. Gli enti locali, a richiesta, dovranno mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della legalità.

5. La Regione definirà appositi accordi con le autorità competenti, affinché l’osservatorio, abbia la possibilità di acquisire e pubblicizzare i dati in suo possesso, rendendo operativa un’apposita sezione del portale regionale per darne diffusione.

6. L’osservatorio svolge attività informativa sui temi della lotta all’usura e dell’accesso al credito, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della Regione.

7. L’osservatorio redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni mafiosi, criminali, illegali nel corso dell’anno precedente, segnalando, altresì, possibili nuove linee di intervento.

Art. 9

Trasparenza nel settore degli appalti pubblici e forniture

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Emilia-Romagna, nonché enti, aziende, società agenzie, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna compresi i concessionari di servizi pubblici regionali, e le Amministrazioni Pubbliche della regione non comprese nell’articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;

b) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà a rispettare tale termine, per impedimenti oggettivi o soggettivi;

c) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell’ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto;

e) le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di inserire, a pena di nullità degli atti, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, una clausola risolutiva con la quale questi assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari;

f) l’obbligo all’affidatario di comunicare alle stazioni appaltanti, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Le Amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, perseguono l’obiettivo della trasparenza delle procedure finalizzate all’affidamento degli appalti, a tale fine ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all’affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel portale dei rispettivi enti, per la Regione sul portale di cui all’art. 8 comma 4, affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l’iter del procedimento, inoltre, dovranno essere pubblicate con le stesse modalità:

− le autorizzazioni inerenti movimenti terra e di materiali da cava;

− le autorizzazioni inerenti le società che effettuano movimentazioni di rifiuti e rifiuti speciali;

− le pratiche inerenti concessioni di deroghe per i vincoli esistenti;

− i provvedimenti sanzionatori per reati ambientali adottati nell’ambito del proprio territorio;

− l’elenco delle società che operano movimenti terra e/o che hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologica e sito specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell’ambito del territorio di propria competenza.

3. I Comuni dovranno, inoltre, rendere noti sul proprio sito:

− le società pubbliche e private che conferiscono rifiuti in discariche o impianti collocati nel proprio territorio o di proprietà di società partecipate;

− i provvedimenti sanzionatori per reati ambientali adottati nell’ambito del proprio territorio;

− le società che operano lavori movimenti terra e/o che hanno incarichi di bonifica con indicazione tipologia e sito specifico di partenza, stoccaggio e deposito nell’ambito del territorio di propria competenza;

− le concessioni di variazione di destinazione ad uso di aree, palazzi, impianti industriali, strutture ricettive e di culto, con indicazione anche del gestore/proprietario o del soggetto a cui viene assegnata la concessione;

− le graduatoria per le assegnazione di immobili comunali e delle case popolari, ivi comprese quelle costruite da privati per l’edilizia convenzionata, oltre che quelle relative agli immobili abitativi o commerciali di competenza di società pubbliche, ed ogni provvedimento adottato in “ deroga” alle graduatorie, con l’indicazione della motivazione e del beneficiario;

− le eventuali stipule di convenzioni con società private di distribuzione alimenti tramite apparecchiature automatiche, di ticket ristorazione, servizi mensa, con l’indicazione delle altre offerte pervenute e rigettate e relative informazioni.

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari istituzione del conto corrente unico per gli appalti

1. Per gli appalti pubblici della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche, individuate all’art. 9 comma 1, di importo superiore a 100 mila euro, dalla data di pubblicazione della presenta legge, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare un conto corrente unico dedicato sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto, inoltre, l’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale ed i compensi per i professionisti e gli studi professionali, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. Sono soggetti al medesimo obbligo di cui al comma 1 anche i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati a lavori o forniture pubbliche.

3. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano stati condannati per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale definirà i sistemi per permettere il frazionamento e la quantificazione dei pagamenti per il personale che si occupa in generale delle attività tecniche e amministrative dell’impresa ed il personale che opera su più appalti.

5. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11

Iniziative utili ad anticipare i crediti dei fornitori

1. La Regione, a dimostrazione di una particolare sensibilità per la salute finanziaria dei propri fornitori e dei fornitori delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 9 comma 1, per evitare esposizioni finanziarie che possano favorire infiltrazioni criminali, attraverso lo strumento del credito proveniente da riciclaggio di denaro, promuove appositi accordi per favorire le anticipazioni dei crediti dei fornitori e la riduzione dei costi, prodotti dalle stesse, con gli istituti di credito e con le aziende e le società di intermediazione finanziaria, rendendo obbligatoria la certificazione del debito.

2. A tal fine la Regione istituisce un fondo regionale di garanzia, la cui gestione è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio e definisce un’apposita certificazione del credito da fornitura nonchè la relativa classificazione per dare maggiore certezza agli operatori bancari e di intermediazione finanziaria.

3. La Giunta regionale definirà con apposito atto, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la dotazione finanziaria del fondo sufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli accordi di cui al comma 1, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per gli interventi di anticipazione dei crediti dei fornitori.

Art. 12

Marchio di Qualità per le imprese edili virtuose

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore di appartenenza, definisce con proprio atto l’istituzione ed il rilascio del “Marchio di Qualità”.

2 Il “Marchio di Qualità” che identifica le imprese virtuose, riconoscibili e trasparenti e che abbiano seguito un percorso di legalità, serve da incentivo per le imprese che vogliano emergere da un’economia sommersa e può essere utilizzato dalle centrali appaltanti per riconoscere una premialità aggiuntiva.

3. Il “Marchio di Qualità” dovrà essere realizzato attraverso la collaborazione con gli enti paritetici, a cui potrà essere demandata l’attività di controllo, e sarà caratterizzato dall’acquisizione certificata di un punteggio ad incremento, con un incremento doppio per le imprese che non ricorrano a subappalti/affidamenti o, qualora vi ricorrano, che si assoggettino alla comunicazione dei relativi dati per la loro pubblicazione, per il rispetto di ogni singola previsione di seguito riportata:

− iscrizione, con posizione attiva, presso una Cassa Edile della Regione Emilia-Romagna per almeno 5 anni;

− non inserimento dell’impresa nella Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI);

− correttezza dei rapporti di lavoro subordinati;

− regolarità del personale e dei lavoratori autonomi occupati;

− regolarità nell’applicazione di norme di sicurezza;

− formazione acquisita dai lavoratori occupati;

− attivazione del sistema telematico di monitoraggio delle presenze in cantiere;

− assoggettamento alla verifica, ad opera anche degli enti bilaterali, tra i dati rilevati quotidianamente dal sistema telematico con le effettive presenze in cantiere;

− impegno a non ricorrere al subappalto o a prestazioni affidate a terzi;

− accettazione della pubblicazione delle comunicazioni obbligatorie, relative al subappalto, su una specifica sezione del sito Internet della Regione;

− assoggettamento alla comunicazione, ai fini della pubblicazione dei dati di eventuali sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, del nome del sub-contraente, dell’importo del contratto, dell’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

− utilizzo di formule contrattuali che prevedono l’impegno dell’appaltatore sull’intero ciclo di realizzazione dell’opera;

− utilizzo di formule contrattuali che prevedono la clausola sociale.

4. La certificazione dovrà essere distinta dalla volontarietà e da un dialogo sociale più avanzato fra le parti interessate, che coinvolge il sistema paritetico in un ruolo strategico e concreto di sostegno.

5. Le imprese aggiudicatrici di appalti in virtù del “Marchio di Qualità” non potranno subappaltare ad altre imprese sfornite di tale certificazione.

Art. 13

Consulta regionale sulla legalità

1. La Regione istituisce la Consulta regionale sulla legalità quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione al fine della promozione della legalità, della trasparenza e dell’adozione di regole etiche.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all’adozione degli atti previsti dalla presente legge, può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge, nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall’Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali;

e

) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle associazioni che abbiano tra i propri fini statutari l’antimafia, la lotta alla illegalità e al crimine in genere.

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.

Art. 14

Clausola valutativa

1. Gli atti di attuazione della presente Legge demandati alla Giunta regionale dovranno essere adottati entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

2. L’Assemblea Legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la legalità, attraverso la Commissione consiliare competente alla quale, con cadenza triennale, entro il 30 giugno, la Giunta presenta una relazione utile per svolgere un periodico esame dell’attuazione e dei risultati ottenuti nel promuovere gli interventi di cui all’art. 2, nonché per fornire informazioni sulle criticità con relativi pareri e proposte modifica della legge, qualora se ne ravvisasse la necessità.

3. Gli atti attuativi di competenza della Giunta regionale dovranno avere il parere della competente commissione consiliare prima di poter essere adottati.

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