n.137 del 12.05.2021 periodico (Parte Seconda)
Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:
- l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
- Art. 8-ter, comma 3, che stabilisce che:
“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”;
- l’art. 8-quater, che stabilisce che:
- l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
- la legge regionale n. 22/2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, che all’art. 6, comma 1, prevede che:
“La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, l’adattamento o la trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), sono assoggettati ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 555/2000 “Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti”;
- n. 327/2004 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1314/2015 “indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”, per l’arco temporale 2015-2019;
- n. 1604/2015 Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate”;
- n. 2040/2015 “Riorganizzazione dalla rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM Salute 70/2015”;
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie” con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione e si è stabilito che tali requisiti si applicano ai processi direzionali e trasversali dell’intera organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
Considerato che nell’arco di tempo intercorso dai precedenti atti di definizione dei fabbisogni regionali è mutato in modo sostanziale il contesto normativo e l’organizzazione dei servizi sanitari regionali e che, di conseguenza, si rende oggi necessario rivedere gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento sanitario, ridefinendo alcune delle previsioni contenute nelle precedenti proprie deliberazioni di approvazione dei fabbisogni (n. 1180/2010, n. 624/2013, n. 865/2014, n.1314/2015 e n. 973/2019);
Valutato che:
- il D.M. n. 70/2015 afferma che “il riequilibrio dei ruoli tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione alle cure graduate costituiscono oggi gli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati per dare risposte concrete a nuovi bisogni di salute determinati dagli effetti delle tre transizioni - epidemiologica, demografica e sociale - che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni”;
- per quanto attiene l’accreditamento, poiché le strutture ospedaliere pubbliche e private sono assoggettate agli standard definiti dal D.M. n. 70/2015 e dalla propria deliberazione n. 2040/2015 sia in termini di numerosità dei posti letto per acuti e post-acuti sia in termini di discipline, con particolare riferimento a quelle di interesse regionale (reti Hub&Spoke), attualmente la dotazione di posti letto pubblici e privati nel territorio regionale ad oggi soddisfa ampiamente il fabbisogno, ma che per le discipline di interesse regionale sono in corso processi di ridefinizione delle reti;
- in particolare, la riorganizzazione della rete ospedaliera prevede percorsi di centralizzazione dei pazienti sia in emergenza sia programmati, e la sempre maggiore diffusione dei servizi territoriali e della domiciliarità fanno prevedere un aumento del fabbisogno di trasporti in emergenza e secondari a mezzo ambulanza, che difficilmente potrà essere garantito dai soggetti pubblici e privati già accreditati o in via di accreditamento;
Considerato che con la propria deliberazione n. 53/2013 si rinviava a successivi atti regionali aventi cadenza biennale la declinazione degli indirizzi di programmazione regionale, ma che una programmazione dei fabbisogni ad un arco temporale biennale non consente alle Aziende sanitarie:
- di poter contare su di un periodo di programmazione più ampio a garanzia di maggiore continuità nell’erogazione delle prestazioni;
- di utilizzare al meglio le potenzialità degli erogatori privati, che in un arco temporale più lungo possono adattare al meglio le proprie attività, coerentemente a quanto richiesto dal committente pubblico;
Preso atto che con le precedenti deliberazioni 1314/2015 e 973/2019 questa Giunta ha scelto di adottare atti di programmazione dei fabbisogni con un orizzonte temporale più flessibile per poter fornire risposte adeguate e tempestive ai bisogni di salute della popolazione;
Considerato che un ampliamento degli indirizzi di programmazione regionale già deliberati consente alle Aziende sanitarie di effettuare una procedura di scelta su un numero maggiore di erogatori privati, tenendo conto degli aspetti più complessivi e peculiari di necessità assistenziali;
Ritenuto necessario quindi ampliare gli indirizzi di programmazione regionale per quanto attiene Assistenza sanitaria - Soccorso e trasporto infermi a mezzo ambulanza;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;
- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;
Richiamata infine la propria deliberazione n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG72017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni riportate in premessa:
1. di aggiornare, così come dettagliato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni limitatamente a Soccorso e trasporto infermi a mezzo ambulanza;
2. di confermare, per gli ambiti assistenziali non disciplinati nel presente atto, gli indirizzi di programmazione regionale dei fabbisogni già deliberati con le precedenti proprie deliberazioni n.624/2013, n. 286/2014, n. 865/2014, n. 1314/2015 e n. 973/2019;
3. di stabilire inoltre che, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico del presente atto, ai fini dell’avvio di procedimenti di nuovi accreditamenti le strutture sanitarie, situate sul territorio della Regione Emilia-Romagna, in possesso dei previsti requisiti e che rispondono ai criteri declinati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, potranno presentare domanda di accreditamento, utilizzando la modulistica disponibile nella specifica sezione del portale della Regione Emilia-Romagna:
https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/accreditamento-strutture-sanitarie/moduli/intro.
I criteri di cui all’allegato parte integrante e sostanziale saranno oggetto di rivalutazione, con eventuale riconferma o modifica, dopo 18 mesi dall’entrata in vigore del presente atto.
4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 6, della L.R. n. 22/2019 e della propria deliberazione n. 555/2000, recante “Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di cui all'art. 8 ter, D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Primi adempimenti”, sono accolte istanze concernenti l'istituzione di nuovi posti letto (autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti), solo se il numero dei posti letto già autorizzati risulterà non adeguato a garantire sia l’attività a carico del Servizio Sanitario regionale sia la libera scelta del cittadino di ottenere assistenza in regime privatistico. Tale valutazione, ai fini di rispondere ai bisogni di salute, avverrà sulla base dei criteri di offerta già esistente e di localizzazione delle strutture;
5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.