n. 20 del 04.02.2011 (Parte Seconda)

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall' 1/1/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate la propria deliberazione n. 2079/2009, con la quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2009;

tenuto presente che ai sensi dell’art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni:

a) la remunerazione delle attività assistenziali, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day-hospital, è determinata in base a tariffe predefinite (comma 4);

b)il Ministero della Sanità, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d’intesa con la Conferenza permanente, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare, determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.(comma 5 come modificato dalla conversione in legge del DL 112/2008, L. 133/2008);

c) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono effettuati periodicamente le revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi (comma 6);

d) il Ministero della Sanità, d’intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, con apposito Decreto definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale (comma 8);

considerato:

il Verbale d’intesa sottoscritto fra la Regione Emilia-Romagna e AIOP Emilia-Romagna in data 15/12/2009 che al punto 4 punto prevede che per l’anno 2010 la parte pubblica “si impegna a verificare la possibilità di ulteriori adeguamenti tariffari, nell’ambito dei budget concordati, subordinatamente alla valutazione di impatto complessivo…”;

 che l’atteso Decreto ministeriale per la fissazione delle tariffe massime non è stato emanato;

Visto il Verbale d’intesa siglato fra Regione Emilia-Romagna e AIOP Emilia-Romagna il 30/12/2010 con il quale si conferma, in un’ottica di programmazione triennale, in considerazione del fatto che l’intesa prevede che per gli anni 2011 e 2012 il rinnovo degli accordi debba avvenire a risorse sostanzialmente invariate, di accogliere parzialmente le richieste di rivalutazione tariffaria per l’anno 2010 nei limiti previsti dal punto 1 di detta intesa;

considerato che la ratifica dell’Intesa siglata il 30/12/2010 di cui al punto precedente da parte del Consiglio Regionale e dell’Assemblea dell’AIOP Emilia-Romagna è avvenuta in data 11/01/2011 e comunicata all’Assessorato con nota del Presidente regionale dell’AIOP il 12/01/2011;

valutato pertanto, per quanto sopra motivato, di avere titolo ad intervenire in ambito tariffario a valere per l’anno 2010;

considerato altresì che la reale spesa ospedaliera è di fatto determinata dal sistema di accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs 502 e successive modificazioni ed integrazioni che definiscono un corrispettivo preventivo a fronte delle attività concordate;

considerato che il sistema di accordi di cui sopra copre integralmente le attività erogate dai produttori privati accreditati e gran parte degli scambi fra strutture pubbliche;

visto che la definizione dei budget per l’anno 2010 è stata mediamente in incremento di circa il 2,2%;

avendo inoltre valutato opportuno, anche al fine di non incrementare il numero di ricoveri ospedalieri, che gli andamenti tariffari siano coerenti con gli incrementi di budget;

considerato pertanto che, visto che per l’anno 2010 l’incremento budgettario è stato di fatto agito e pertanto l’impatto economico effettivo determinato dall’applicazione di nuove tariffe risulta estremamente limitato;

visto che è in corso di adozione la deliberazione (prot. n. GPG/2011/74) che approva il già citato verbale d’intesa siglato in data 30/12/2010;

considerato comunque opportuno mantenere le tariffe regionali coerenti con quelle usate per la mobilità sanitaria interregionale (TUC) e pertanto ritenuto opportuno intervenire sulle sole tariffe di fascia B qualora queste non siano > del 10% di detta TUC; 

dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. che per l’anno 2010, per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate a favore di cittadini residenti in Emilia-Romagna, le tariffe previste sono quelle di cui agli allegati 1, 2, 3.1, 3.2, 4 e 5;
  2. di stabilire che le prestazioni erogate a cittadini provenienti da altre regioni siano remunerate, in via di anticipazione, pari a quanto riconosciuto alla Regione Emilia-Romagna nell’ultimo scambio di mobilità;
  3. che l’ammontare di cui al punto precedente sia soggetto a saldo definitivo solo a seguito del consolidamento del consuntivo interregionale relativo alla compensazione delle prestazioni rese in mobilità, fino ad un massimo pari al nuovo valore riconosciuto;
  4. che per quanto riguarda il valore da applicarsi ai singoli ricoveri per cittadini provenienti da altre regioni venga applicato il tariffario in uso anno per anno per la mobilità sanitaria, la cosiddetta tariffa unica concordata (TUC), come già previsto dalla propria deliberazione n. 2079/2009;
  5. che per i cittadini provenienti dal Veneto e dalle Marche valgono gli accordi specificatamente sottoscritti in termini di tetti di budget;
  6. che l’elenco dei DRG potenzialmente inappropriati, è quello risultante dalla classificazione dei DRG di cui all’all. 3.1 in coerenza con la propria deliberazione n. 1890/2010;
  7. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dell’atto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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