n.91 del 05.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Assenso alla declassificazione dei due tratti di strada, denominati Via Alberello (il primo con accesso da Via Pomposa verso Via Massafiscaglia, per una lunghezza di 660 ml circa, il secondo con accesso da Via Pomposa fino a Via Panigalli di lunghezza 460 ml circa) ad area destinata a capezzagna (P.G. 23753)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, con delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 65160/2015 di variazione del piano alienazioni 2015, confermata con successiva delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 11981/2016 di approvazione del Piano Alienazioni 2016 - 2018, addivenire all’alienazione dei tratti di strada di proprietà comunale, sopra citati, individuati tra le proprietà confinanti in quanto risultano interpoderali, coincidenti con il vecchio tracciato della via Alberello, ormai ridotto, per l’abbandono da tempo immemorabile, a capezzagna, senza che su di esso possa conclamarsi, per funzione e per geometria, un interesse pubblico al collegamento stradale, quindi non più funzionale alle esigenze della viabilità pubblica, essendo il relitto utilizzato esclusivamente dai frontisti per accedere ai fondi per un prezzo individuato in euro 23.000,00;

- I proprietari frontisti dei tratti di strada indicati, sono stati individuati nelle seguenti Aziende Agricole:

-Soc Agricola Albarello srl-

-Azienda Agricola Negri Gabriele e Mantovani Roberto s.s.-

 -Azienda Chiorboli Giampaolo -

- L’accesso ai propri fondi, da parte dei frontisti e’ comunque garantito in modo comodo attraverso la viabilità alternativa (da via Massafiscaglia, dal tratto di via Alberello ad uso pubblico, e da via Panigalli);

- Con determina dirigenziale n. 1928/2016 P.G. n. 118966/
2016, in esecuzione delle delibere di Consiglio menzionate, si determinava di alienare i due tratti di strada suddetti e costituenti un unico lotto, denominato via Alberello, mediante trattativa privata previa gara ufficiosa in osservanza dell’art. 16 lett. i) del Regolamento Comunale delle Alienazioni Immobiliari e delle disposizioni di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827, con il metodo di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, con il sistema delle offerte segrete in aumento, intendendo per tale quello che avrebbe fornito l’offerta migliore e superiore rispetto al prezzo a base di gara pari a euro 23.000,00 e si invitavano i frontisti, come sopra individuati, a partecipare a tale procedura presentando, se interessati, in un unico plico sigillato, entro e non oltre le ore 13:00 del 1/12/2016, i documenti a corredo dell’offerta e l’offerta economica. Veniva, inoltre, indicata come data di apertura delle buste pervenute il giorno 5/12/2016;

-Nella medesima determina si ammetteva anche offerta congiunta da parte dei frontisti e si prevedeva che, nel caso di offerte disgiunte, l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore di chi avesse presentato la migliore offerta economica;

-Si prevedeva, inoltre, che nella medesima seduta, qualora gli offerenti fossero stati tutti presenti, l’Amministrazione si sarebbe riservata di procedere mediante rilanci al rialzo dell’offerta, mentre nel caso in cui anche uno solo degli offerenti non fosse stato presente si sarebbe proceduto all’aggiudicazione al miglior offerente;

Considerato che:

 - entro il termine suddetto erano pervenute n. 2 buste entrambe sigillate provenienti da:

 - Agricola Albarello s.r.l.;

- Chiorboli Giampaolo in qualità di persona fisica;

- in data 5/12/2016 si riuniva la Commissione per espletare la suddetta gara in esito alla quale risultava aggiudicataria provvisoria la Soc. Agricola Albarello srl - via Provinciale n 19. 44020 Ostellato (FE) per la cifra di € 50.000,00;

Dato atto che:

- con determina dirigenziale esecutiva dal 28/12/2016 avente PG 2016-147021 del 23/12/2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva del suddetto lotto alla Soc Agricola Albarello srl - via Provinciale n 19. 44020 Ostellato (FE) avendo fatto l’offerta economica più alta, pari ad € 50.000,00;

Considerato che:

- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'articolo 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni, e altri enti locali” ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni”;

- sulla base del Piano il Comune di Ferrara provvede ad individuare i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, e pertanto suscettibili di essere valorizzati o alienati;

- gli immobili, inseriti nel Piano Alienazioni, sono classificati automaticamente come “patrimonio disponibile” ai sensi dell’art. 58 c. 2 del DL n. 112/2008 (convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008, successivamente integrato dall’art. 33, comma 6, D. L. n. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, a sua volta modificato dall’art. 27 della Legge 214/2011), e di tale modifica dovrà essere dato atto nell’inventario immobiliare (fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale);

- i due tratti di strada, denominati via Alberello (il primo con accesso da via Pomposa verso Via Massafiscaglia, per una lunghezza di 660 ml circa, il secondo con accesso da via Pomposa fino a Via Panigalli di lunghezza 460 ml circa) erano inseriti nel Piano delle Alienazioni e del Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2016-2018 approvato con Delibera del C.C. del 2901/2016 n 11981 e per essi dunque ne consegue una automatica declassificazione come patrimonio disponibile;

- che la Delibera contenente il Piano Alienazioni suindicata è stata sottoposta alla doppia pubblicazione all’Albo Pretorio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 829, 828 del C.C. e dell’art. 45 dello Statuto Comunale;

- Entro i 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio nessuno ha proposto ricorso avverso la medesima;

Considerato che:

 - La Legge Regionale n 35 del 1994 all’art. 1 delega le Province e i Comuni ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade di rispettiva proprietà ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1993 e che la sdemanializzazione del tratto di strada denominato via Alberello è avvenuta mediante inserimento nel Piano Alienazioni;

Preso atto che:

- Nessuna opposizione è stata fatta avverso la sdemanializzazione di Via Alberello conclamata dal Piano Alienazioni nel termine previsto di cui all’art. 4 L.R. 35/1994;

- L’effettiva porzione di area oggetto di alienazione sarà esattamente quantificata da apposito frazionamento catastale effettuato dall’ aggiudicatario come da comunicazione allo stesso del 27/1/2017 PG 2017/0011125 e di cui si prenderà atto, ai fini dell’alienazione, con apposita determina a contrarre ex art. 192 T.U.E.L;

Dato atto che:

- l’art. 3 comma 3 (Art. 2 Cod. Str.) “Declassificazione delle strade” del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” stabilisce che “Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.”

- il comma 4° del medesimo art.3 suindicato prevede che:i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

Vista la delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 65160/2015 di variazione del piano alienazioni 2015, confermata con successiva delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 11981/2016 di approvazione del Piano Alienazioni 2016 - 2018;

Visto l’art. 2 comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al DPR 16/12/1992 n. 495;

Visto l’art.3 del DPR 495/1992 (e successive integrazioni) - Codice della Strada;

Visto l’art. 12 comma 3 della Legge Regionale 27/1/1993 n. 3 inerente il trasferimento ai Comuni di funzioni relative alla classificazione amministrativa della viabilità Comunale e vicinale;

Visto l’art. 183 del D.lgs 167 del 18/8/2000;

Visto l’art. 192 del D.lgs 167 del 18/8/2000;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Patrimonio proponente in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 267/2000);

Visti gli atti:

Con il voto favorevole di tutti i presenti:

delibera:

- Di prendere atto della avvenuta sdemanializzazione dei due tratti di strada denominati Via Alberello (il primo con accesso da via Pomposa verso Via Massafiscaglia, per una lunghezza di 660 ml circa, il secondo con accesso da Via Pomposa fino a via Panigalli di lunghezza 460 ml circa) di cui alla planimetria (allegato A), in area destinata a capezzagna, in quanto su di essa non può conclamarsi, per funzione e per geometria, un interesse pubblico al collegamento stradale, quindi, la stessa non più funzionale alle esigenze della viabilità pubblica è ascrivibile al Patrimonio Disponibile, grazie all’inserimento della medesima nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2016-2018 approvato con Delibera del C.C. del 29/1/2016 n 11981;

- Di prendere atto che nessuna opposizione è stata fatta alla Delibera del C.C. del 29/1/2016 n 11981;

- Di assentire, pertanto, alla declassificazione dell’area su indicata e di trasmettere, ai fini del perfezionamento della declassificazione stessa, ai sensi dell’art.4 comma 3 della L.R. 35/1994 il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione nel BURERT nonché al Ministero dei LL.PP. Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale;

- Di dare atto, ai sensi dell’art.4 comma 5 della L.R. 35/1994 che il presente provvedimento avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel BURERT;

- Di dare atto che saranno a carico dell’aggiudicatario le spese relative al frazionamento catastale per la precisa individuazione dell’area onde procedere all’alienazione e, di cui, ai fini predetti si prenderà atto, con apposita determina a contrarre ex art. 192 T.U.E.L;

- Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Alessandra Genesini, Dirigente del Servizio Patrimonio.

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - IV comma - D.Lgs. n. 267/00, con il voto favorevole di tutti i presenti per l’esigenza di procedere con celerità alla definizione della procedura di declassifica onde perfezionare l’alienazione dell’area.

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