n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)
Caseificio Sociale Urzano Sac - Domanda 10/1/2007 di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso promiscuo agricolo, da pozzo in comune di Neviano degli Arduini (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 27, 28 e 31. Provvedimento rinnovo di concessione
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1) di assentire alla Ditta “Caseificio Sociale Urzano Sac”, con sede in comune di Neviano degli Arduini (PR), Località Urzano, C.Fiscale 00167270347, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Neviano degli Arduini (PR), il rinnovo della concessione n. 18928 del 21/12/2005 a derivare acqua pubblica da pozzo in comune di Neviano degli Arduini (PR), Località Urzano, foglio. 25 mappale 270, per uso promiscuo agricolo, a servizio del Caseificio “Urzano”, di 1,5 l/sec per un prelievo complessivo massimo annuo di 1.500 mc;
2) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015 e che venga esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 18/5/2011 n. 5837.
(omissis)
- Art. 4 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
È proibito permettere ad altri l’utilizzazione dell’acqua.
È vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione ed all’uso dell’acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, che potrà concederla di volta in volta, secondo le necessità e darà le opportune disposizioni per l’esercizio della derivazione, ai sensi dell’art. 31 del RR n. 41 del 20/11/2001 ed artt. 42 e 43 del TU di leggi approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.
In particolare la sostituzione o modifica della pompa o del contatore, se previsto, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione concedente.
Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni eventuale modificazione nella titolarità o disponibilità della derivazione, mediante apposita richiesta da inoltrare al Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
Nell’Allegato 1 sono individuate le ulteriori particolari prescrizioni mediante specifica descrizione.
L’inosservanza di tali divieti e disposizioni comporta la decadenza dal diritto a derivare a norma dell’art. 32 del RR n. 41/01.
(omissis)