n.295 del 09.10.2014 (Parte Prima)
Approvazione della relazione sull’attività svolta dalla Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna nell’anno 2014 e programma delle attività per l’anno 2015
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Visti:
- lo Statuto regionale che, al comma 1, dell’articolo 69 definisce la Consulta di garanzia statutaria “organo autonomo e indipendente della Regione”;
- la legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”, che dà disposizione in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni;
- il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria ed, in particolare, il comma 2 dell’articolo 17 che così prescrive: “La Consulta, entro il 20 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l’anno successivo”;
Esaminata la relazione sull’attività svolta nel 2014 predisposta dal Presidente con la collaborazione degli altri Consultori ed esaminato anche il programma delle attività per l’anno 2015;
All’unanimità dei voti
DELIBERA
1) di approvare la relazione sull’attività svolta dalla Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna nell’anno 2014 e il programma delle attività per l’anno 2015, allegato 1, parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la citata relazione completa del programma di attività 2014, alla Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale;
3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Consulta dell’Assemblea legislativa.
RELAZIONE ANNUALE 2014
Resoconto delle attività svolte
La presente relazione, redatta con riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 17 del “Regolamento della Consulta di Garanzia Statutaria”, intende dare conto dell'attività svolta dalla Consulta nell'arco temporale dal 19 settembre 2013 al 20 settembre 2014.
Nel predetto periodo, in particolare, si è dato corso all’esame dei progetti di legge pervenuti all’attenzione della Consulta per le attribuzioni che le sono proprie, nonché si è proceduto alle delibere conseguenti alle dimissioni del Presidente della Regione, Vasco Errani.
§ § §
- La Consulta, notiziata in data 9 ottobre 2013 (con nota prot. n. 39823, dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano), della pervenuta deliberazione del Consiglio comunale di Modena recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne" (depositato all'Assemblea Legislativa in data 23 settembre 2013), nella seduta del 5 novembre 2013, presenti i componenti prof. avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. avv. C. Fioravanti, avv. M. Selleri, avv. G. Bazzini, si riuniva per procedere, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento della Consulta Statutaria, adottato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013, all'esame di tale proposta di legge di iniziativa popolare e rilevava come il testo del progetto presentato dal Consiglio comunale di Modena fosse del tutto identico nei contenuti e nell'articolato a quanto già discusso e deliberato in data 17 luglio 2013, delibera n. 12/2013, come corretta dalla delibera n. 14 del 28 agosto 2013.
Vista l'identità di contenuto sopra evidenziata, il Presidente della Consulta riteneva non necessaria la nomina di un relatore e, per evidenti esigenze di economicità del procedimento, non necessaria la partecipazione dei presentatori del progetto, anche in considerazione del fatto che gli stessi, formalmente notiziati della seduta 5 novembre 2013, non avevano manifestato la volontà di intervenire. Conseguentemente la Consulta, dopo approfondita discussione ha adottato la seguente deliberazione (n. 18/2013):
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
1. dichiara ammissibile il progetto di legge; nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11;
2. dà mandato agli uffici competenti di premettere al testo del progetto di legge la seguente frase: "La Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell'art.18 comma 4 dello Statuto e dell'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 34/1999, ha dichiarato con deliberazione n. 18 del 5 novembre 2013 ammissibile il progetto di legge nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11".
§ § §
Con delibera n. 19, in pari data, la Consulta verificato che la popolazione del Comune di Modena conta 186.040 abitanti ha altresì dichiarato la regolarità della proposta di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Modena, recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne", quindi dichiarata ammissibile con delibera n. 18/2013, essendo rispettato il requisito di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) della l.r. 34/99.
Successivamente la Consulta, notiziata in data 16 dicembre 2013 (dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano) della ricezione di una deliberazione del Consiglio comunale di Formigine, recante in oggetto: "Norme per la creazione della rete regionale contro la violenza di genere e per la promozione della cultura dell'inviolabilità, del rispetto e della libertà delle donne" (depositato all'Assemblea Legislativa in data 4 dicembre 2013), nella seduta del 14 gennaio 2014, presenti i componenti prof. avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. avv. C. Fioravanti, avv. M. Selleri, avv. G. Bazzini, si riuniva per procedere ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento della Consulta Statutaria, adottato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013, all'esame di tale proposta di legge di iniziativa popolare e rilevava che il testo del progetto presentato dal Consiglio comunale di Formigine fosse del tutto identico nei contenuti e nell'articolato a quanto già discusso e deliberato in data 17 luglio 2013, delibera n. 12/2013, come corretta dalla delibera n. 14 del 28 agosto 2013.
Vista l'identità di contenuto sopra evidenziata, il Presidente della Consulta riteneva non necessaria la nomina di un relatore e, per evidenti esigenze di economicità del procedimento, non necessaria la partecipazione dei presentatori del progetto, anche in considerazione del fatto che gli stessi, formalmente notiziati della seduta 14 gennaio 2014, non hanno manifestato la volontà di intervenire. Conseguentemente la Consulta, dopo approfondita discussione, adottava la seguente deliberazione (n.1/2014):
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
1. dichiara ammissibile il progetto di legge nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11;
2. dà mandato agli uffici competenti di premettere al testo del progetto di legge la seguente frase: "La Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell'art.18 comma 4 dello Statuto e dell'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 34/1999, ha dichiarato con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2014 ammissibile il progetto di legge nella sua interezza, vale a dire in tutti i singoli articoli, dall'articolo 1 all'articolo 11".
§ § §
In data 24 luglio 2014, la Presidente dell’Assemblea legislativa, Palma Costi, comunicava ufficialmente al Presidente della Consulta di Garanzia Statutaria che, in pari data, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie.
Il successivo 28 luglio 2014 la Consulta di Garanzia Statutaria presenti i componenti prof. avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. avv. C. Fioravanti, avv. M. Selleri, assente giustificata l'avv. E. Gianola Bazzini, si riuniva per l’audizione del Presidente dell'Assemblea legislativa, Palma Costi, e il Presidente della Giunta regionale, Vasco Errani, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge Regionale n. 23 del 2007, e per dichiarare la modalità di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera a) dello Statuto, ed adottava la seguente deliberazione:
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
1. prende atto delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani;
2. ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. a) dello Statuto, nell'ambito della funzione consultiva che le è propria, dichiara la modalità di amministrazione ordinaria dalla data delle dimissioni del Presidente fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa.
In considerazione della novità e rilevanza dei presupposti della decisione appare opportuno, per non dire necessario, riportare la motivazione della menzionata deliberazione (n. 2 del 28 luglio 2014):
RITENUTO IN DIRITTO
1. L'art. 126, terzo comma della Costituzione prevede le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale nei casi di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, eletto a suffragio universale diretto, di rimozione, di impedimento permanente, di morte o di dimissioni volontarie dello stesso Presidente, nonché di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali. Tare norma costituisce espressione del principio aut simul stabunt aut simul cadent, introdotto a seguito della Riforma del Tit. V, Parte II della Costituzione con la legge costituzionale n. 1 del 1999, finalizzato a garantire una maggiore stabilità degli organi di governo regionali (Consiglio e Giunta), in base al quale la cessazione anticipata di un organo comporta necessariamente il venir meno dell'altro.
Questo principio è stato ribadito nello specifico dall''art. 32 dello Statuto regionale. I commi 2 e 3 del citato articolo stabiliscono infatti che lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta sono determinate dall'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto (comma 2), dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, dall'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente (comma 3).
In tali circostanze, lo Statuto emiliano affida alla Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. a), due compiti, ovvero quello di prendere atto degli eventi che causano I'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e di dichiarare la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi.
2. Per individuare l'amministrazione ordinaria devono essere anzitutto richiamate le disposizioni statutarie in materia. Lo Statuto emiliano contiene due disposizioni utili per questa definizione: da un lato, l'art. 27, comma 7 statuisce che "le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili"; dall'altro, l'art. 48 disciplina il regime di prorogatio nel quale "La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottopone a ratifica della nuova Assemblea".
L'art. 27, comma 7, come già richiamato, stabilisce i compiti dell'Assemblea legislativa sia nel caso di cessazione anticipata della durata dell'organo sia di cessazione per naturale scadenza del mandato dello stesso. In questo ultimo caso, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino all'insediamento della nuova Assemblea, possono essere adottati solo atti urgenti ed improrogabili.
L'art. 48, invece, disciplina l'attività della Giunta in regime di prorogatio, ovvero "nei casi di annullamento dell'elezione dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti", nel quale l'organo esecutivo regionale adotta gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza e gli atti improrogabili.
Sebbene l'art. 48 non richiami espressamente anche i casi di sfiducia, dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, si ritiene che la disciplina su richiamata possa altresì applicarsi anche in questi casi. Secondo l'art. 32, infatti, i medesimi effetti, consistenti nello scioglimento dell'Assemblea e nella decadenza della Giunta regionale, discendono dall'approvazione della mozione di sfiducia (comma 2) dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea o dall'annullamento dell'elezione dell'Assemblea (queste previste dall'art. 48), "nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente" (art. 32, comma 3).
Si ritiene pertanto che l'art. 48 possa applicarsi in tutti i casi disciplinati dalla costituzione e dall'art. 32 dello Statuto di cessazione anticipata degli organi regionali.
ln base alle norme statutarie sopra richiamate, analogamente a quanto ritenuto per il Governo e il Parlamento nazionale, è da ritenersi che nel concetto di amministrazione ordinaria siano da ricomprendersi sia gli atti di ordinaria amministrazione sia gli atti indifferibili e urgenti.
A tal fine è utile richiamare l'interpretazione del Giudice costituzionale in materia di prorogatio degli organi regionali. Tale materia è ritenuta di competenza statutaria sulla base del rinvio alla fonte statutaria da parte dell'art. 123 Cost. della determinazione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento (sentenza C. Cost. n. 196 del 2003).
ll Giudice Costituzionale ha poi ribadito, con diversa pronuncia, i limiti entro cui gli organi regionali sono tenuti ad operare nel regime di prorogatio. La Corte ha infatti riconosciuto come l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali "è sempre riferita al riconoscimento ad esse detta eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. D'altra parte, è evidente che nell'immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancona titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarci ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (considerato in diritto 4.3, sentenza C. Cost. n. 68 del 2010).
Più in generale, l'attività della Regione, nel periodo di prorogatio, deve essere limitata all'adozione degli atti che rientrano nella categoria di "ordinaria amministrazione" o di "affari correnti", di quegli atti cioè che non sono espressione di un indirizzo politico e che tendono, in sostanza, ad assicurare la continuità della vita dell'ente, ivi compresi gli atti improrogabili e urgenti.
3. Con riferimento poi ai compiti attribuiti alla Consulta di garanzia statutaria nei casi di cessazione anticipata degli organi regionali, come sopra richiamato ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. a), sono da individuarsi due compiti: la presa d'atto degli eventi che hanno determinato la cessazione anticipata e la dichiarazione della modalità di amministrazione ordinaria.
La legge regionale n. 23 del 2007 ha integrato tali competenze della Consulta, prevedendo all'art. 15 un apposito procedimento. Sia nei casi di scioglimento anticipato sia di prorogatio (rispettivamente artt. 32 e 48 Stat.) il Presidente della Consulta deve essere immediatamente informato dal Presidente dell'Assemblea legislativa (comma 1). Successivamente, la Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova Assemblea (comma 2). I pareri resi dalla Consulta in tali ipotesi saranno poi trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa (comma 3).
Alla luce di tali disposizioni statutarie e legislative è da determinare quale sia il ruolo della Consulta di garanzia statutaria in tali fattispecie. Lo Statuto regionale emiliano affida il compito di direzione del regime in prorogatio alla sola Giunta regionale (ex art. 48), mentre alla Consulta quello di prendere atto della situazione di cessazione anticipata degli organi e di dichiarazione delle dell'ordinaria amministrazione. In questa prospettiva il ruolo della Consulta non può che essere quello di ausilio e di supporto alle attività poste in essere in tale periodo dalla Giunta. La determinazione degli atti da adottare e il relativo contenuto sono e rimangono di competenza dell'esecutivo regionale e la Consulta ha il compito di collaborare con la Giunta esprimendo pareri di tipo tecnico- istituzionale.
Tale interpretazione è suffragata anzitutto dalle pronunce del Giudice costituzionale, secondo il quale gli organi di garanzia statutaria regionali non appartengono al novero degli organi regionali necessari, in quanto non previsti espressamene dagli articoli 121 e 123 Cost. Qualora però siano previsti dagli statuti regionali, le consulte di garanzia statutaria hanno natura di organi consultivi, non potendo attribuirsi ad esse nessuna funzione di tipo giurisdizionale (cfr. sentenze C. Cost. n. 378 del 2004, n. 12 del 2006 e n. 200 del 2008). Come chiarito, in particolare dalla sentenza n.200 del 2008, le consulte sono organi collegiali di tipo amministrativo, cui possono essere attribuite "funzioni di garanzia e consulenza sull'applicazione e l'interpretazione delle norme statutarie" (cfr. considerato in diritto n.2, sentenza C. Cost. n. 200 del 2008) e le cui competenze "devono avete soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità di atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali" (cfr. considerato in diritto n. 5.2, sentenza C. Cost. n. 200 del 2008).
In secondo luogo, sia le norme statutarie e legislative richiamate, nonché l'art. 13 del Regolamento interno della Consulta di garanzia statutaria, approvato con la delibera n. 9 del 15 febbraio 2013, secondo il quale la Consulta, su richiesta della Giunta, esprime pareri su atti di ordinaria amministrazione e su atti improrogabili (commi 2 e 3), confermano come la competenza della Consulta sia quella di concorrere ad individuare in supporto alla Giunta e su richiesta di questa, gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti intangibili ed urgenti.
In questa prospettiva, la competenza principale della Consulta risiede nel prendere atto della cessazione anticipata degli organi regionale e di "apertura" della fase di prorogatio, ben potendo poi essere chiamata, su richiesta della Giunta, ad esprimere pareri tecnici sugli atti da questo organo adottati.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, in conseguenza del depotenziamento che è proprio dell'istituto della prorogatio, la Consulta dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi. I poteri degli organi regionali risultano pertanto attenuati ed in particolare:
• al Presidente ed alla Giunta competono gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze di carattere imprescindibile, come nel caso della necessità di rispettare scadenze di legge. Sono sempre esclusi gli atti attuativi dell'indirizzo politico di maggioranza;
• all'Assemblea legislativa competono gli atti indifferibili e urgenti che rientrano nella propria competenza, quale ad esempio le legge di bilancio. Viceversa non può più approvare le leggi né gli atti di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 27, comma7, dello Statuto;
• al Presidente dell'Assemblea e all'Ufficio di Presidenza competono le attribuzioni necessarie al funzionamento interno del Consiglio e al rispetto delle prerogative dei consiglieri, gli atti indifferibili e urgenti, nonché i compiti di carattere preparatorio connessi all'insediamento del Consiglio neo-eletto, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello Statuto è il Presidente dell'Assemblea uscente che convoca la prima seduta della nuova Assemblea.
Durante il periodo della prorogatio, la Giunta potrà sempre richiedere alla Consulta di garanzia statutaria pareri sugli atti di ordinaria amministrazione e sugli atti improrogabili, così come previsto dal Regolamento interno della Consulta all'articolo 13, comma 3.
Programma delle attività per l’anno 2015
Il presente documento contiene le linee programmatiche relative alle attività della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna, che si ipotizzano per l'anno 2015 ed è indirizzato al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in adempimento dell’obbligo normativamente previsto, dall’art. 7, comma 2, L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, (“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”) che dispone “ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell’Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l’Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie” e dal “Regolamento della Consulta di Garanzia Statutaria" a norma del quale (art. 17, comma 2) “la Consulta, entro il 20 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l’anno successivo”.
Per l'anno 2015, in continuità con la programmazione contenuta nella relazione approvata per l'anno 2014, appare opportuno dar seguito alla definizione dei contenuti del sito della Consulta, anche al fine di selezionare materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinali, attinenti all’esercizio delle funzioni della Consulta (soprattutto considerando le più ampie attribuzioni assegnate ai membri dell’organo di garanzia, rispetto al regime transitorio precedente) per la successiva predisposizione e raccolta degli stessi in una banca dati, nonché proseguire nell'analisi della natura amministrativa delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (anche alla luce della sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2008, n. 200) ed anche sullo stesso ruolo degli «organi di garanzia statutaria» per comprendere se tali organi “siano semplici consulenti o reali custodi dello Statuto regionale”, con l’eventuale collaborazione di professionalità esterne alla Consulta.
Attività Promozionali
Con riferimento alle attività che questa Consulta auspica di poter svolgere nel corso del 2015 è opportuno richiamare, così come nella precedente programmazione, le iniziative (già intraprese dalla precedente Consulta) volte alla creazione e ulteriore implementazione di una rete nazionale delle Consulte statutarie, sul modello delle reti che già collegano a livello nazionale gli altri organi regionali di garanzia.
Nel corso del 2015, quindi, si potrebbe rafforzare tale esperienza, attraverso una partecipazione e un maggior coordinamento (anche informatico) tra la Consulta della Regione Emilia-Romagna e la rete nazionale delle Consulte di garanzie delle altre Regioni.
Parimenti, potrebbe essere opportuno programmare una maggior condivisione e un possibile ampliamento, delle decisioni adottate - in ambito europeo - da organi simili alle Consulte.
Un’altra iniziativa di cui sarebbe opportuno programmare la realizzazione riguarda l’organizzazione, con il coinvolgimento dell’Assemblea legislativa ed eventualmente delle altre Consulte regionali, di giornate di studio sugli Statuti regionali e sulle competenze delle Consulte di Garanzie Regionali, in particolare - per quanto di specifico interesse - si potrebbe focalizzare l’attenzione sull’interpretazione e sull’ambito di operatività dell’art.69, lett. c) e d) dello Statuto Regionale, laddove consente alla Consulta (nella sua completa composizione) di esprimere pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali (nei casi e nelle forme previste dall’art. 55 del regolamento dell'Assemblea legislativa regionale) ed esprimere pareri su eventuali conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto.
Particolare attenzione può essere attribuita all’organizzazione di giornate di studio e di convegni con la partecipazione di membri appartenenti ad altre Consulte regionali e/o di enti che si occupano di diritto regionale e ciò al fine di creare un contatto con gli altri organismi di garanzia statutaria nell’ottica di una maggiore armonizzazione e aggiornamento con le tematiche di specifica competenza della Consulta.
In tal senso, si potrebbe ipotizzare ulteriormente lo svolgimento di attività dedicate all’approfondimento della natura e del ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce delle leggi regionali di attuazione degli statuti e della stessa giurisprudenza costituzionale, indagando ad esempio il rapporto tra il controllo di “statutarietà” e quello di “costituzionalità”, per analizzare eventuali e possibili contatti tra gli organi di garanzia statutaria e la Corte Costituzionale.
Altre iniziative di tipo promozionale potranno essere adottate nel corso del 2014, sempre compatibilmente con le risorse stanziate.
Previsione fabbisogno economico (ridimensionato al ribasso, in ragione del riscontrato minor fabbisogno)
Gettoni di presenza, rimborsi e missioni |
€ 35.000,00 |
Come da: Statuto - Legge regionale - Regolamento - Delibera Ufficio di Presidenza
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Spese per il funzionamento della Consulta |
€ 15.000,00
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Derivante da: - Iniziative pubbliche - Documentazioni - Spese generali |
TOTALE PREVISTO |
€ 50.000,00
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Salvo integrazioni |