n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Individuazione (D.Lgs. 230/2017 art. 27 comma 5) delle strutture dell'Azienda Agricola Riccò Federico site in località Tramuschio di Mirandola (MO), quale centro autorizzato alla detenzione degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale (Trachemys Scripta)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea;

- il Regolamento di esecuzione n. 2016/1141 con il quale la Commissione europea ha adottato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nella quale figurano, tra le altre, la testuggine palustre americana Trachemys scripta (Schoepff, 1792), la rana toro (Lithobates catesbeianus) e il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii);

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014, il quale dispone all’art. 6 che le specie incluse nell’elenco europeo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:

- introdotte o fatte transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;

- detenute, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- allevate anche in confinamento;

- trasportate o fatte trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto stesso;

- vendute o immesse sul mercato;

- utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;

- poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;

- rilasciate nell'ambiente;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale" che disciplina in Emilia-Romagna, tra l’altro, le modalità di detenzione degli animali da compagnia;

- il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” art. 3, con il quale il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019;

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’art. 47 relativo alle dichiarazioni sostituti ve dell'atto di notorietà e l’art. 71 e successivi relativi ai controlli;

Atteso che le norme transitorie di cui all’art. 27 del D.lgs. 230/2017 sopra richiamato dispongono, al comma 1, che i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione negli elenchi dell'Unione europea, possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate e, al comma 5, che le Regioni individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1;

Vista la nota, in atti PG 185298/2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alle Regioni di individuare le strutture pubbliche o private operanti ai sensi dell’art. 27 del citato D.lgs., precisando che tali strutture contribuiscono alla prevenzione dell’abbandono degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e che la loro individuazione rientra tra le iniziative di controllo e contenimento delle specie esotiche invasive che non richiedono un’autorizzazione in deroga;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà presentata, PG 207183/2020, con cui l’Azienda agricola di Riccò Federico richiede di essere individuata come struttura autorizzata alla detenzione degli esemplari della specie esotica invasiva di rilevanza unionale tartaruga palustre americana (Trachemys scripta);

Visti:

- il Piano nazionale per la gestione della testuggine palustre americana (Trachemys scripta) in corso di elaborazione ai sensi dell’art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 230/2017, pubblicato per la consultazione pubblica dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul proprio sito internet www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive;

- le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul proprio sito internet www.minambiente.it/pagina/specie-esoticheinvasive ai sensi dell'Art. 27 comma 4, che individuano i requisiti minimi e i criteri generali che devono essere posseduti dalle strutture per la corretta detenzione degli animali affinché risultino conformi al decreto medesimo, con una appendice dedicata alla testuggine palustre americana Trachemys scripta;

- il documento, prodotto da Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nell'ambito del progetto Life ASAP, contenente le "Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta", che riprende le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, fornendo informazioni aggiuntive circa le specie e le sottospecie di Trachemys scripta e indicazioni circa i criteri per una corretta detenzione anche tesa ad assicurare il benessere delle testuggini;

Dato atto che:

- la specie esotica invasiva di rilevanza unionale tartaruga palustre americana (Trachemys scripta): risulta ampiamente diffusa sul territorio regionale e causa rilevanti impatti alla biodiversità della regione, rappresenta una seria minaccia per le popolazioni in via di estinzione della specie di tartaruga palustre autoctona Emys orbicularis, può influire negativamente sulle comunità acquatiche degli ambienti colonizzati attraverso la predazione di una grande varietà di specie animali, tra cui insetti acquatici, crostacei, pesci e anfibi, e nutrendosi anche di vegetazione acquatica, comporta inoltre rischi per la salute umana;

- la specie è soggetta all’obbligo di monitoraggio, controllo demografico e contenimento di cui al Regolamento comunitario n. 1143/2014 e di cui al decreto legislativo n. 230/2017 sopra richiamati;

- i cittadini possono tenere presso il proprio domicilio gli esemplari di tale specie come animali da compagnia, tenuti non a scopo commerciale, custodendoli in modo che non ne sia possibile la fuga o il rilascio nell’ambiente naturale e impedendone la riproduzione, a condizione che il possesso sia stato regolarmente denunciato ai sensi dell’Art. 26 comma 1 del decreto legislativo 230/2017, entro il 31 agosto 2019;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in atti con PG 440995/2020, con la quale si conferma che è possibile individuare nuovi centri adeguati all’accoglimento degli esemplari di Trachemys scripta e di altri specie esotiche invasive di rilevanza unionale, precisando inoltre che:

- i cittadini che consegnano ai centri gli esemplari in loro possesso, regolarmente denunciati nei termini consentiti, notificano tale evento al Ministero producendo un'autodichiarazione su carta semplice (allegando copia del documento di identità) e utilizzando gli stessi metodi di trasmissione indicati nel modulo di denuncia (fax, posta certificata o raccomandata A.R.);

- tali centri possono attivarsi anche per il trasporto e l’accoglimento di esemplari rinvenuti accidentalmente sul territorio o nell’ambito di specifiche misure di gestione della specie previste dalle autorità competenti che prevedano la rimozione degli esemplari dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo;

Atteso che gli enti e le strutture, per essere riconosciuti idonei al confinamento definitivo degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tra cui è inclusa la tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), devono essere in possesso dei requisiti minimi e devono poter operare secondo i criteri generali per la corretta detenzione degli animali, condizioni che in estrema sintesi, riguardano: la garanzia che le strutture siano organizzate e manutenute in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali e in modo da impedirne la riproduzione, e che siano rispettati i requisiti per il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

Verificato che l’azienda agricola di Riccò Federico ha sede legale in Via Mazzalupi n.44 Concordia sul Secchia (MO) e risulta iscritta all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, nonché al Registro per le imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Modena e svolge come attività principale l’acquacoltura in acque dolci di pesci ornamentali (pesce gatto, carpe e tinche) e servizi connessi;

Dato atto che dall’esame della richiesta il centro candidato ha dichiarato di possedere le seguenti caratteristiche:

- le vasche ove conferire gli esemplari, sia per la detenzione temporanea in quarantena che per quella di definitivo confinamento, si trovano in Via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, località Tramuschio di Mirandola - CAP 410137 in Comune di Mirandola (MO);

- la vasca di detenzione definitiva ha dimensione pari a metri 25x48 per una superficie totale di 1.200 mq su terreno di proprietà dell'azienda agricola, il fondo della vasca e le rive sono costituiti da terreno argilloso;

- misure per prevenire la schiusa delle uova, quali l’inserimento di piante acquatiche e da bordura per ottenere un ombreggiamento del laghetto;

- una recinzione realizzata in rete metallica sull'intero perimetro della vasca di detenzione permanente, di altezza fuori terra pari a 150 cm, posta in opera per impedire la fuga degli animali contestualmente ad una barriera, costituita da un telo in materiale plastico nero, liscio e resistente, interrata per 60 cm e di altezza fuori terra per 50 cm, collegata alla recinzione metallica;

- l'impianto è inoltre completamente isolato dall'ambiente naturale; la vasca non ha collegamenti con le acque superficiali ed è alimentata tramite tubazione di pompaggio situata ad altezza di mezzo metro dal livello per impedire la risalita delle tartarughe e la vasca non sarà dotata di tubazione di scarico di troppo pieno per evitare la fuoriuscita degli animali dall'ambiente confinato;

- l'area aziendale all'interno della quale sono situate le vasche di detenzione temporanea e definitiva, infine, è recintata con due accessi provvisti di cancello metallico, ed è soggetta a sorveglianza privata, dotata di telecamera segnalata e quindi è controllato l'eventuale prelievo intenzionale di terzi;

- la vasca di detenzione definitiva è dotata di una zattera galleggiante di 9 mq per garantire una zona emersa o spazi semi-sommersi per la termoregolazione degli esemplari; l'isola galleggiante è trascinabile a riva per agevolare la periodica pulizia della zona o eventuali manutenzioni;

- la struttura dispone di vasche in cemento di dimensione di metri 5x5 e di profondità di 170 cm a parete verticale che impediscono la fuga degli animali da utilizzare per la quarantena degli esemplari in ingresso; per mantenere un'area di emersione per le tartarughe la vasca utilizzata per la quarantena è dotata di un'isola galleggiante;

- per l'alimentazione si intende ricorrere a pesci di produzione aziendale non destinati alla vendita;

- due collaboratori sono presenti quotidianamente in azienda, di cui un biologo dedicato al rilievo dei parametri di qualità dell'acqua e di salute dei pesci, impostando i protocolli di disinfezione e terapie;

- quotidianamente vengono effettuati la manutenzione degli impianti e i controlli dell'integrità della recinzione posta a chiusura dell'area; nello specifico, sono previsti se necessari con cadenza settimanale, interventi di pulizia e manutenzione della vasca di confinamento definitivo, dell'isola galleggiante e della recinzione della vasca;

- è dotata di tutte le attrezzature conformi per la cattura e detenzione in sicurezza di animali acquatici (retini, reti a maglie di diversa grandezza, vasche in vetroresina della capacità di 1000 litri con coperchio, ecc.)

- è prevista l’adozione di un registro ove segnare il numero progressivo degli animali in entrata e apponendo tale numero sul carapace con un pennarello indelebile atossico specifico, provvedendo altresì annualmente alla verifica della leggibilità del numero progressivo ricalcando ove necessario i numeri sbiaditi con identico pennarello;

- il responsabile della struttura è il Sig. Riccò Federico, titolare dell'azienda;

Atteso che, al fine dei controlli e delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, sono stati interpellati con PG 345894/2020 il Comune di Mirandola e con PG 330904/2020 il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Modena;

Vista la nota del Comune di Mirandola, PG 403683/2020, dalla quale risulta che l’azienda agricola è autorizzata con regolari titoli edilizi di cui alla L.R. 15/2013 per l’uso “allevamento ittico”, uso compreso nella definizione A3-allevamenti zootecnici del RUE vigente;

Vista, inoltre, la nota della Ausl di Modena - Area Dipartimentale Salute Veterinaria, PG 371884/2020, ed il fascicolo fotografico integrativo, PG 470522/2020, relativi all’accertamento dello stato dei luoghi, in ordine al quale i veterinari ufficiali riferiscono che:

- confermando le caratteristiche della vasca, specificano che la maglia della recinzione è di 5 cm, il telo di plastica parzialmente interrato è posto all’intero della recinzione, è identificato con la sigla E4M507 2447 ATARFIL HD, ha spessore di 2 mm, e viene utilizzato in genere nelle discariche; inoltre, il fondo e le rive della vasca sono costituiti da terreno argilloso;

- l’azienda ha ampia disponibilità di contenitori da utilizzare come vasche di quarantena, di varie dimensioni in base alla taglia degli esemplari conferiti;

- sia la vasca di confinamento definitivo che le vasche di quarantena sono ubicate nei reparti ove sono esercitate le attività produttive dell’azienda agricola, aree dove di norma non è previsto l’accesso al pubblico;

- per l’alimentazione il Sig. Riccò dichiara che intende ricorrere a pesci di produzione aziendale e ad animali infestanti oggetto di controllo numerico (girini di Lithobastes catesbeianus e gamberi alloctoni Procambarus clarkii)

Preso atto, inoltre, delle prescrizioni impartite da parte dei veterinari ufficiali della Ausl di Modena, contenute nella nota sopra richiamata e di seguito fedelmente riportate:

- documentare il rapporto di collaborazione ed assistenza con il medico veterinario;

- inserire nella vasca di confinamento definitivo arricchimenti ambientali come ninfee ed altre piante acquatiche sia per migliorare le condizioni di benessere delle testuggini (ulteriori superfici utili peer la termoregolazione, fonte di cibo naturale, ecc.) sia per svolgere una funzione di fitodepurazione;

- inserire nelle vasche di quarantena elementi galleggianti sui quali tutte le testuggini contenute possano facilmente accedere e sostare;

- nell’alimentazione prevedere anche la somministrazione di sostanze di origine vegetale;

- non immettere nella vasca di confinamento definitivo più di 1.200 esemplari; il Sig. Riccò ha dichiarato la disponibilità nel caso i conferimenti si avvicinino a tale cifra di mettere a disposizione ulteriori vasche;

- nel punto di ingresso del pubblico installare cartelli informativi dove siano illustrate le differenze tra le tre sottospecie di Trachemys scripta e l’autoctona Emys orbicularis, e dove siano fornite informazioni utili nel caso di reperimento di esemplari appartenenti a quest’ultima specie, invitando in particolare a non prelevarli o disturbarli a meno che non siano feriti o in condizioni di reale pericolo;

Ritenuto inoltre di acquisire in merito alla candidatura il parere tecnico-scientifico di esperti erpetologi, competenti in specifico di tartarughe palustri;

Dato atto che con nota in atti al PG 337242/2020, sono stati interpellati, i seguenti specialisti, componenti del Gruppo di lavoro a supporto della tutela della fauna minore (Determinazione n. 3844/2014):

- Dott. Luigi Sala ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia;

- Dott. Stefano Mazzotti, Direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara;

- Dr. Giancarlo Tedaldi conservatore del Museo Civico di Ecologia di Meldola (FC);

Viste le note pervenute da parte dei suddetti esperti, conservate agli atti al fascicolo 1260/2020 n. 3/1;

Esaminati tutti i documenti sopra richiamati, si riscontra che la struttura attualmente non risulta essere organizzata in modo da garantire completamente l’impedimento alla riproduzione in quanto, sebbene il substrato argilloso possa risultare estremamente difficile da scavare rispetto ad altri tipi di substrati, non è escludibile a priori che l’ovideposizione e la schiusa possano avvenire, a maggior ragione in quanto il previsto ombreggiamento non è al momento ancora completato;

Ritenuto indispensabile, al fine di creare condizioni di maggiore garanzia rispetto al necessario impedimento della riproduzione delle tartarughe:

- effettuare un adeguato compattamento del terreno argilloso per ostacolarne lo scavo da parte degli animali per la deposizione delle uova;

- realizzare la proposta bordura con piante arbustive ed arboree appartenenti ad essenze autoctone e in modo tale da ottenere un forte ombreggiamento delle superfici emerse dall’acqua atto ad impedire la schiusa delle uova;

Ritenuto necessario, inoltre, al fine di garantire l’impedimento della riproduzione fino al momento in cui sarà effettivamente completato un sufficiente ombreggiamento delle superfici emerse atto ad impedirne la schiusa, attuare in alternativa o in combinazione le seguenti misure:

- provvedere alla distruzione delle uova non appena deposte da realizzarsi durante l’intero periodo di possibile ovideposizione mediante un regolare e costante controllo delle superfici per la tempestiva identificazione dei nidi;

- rivestire le superfici emerse con materiali che impediscano lo scavo da parte delle tartarughe, oppure provvedere alla cementificazione delle superfici emerse, fatto salvo l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia;

- applicare tecniche di sterilizzazione degli animali da eseguirsi da parte di un medico veterinario;

- prevedere una vasca aggiuntiva per la separazione dei sessi negli individui adulti, anch’essa con caratteristiche idonee a scongiurare il rischio di fuoriuscita degli esemplari e atta al rispetto del benessere animale;

Per quanto attiene la garanzia di impedimento della fuoriuscita degli animali dal centro, dall’esame della documentazione è possibile, desumere che il telo parzialmente interrato e la recinzione perimetrale della vasca di confinamento definitivo ad esso agganciata, nell’insieme risultano atte a scongiurare il rischio di fuoriuscita delle tartarughe palustri;

Per quanto riguarda il benessere animale si riscontra:

- un possibile problema di eutrofizzazione delle acque, in quanto non potendo contare sul ricambio di acqua della vasca di confinamento permanente, si prevede con il tempo l’accumulo delle deiezioni e del cibo somministrato e non consumato, fattori che contribuiscono anch’essi all'eutrofizzazione delle acque e al possibile aumento di patogeni;

- al fine di scongiurare rischi sanitari si ritiene necessario che debba essere assicurata una costante e adeguata manutenzione delle strutture e venga adottato un protocollo igienico, da intensificare nei periodi più caldi e in funzione della concentrazione degli animali, che preveda periodiche operazioni di pulizia del bacino e il ricambio dell’acqua delle vasche di quarantena nel corso d'anno, nonché adeguate procedure di sanificazione con appositi prodotti;

- deve essere prevista l’assistenza da parte di un medico veterinario, per accertare lo stato di salute delle testuggini in ingresso, per i necessari screening sanitari durante la fase di quarantena e per i periodici monitoraggi salute delle testuggini ospitate nel centro e le procedure conseguenti da adottare nel caso di animali che non superino la quarantena o all’insorgere di eventuali rischi sanitari nelle vasche del centro;

- le tartarughe dovranno essere trasferire nella vasca di confinamento definitivo solo dopo che le stesse abbiano superato positivamente il periodo di quarantena;

- per le vasche di quarantena, considerata la profondità profondità relativamente elevata (170 cm) e le pareti verticali, è raccomandabile il posizionamento di elementi sommersi che consentano lo stazionamento degli animali anche quando non posati sull’elemento galleggiante; inoltre, sia nella vasca di quarantena che in quella di confinamento definitivo, le superfici disponibili per la termoregolazione dovrebbero essere commisurate al numero di testuggini presenti.

Verificato inoltre che anche la Rana toro (Lithobates catesbeianus) e il Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) sono specie esotiche invasive di rilevanza unionale per le quali valgono le medesime restrizioni di cui al richiamato art. 6 del decreto 230/2017; inoltre, le stesse risultano ampiamente diffuse nel territorio regionale e sono soggette quindi all’obbligo di controllo demografico e contenimento;

Ritenuto pertanto necessario che l'impiego di esemplari di altre specie esotiche invasive di rilevanza unionale come fonte di alimentazione delle tartarughe detenute nel centro, possa essere effettuato esclusivamente nell'ambito di misure gestionali disposte per tali specie dalle autorità competenti alla gestione e controllo delle specie esotiche invasive ai sensi del citato D.lgs. 230/2017;

Ritenuto inoltre opportuno che:

- il rinvenimento accidentale di esemplari di Trachemys scripta nel territorio debba essere adeguatamente documentato in ordine alle circostanze del ritrovamento (data, località, numero di esemplari, ecc) e venga pertanto accompagnato da un modulo contenente le dichiarazioni del cittadino, secondo il fac-simile allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- l’Azienda Agricola Riccò Federico provveda ad annotare in un apposito registro i dati di identificazione degli esemplari in arrivo delle tartarughe palustri americane Trachemys scripta (data, provenienza, sesso, età anche stimata, condizioni di salute) e notifichi all’amministrazione regionale gli arrivi trasmettendo al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna una relazione annuale nella quale si dia conto delle attività svolte per il funzionamento del centro, oltre al numero di individui presenti, segnalando i nuovi ingressi e, qualora noti, i decessi;

Ritenuto possibile, per tutto quanto sopra esposto, individuare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, la struttura per la detenzione delle tartarughe palustri in località Tramuschio di Mirandola (MO), via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, come struttura autorizzata di cui al comma 1 del medesimo articolo 27 alla detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014), subordinatamente alle al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo;

Vista la clausola di invarianza finanziaria di cui all’Art. 30 del decreto legislativo 230/2017 per la quale dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Viste:

- la determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente del 26/6/2018, n. 9888, concernente “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

- la determinazione n. 17145 del 23/9/2019 recante “Conferimento di incarico ad interim di Responsabile del Servizio Aree Protette foreste e sviluppo della montagna all’avv. Cristina Govoni”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza e al sistema dei controlli interni:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

- la deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione n. 121 del 6/2/2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2019- 2021”;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto” Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”, relativa al rinnovo degli incarichi dirigenziali dal 1/7/2018;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del decreto legislativo n. 230/2017, la struttura sita in località Tramuschio di Mirandola (MO), via Forcole angolo S.S. 12 Canaletto direzione Nord, di proprietà dell’Azienda Agricola Riccò Federico, come struttura autorizzata alla detenzione delle tartarughe palustri americane appartenenti alla specie esotica invasiva di rilevanza unionale Trachemys scripta (Reg. UE 1143/2014), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei successivi punti 2, 3, 4 e 5 del dispositivo;

2. di prescrivere, al fine di creare condizioni di maggiore garanzia, rispetto al necessario impedimento della riproduzione delle tartarughe detenute nella vasca di confinamento permanente, di:

- effettuare un adeguato compattamento del terreno argilloso per ostacolarne lo scavo da parte degli animali per la deposizione delle uova;

- realizzare la proposta bordura con piante arbustive ed arboree appartenenti ad essenze autoctone e in modo tale da ottenere un forte ombreggiamento delle superfici emerse dall’acqua atto ad impedire la schiusa delle uova;

3. di prescrivere inoltre, al fine di garantire l’impedimento della riproduzione fino al momento in cui sarà effettivamente completato un sufficiente ombreggiamento delle superfici emerse atto ad impedirne la schiusa, l’attuazione in alternativa o in combinazione delle seguenti misure:

- provvedere alla distruzione delle uova non appena deposte da realizzarsi durante l’intero periodo di possibile ovideposizione mediante un regolare e costante controllo delle superfici per la tempestiva identificazione dei nidi;

- rivestire le superfici emerse con materiali che impediscano lo scavo da parte delle tartarughe, oppure provvedere alla cementificazione delle superfici emerse, fatto salvo l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie in materia;

- applicare tecniche di sterilizzazione degli animali da eseguirsi da parte di un medico veterinario;

- prevedere una vasca aggiuntiva per la separazione dei sessi negli individui adulti, anch’essa con caratteristiche idonee a scongiurare il rischio di fuoriuscita degli esemplari e atta al rispetto del benessere animale;

4. di impartire al fine di garantire il benessere animale le seguenti prescrizioni:

- assicurare una costante e adeguata manutenzione delle strutture al fine di evitare ogni possibile fuga degli animali e da scongiurare ogni possibile rischio sanitario;

- trasferire le tartarughe nella vasca di confinamento definitivo solo dopo che le stesse abbiano superato positivamente il periodo di quarantena;

- prevedere l’assistenza da parte di un medico veterinario, per accertare lo stato di salute delle testuggini in ingresso, per i necessari screening sanitari durante la fase di quarantena e per i periodici monitoraggi della salute delle testuggini ospitate nel centro e delle procedure conseguenti da adottare nel caso di animali che non superino la quarantena o all’insorgere di eventuali rischi sanitari nelle vasche del centro;

- adottare un protocollo igienico da intensificare in funzione della concentrazione degli animali e nei periodi più caldi, che preveda periodiche operazioni di pulizia del bacino e il ricambio dell’acqua delle vasche di quarantena nel corso d'anno, nonché e adeguate procedure di sanificazione con appositi prodotti;

- posizionare nelle vasche di quarantena che hanno pareti verticali e profondità relativamente elevata (170 cm), elementi sommersi che consentano lo stazionamento degli animali anche quando non posati sull’elemento galleggiante;

- commisurare al numero di testuggini presenti nella vasca di quarantena e in quella di confinamento definitivo, le superfici disponibili per la termoregolazione;

- rispettare tutte le prescrizioni impartite dai veterinari ufficiali dalla Ausl di Modena - Area Dipartimentale Salute Veterinaria, di seguito fedelmente riportate:

    • documentare il rapporto di collaborazione ed assistenza con il medico veterinario;
    • inserire nella vasca di confinamento definitivo arricchimenti ambientali come ninfee ed altre piante acquatiche sia per migliorare le condizioni di benessere delle testuggini (ulteriori superfici utili peer la termoregolazione, fonte di cibo naturale, ecc) sia per svolgere una funzione di fitodepurazione;
    • inserire nelle vasche di quarantena elementi galleggianti sui quali tutte le testuggini contenute possano facilmente accedere e sostare;
    • nell’alimentazione prevedere anche la somministrazione anche di sostanze di origine vegetale;
    • non immettere nella vasca di confinamento definitivo più di 1200 esemplari;
    • nel punto di ingresso del pubblico installare cartelli informativi dove siano illustrate le differenze tra le tre sottospecie di Trachemys scripta e l’autoctona Emys orbicularis, e dove siano fornite informazioni utili nel caso di reperimento di esemplari appartenenti a quest’ultima specie, invitando in particolare a non prelevarli o disturbarli a meno che non siano feriti o in condizioni di reale pericolo;

5. di impartire inoltre le seguenti prescrizioni:

- impiegare esemplari di altre specie esotiche invasive di rilevanza unionale, quali la Rana toro e il Gambero rosso della Louisiana, come fonte di alimentazione delle tartarughe detenute nel centro, esclusivamente nell'ambito di misure gestionali disposte per tali specie dalle autorità competenti alla gestione e controllo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

- utilizzare un modulo per l’accoglimento degli animali consegnati da parte dei cittadini contenente le dichiarazioni del cittadino in ordine alle circostanze della consegna, secondo il fac-simile allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- tenere un registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive in entrata e uscita, registrandone il numero degli esemplari in entrata e provvedendo ad annotare i dati di identificazione degli animali (data, provenienza, possibilmente sesso ed età anche stimata, condizioni di salute, e, qualora noti, i decessi);

- presentare da parte del responsabile del centro una relazione annuale nella quale si dia conto delle attività svolte in merito alla tenuta del registro degli animali consegnati dai cittadini e di quelli rimossi dal territorio nell’ambito di operazioni appositamente autorizzate dalle autorità competenti, nonché in merito al rispetto delle prescrizioni sopra elencate, alle misure adottate per la gestione della struttura;

6. di richiamare gli ambiti di funzionamento del centro secondo le norme vigenti:

- le attività di detenzione e trasporto di esemplari Trachemys scripta sono consentite esclusivamente nei casi in cui siano finalizzati al confinamento definitivo degli animali presso i centri autorizzati alla detenzione della specie;

- è possibile operare per il trasporto e l’accoglimento degli esemplari di Trachemys scripta già regolarmente denunciati da parte dei cittadini che non intendono più mantenerli presso il proprio domicilio, a condizione che gli stessi notifichino al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la consegna degli esemplari al centro autorizzato, producendo un'autodichiarazione su carta semplice (allegando copia del documento di identità) e utilizzando gli stessi metodi di trasmissione indicati nel modulo di denuncia (fax, posta certificata o raccomandata A.R.);

- è possibile attivarsi anche per il trasporto e l’accoglimento di esemplari di Trachemys scripta rinvenuti accidentalmente sul territorio e da esso rimossi a condizione che il soggetto che ha rinvenuto gli esemplari, produca all’atto della consegna, un’autodichiarazione che dia conto delle circostanze del rinvenimento;

- al di fuori delle due fattispecie sopra stabilite, è possibile attivarsi anche per il trasporto e accoglienza di esemplari di Trachemys scripta nell’ambito di specifiche misure di gestione delle autorità competenti che ne prevedano la rimozione dal territorio e il conferimento presso impianti idonei al confinamento definitivo degli esemplari;

- sono vietati l’acquisto e la vendita degli animali appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, la loro cessione a titolo gratuito e lo scambio in quanto esplicitamente vietati dal Decreto Legislativo n. 230/2017;

7. di dare atto che la individuazione del centro potrà essere rivista a seguito di controlli e verifiche che l’amministrazione si riserva di fare in qualsiasi momento, rispetto al possesso dei requisiti minimi richiesti in ordine alla garanzia che non siano possibili fughe e/o la fuoriuscita degli animali, né eventi riproduttivi della specie all’interno della struttura e in ordine alla garanzia che sia rispettato il benessere animale ai sensi della normativa vigente;

8. di richiedere, a riguardo che l’Azienda Agricola Riccò Federico, nonché il servizio veterinario competente della Ausl di Modena, comunichino tempestivamente all’amministrazione regionale eventuali variazioni che intervengano rispetto alle misure adottate per impedire la fuga, la riproduzione e il benessere degli animali;

9. di stabilire che, qualora l’Azienda agricola intenda ampliare il centro di confinamento mettendo a disposizione ulteriori vasche per aumentare la capacità di accoglimento o per consentire la separazione dei sessi nel confinamento, dovrà essere presentata nuova specifica domanda al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna per la verifica del possesso dei requisiti necessari al confinamento delle specie esotiche invasive;

10. di dare atto che a seguito della individuazione del sopra citato centro per il confinamento della specie esotica invasiva Trachmeys scripta, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale e che dalle attività del suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

11. di precisare che la Regione Emilia-Romagna è sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni, incidenti accorsi al personale dell’Azienda o a chiunque a vario titolo fosse accompagnato all'interno dell'area o per danneggiamenti alle attrezzature di proprietà del richiedente e di chiunque, di cui la Regione non si assume l'onere della manutenzione;

12. di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto ai soggetti a vario titolo interessati;

13. di provvedere, infine, agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Cristina Govoni

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