n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)
Dichiarazione dello stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/05, fino al 30 giugno 2012, per gli eccezionali nubifragi nel periodo 4-12 giugno 2011, nel territorio delle province di Parma, Modena e Piacenza
IL PRESIDENTE
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione al rilievo rispettivamente nazionale, regionale e locale degli stessi ed all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
Premesso:
- che nel periodo dal 4 al 12 giugno 2011 il territorio della regione Emilia-Romagna è stato interessato da eccezionali nubifragi di elevata intensità, come risulta anche dalle analisi delle mappe radar e dei dati pluviometrici con valori massimi orari di pioggia superiori a 100 mm causando, danni a strutture, infrastrutture e reti di servizi pubblici oltre che a beni di proprietà privata;
- che gli eventi hanno interessato diverse province della regione e che, come risulta dalle segnalazioni pervenute e dai sopralluoghi tecnici effettuati, i territori maggiormente colpiti sono quelli dei comuni di Collecchio, Fornovo di Taro e Sala Baganza in provincia di Parma, di Carpi in provincia di Modena e di Gossolengo, Borgonovo Val Tidone e Rivergaro in provincia di Piacenza;
- i maggiori danni, dovuti agli allagamenti, hanno interessato infrastrutture ed edifici pubblici, quali ospedali e scuole, nonché abitazioni, insediamenti produttivi;
Dato atto che con propria nota, prot. n. PG 151808 del 21 giugno 2011, si richiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri l’adozione di provvedimenti statali di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992, stante la permanenza di situazioni di pericolo nei territori sopra indicati;
Preso atto che con nota prot. n. DPC/CG/0045911 del 29 luglio 2011, il Dipartimento della Protezione civile comunicava:
- che la situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi descritti in premessa non presentava quei caratteri di estensione e intensità tali da legittimare il ricorso a mezzi e poteri straordinari ai sensi della Legge 225/92, ma piuttosto fosse da ascrivere alla tipologia degli eventi contemplati dalla lettera b), dell’art. 2 della medesima legge e quindi da fronteggiare nell’ambito dei poteri e delle competenze previste dalla normativa ordinaria;
- che in ogni caso il Fondo nazionale della protezione civile non dispone di risorse da destinare al contesto di cui trattasi;
Visti i seguenti articoli della Legge regionale 1/05:
- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, di seguito denominati eventi di rilievo regionale, che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;
- articolo 9, ai sensi del quale, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite da tali eventi, la Giunta regionale può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi;
Evidenziato che:
- alle conseguenze degli eventi calamitosi verificatisi fino a tutto il 2008 - per i quali ai sensi dell’art. 8 della richiamata Legge regionale 1/05 è stato a suo tempo dichiarato lo stato di crisi regionale - si è fatto fronte con le risorse del Fondo regionale di protezione civile, istituito con Legge 388/00 (art. 138, comma 16);
- il Fondo regionale di protezione civile, istituito originariamente per il triennio 2001-2003 e prorogato fino al 2008 con provvedimenti legislativi statali, non è più operativo dal 2009;
- nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 della Regione Emilia-Romagna non sono disponibili risorse per supplire alla interruzione dei flussi finanziari statali di cui al suddetto Fondo e che, pertanto, non risulta possibile attivare per gli eventi di cui trattasi il procedimento previsto dalle direttive di cui agli allegato 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 1565, disciplinanti rispettivamente criteri e modalità operative per la concessione di finanziamenti al settore pubblico ed al settore privato danneggiati da eventi calamitosi di rilievo regionale;
- la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad assicurare alle amministrazioni locali interessate dagli eventi in parola un concorso finanziario sia per interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/05 per un importo complessivo di Euro 370.000,00 nei comuni di Sala Baganza, Fornovo di Taro e Collecchio in provincia di Parma; sia per interventi di somma urgenza sui corsi d’acqua ai sensi del DLgs 1010/48 per un importo complessivo di Euro 205.000,00 nei comuni di Sala Baganza e Collecchio in provincia di Parma e Gossolengo in provincia di Piacenza;
Ritenuto che sussistano, comunque, i presupposti di legge per riconoscere il carattere eccezionale e quindi dichiarare lo stato di crisi regionale per gli eventi descritti in premessa;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07 “;
Dato atto del parere allegato;
decreta:
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dichiarare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 1/05, lo stato di crisi regionale fino al 30 giugno 2012 per gli eccezionali nubifragi che hanno colpito nel periodo 4-12 giugno 2011 i territori dei comuni di Collecchio, Fornovo di Taro e Sala Baganza in provincia di Parma,del comune di Carpi in provincia di Modena e dei comuni di Gossolengo, Borgonovo Val Tidone e Rivergaro in provincia di Piacenza;
2. di evidenziare che, in mancanza di disponibilità di risorse finanziarie, per l’evento di cui al punto 1 non si applicano le direttive di cui agli allegato 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 1565;
3. di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e l’Assemblea legislativa regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.