n.71 del 07.03.2014 (Parte Seconda)
Concessione a titolo gratuito degli arredi contenuti nei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e nei prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR) assegnati ai Comuni
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, dalla Legge 286/2002;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visti in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.134 del 7/8/2012;
Visto il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;
Visto il comma 10 dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, il quale dispone “Secondo criteri indicati dai Commissari Delegati con proprie ordinanze, l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal Sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari”;
Vista l’ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 con la quale si è stabilito di:
1) di approvare il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, cosi articolato:
- Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l’affitto:
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:
a) nelle aree rurali;
b) nei centri urbani gravemente danneggiati;
2) di dare atto che il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” trova specificazione nella relazione allegata all’ordinanza;
3) di dare atto che all’attuazione dei singoli punti del programma si provvederà con appositi specifici atti del Commissario che troveranno copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1 agosto 2012.
Vista l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;
Vista l’ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione integrativa che modifica e rettifica quella in precedenza approvata con l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012;
Vista l’ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 con la quale è stata modificata e rettificata la documentazione in precedenza approvata con l’ordinanza n 44 del 20 settembre 2012;
Vista l’ordinanza n. 53 del 10 ottobre 2012 con la quale, a seguito della richiesta presentata dal Comune di Finale Emilia di rinunciare alla richiesta di moduli abitativi, è stata modificata e rettificata l’ordinanza n. 50 del 03 ottobre 2012, escludendo dalla gara il lotto 4 di Finale Emilia;
Preso atto che a seguito dell’esperimento della gara dei PMAR, tenutosi dal 10/10/2012 al 13/10/2012, si è provveduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria dei lotti 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13 effettuata con Decreto n. 117 del 19/10/2012;
Rilevato che a seguito dell’esperimento della gara dei PMRR, tenutosi dal 10/10/2012 all’11/10/2012 si è provveduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria dei lotti 1, 2, 3, 4 effettuata con Decreto n. 118 del 19/10/2012;
Atteso che con successivo esperimento di gara tenutosi il 23/10/2012 si è provveduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria per il lotto n. 9 di Mirandola addivenendo pertanto al completamento delle procedure di gara per tutti i prefabbricati modulari abitativi rimovibili;
Vista l’ordinanza n. 85 del 5/12/2012 con la quale sono stati destinati e concessi in utilizzo ai Comuni di Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Felice, San Possidonio per la destinazione a titolo gratuito all’alloggiamento provvisorio delle persone e nuclei familiari la cui abitazione era inagibile alla data di assegnazione;
Vista l’ordinanza n.61 del 25/10/2012 con la quale è stata avviata la gara con procedura aperta per la fornitura ed installazione degli arredi dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) al fine di consentire l’utilizzo di tali soluzioni abitative da parte degli assegnatari;
Preso atto che alcuni Comuni assegnatari di PMAR e PMRR hanno comunicato il rilascio dei PMAR di alcuni nuclei ivi provvisoriamente alloggiati a seguito del ripristino dell’abitazione principale o del reperimento di soluzioni abitative alternative;
Considerato che con il progressivo ritorno alla normalità delle condizioni abitative di tutti i nuclei terremotati, si prospetta che la graduale fuoriuscita dei nuclei provvisoriamente alloggiati nei PMAR e dai PMRR giunga progressivamente a compimento;
Ritenuto:
- di provvedere a liberare completamente i PMAR e PMRR non più adibiti ad alloggio provvisorio attraverso lo spostamento degli arredi al fine di garantirne lo smontaggio;
- di procedere ad attuare soluzioni che garantiscano il maggior contenimento dei costi in ordine alla futura collocazione degli arredi (trasporto, deposito, riutilizzo);
- che tali arredi possano trovare adeguata collocazione attraverso una soluzione che non comporta costi, ossia il reimpiego prioritariamente a favore di nuclei familiari colpiti da eventi naturali calamitosi o, più in generale, per finalità di carattere socio-assistenziale,
- che è fatta facoltà ai Comuni di identificare in modo diretto i destinatari a cui concedere in uso tali arredi.
- Che per rispondere a fabbisogni sociali espressi dai territorio colpiti dal sisma, vi sia l’opportunità di ricorrere a eventuali procedure di alienazione che consentono la messa in circolazione degli arredi affinchè soggetti privati ne possano disporre, in alternativa a soluzioni di smaltimento che rappresenterebbero un costo per l’Amministrazione Pubblica.
Preso atto
- della Relazione Tecnica Economica “Arredi resi disponibili a seguito del rilascio dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR)” del 25 febbraio 2014, allegata alla presente ordinanza, che fornisce adeguate indicazioni circa le più opportune modalità di gestione degli arredi non più utilizzati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo ecologico.
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. Che gli arredi presenti nei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) destinati e concessi in utilizzo ai Comuni di Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Felice, San Possidonio e nei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) destinati e concessi in utilizzo ai Comuni di Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Correggio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo vengano concessi a titolo gratuito ai Comuni assegnatari dei PMAR e dei PMRR per le finalità di cui ai seguenti commi;
2. Che i Comuni, a loro insindacabile giudizio, possano concederli in uso gratuito a nuclei familiari terremotati che intendano trovare una alternativa sistemazione alloggiativa e caratterizzati da grave disagio economico-sociale o, più in generale, a nuclei familiari colpiti da eventi naturali calamitosi, caratterizzati da grave disagio economico-sociale e che intendano disporne per la propria sistemazione alloggiativa.
3. Che i Comuni, a loro insindacabile giudizio, possano concederli in uso gratuito a soggetti pubblici al fine di disporne per arredare alloggi o strutture di accoglienza e ospitalità a favore di nuclei familiari colpiti da eventi calamitosi od aventi grave disagio economico-sociale, quali ASP, ACER, ecc ed infine disporne direttamente per proprie offerte abitative pubbliche, quali alloggi di proprietà a gestione diretta comunale, per case famiglia, per strutture di alloggio e accoglienza e altre realtà assimilabili.
4. Che un Comune, che ha a disposizione gli arredi in base al presente decreto, ne conceda l’utilizzo per le medesime finalità ad altri Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dal su citato D.L. n. 74/2012 e integrato dall’art. 67 septies del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.
5. I Comuni, una volta esperite tutte le possibili alternative di cui alla presente ordinanza, si impegnano a favorire il riuso più ampio possibile e qualora si riscontri un’eccedenza di disponibilità di arredi rispetto al fabbisogno emerso per le casistiche riportate nel presente decreto, è possibile procedere all’alienazione dei beni attraverso procedure ad evidenza pubblica oppure allo smaltimento con oneri a carico dei Comuni assegnatari.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 7 marzo 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani