n.309 del 02.10.2024 (Parte Prima)

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Indizione dei comizi elettorali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visti:

- l’art.122, primo comma, della Costituzione;  

- l’art. 16, primo comma, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante “Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale uscente adotti, d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, il decreto di indizione delle elezioni;  

 - l'art. 16, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, il quale dispone che nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell’Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi.  

- l’art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, in base al quale i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;  

- l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente” secondo cui le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del citato decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;  

- dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 468/2017;  

Dato atto dei pareri allegati;

D’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Bologna, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della Regione Emilia-Romagna;

DECRETA     
1.  L’indizione delle elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024;     
2.  Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 17 novembre 2024 dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle ore 15;    
3.  I Sindaci dei Comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni; 
4.  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 16, comma terzo, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21.

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