n.179 del 25.06.2014 (Parte Seconda)

Proroga dei termini al 31 dicembre 2015 per la presentazione della documentazione delle spese sostenute ai fini della rendicontazione delle domande ammesse a contributo prima dell’effettuazione degli interventi di Miglioramento sismico, unitamente o disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, ai sensi dell’Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n.26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art.3 del decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, a valere sulle risorse di cui all’art.10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n.134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012

IL PRESIDENTE

 IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

 ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 6/6/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto - Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;

- n. 26 del 6/3/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;

- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

- n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

- n. 76 del 3 luglio 2013 “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.” con la quale si dispone, tra l’altro, di completare le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e 23/2013 e ss.mm.ii. ed integrare e realizzare quanto sarà previsto dalle ordinanze sulla ricerca di cui all’art. 12 del D.L. n. 74/2012;

- n. 79 dell’8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012;

Considerato che:

- la citata Ordinanza n. 52/2013, in particolare al Paragrafo 7 dell’allegato A) (testo coordinato) relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione degli interventi di miglioramento sismico, unitamente o disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, prevede che l’intervento debba essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato al SII entro il termine massimo del 30 giugno 2014;

- con il Decreto n.462 del 26 marzo 2014 di “Concessione e liquidazione del contributo alle imprese ai sensi dell’Ordinanza 52/2013 (Ordinanza n.23/2013 e ss.mm.ii), si approva l’Allegato 2 che comprende:

  • le domande inoltrate cumulativamente relative all’intervento di eliminazione delle carenze già effettuate e all’intervento di miglioramento sismico da effettuare, per le quali è evidenziato il solo contributo concesso mentre il corrispondente contributo finale sarà ricalcolato solo ad intervento ultimato sulle spese effettivamente sostenute;
  • le domande inoltrate relativamente all’intervento di miglioramento sismico da effettuare per le quali è evidenziato il solo contributo concesso mentre il corrispondente contributo finale da liquidare sarà ricalcolato solo ad intervento ultimato sulla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata;

Riscontrato che alcuni beneficiari di cui al Decreto di concessione n.462 del 26 marzo 2014 di cui alla precedente fattispecie, ritenendo di non riuscire a rispettare la scadenza prevista dalla predetta Ordinanza n.52 del 29/4/2013, hanno richiesto una proroga per il termine dei lavori relativi al miglioramento sismico ancora da eseguire;

Valutato il permanere della difficile congiuntura economica aggravata dagli effetti del sisma del 2012 e dagli eventi alluvionali del corrente mese di gennaio 2014, che ha insistito su una vasta porzione del territorio rientrante nel cratere sismico;

Valutato altresì che la concessione di proroghe per la finalizzazione della presentazione della rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari, considerate le risorse disponibili, non pregiudica la concessione dei contributi previsti dall’Ordinanza 52/2013 ss.mm.ii;

Preso atto della necessità di indicare in maniera inequivocabile i termini per la presentazione delle rendicontazioni delle spese relative al miglioramento sismico ancora da eseguire, di cui all’Ordinanza n. 52/2013, anche con l’intento di rendere, tali scadenze omogenee a quelle previste dalla successiva Ordinanza n. 91/2013, come modificata dall’Ordinanza n. 158/2013;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma deli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 201, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto con le emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l’Expo 2015” ed in particolare l’art. 6;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final;

 Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, al 31 dicembre 2015 i termini indicati dall’Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013 per la presentazione della documentazione delle spese sostenute ai fini della rendicontazione esclusivamente delle domande ammesse a contributo prima dell’effettuazione degli interventi di Miglioramento sismico, unitamente o disgiuntamente a quella delle carenze strutturali di cui al Decreto di concessione n.462 del 26 marzo 2014;

2. Di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nell’ Ordinanze n. 52 del 29 aprile 2013;

3. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 24 giugno 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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