n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Pagamento delle tariffe di cui al Decreto legislativo n. 194/2008 da parte degli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile - Chiarimenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

  1. di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui alla L. 96/2010, che, nell’ambito delle sole attività ricomprese nella Sezione VI del Decreto legislativo 194/2008, sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al Decreto medesimo, gli imprenditori agricoli come definiti dall’art. 2135 del codice civile, operatori che non sono specificamente vincolati al pagamento di tariffe dal Regolamento (CE)882/2004.
  2. di precisare - in ossequio alle normative soprarichiamate e all’integrazione di cui al punto 1 - che sono assoggettati al pagamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 194/2008 tutti gli operatori che esercitano le attività comprese nelle sezioni da I a V del Decreto medesimo, in quanto per costoro sussiste comunque l’obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali disposto dall’articolo 27, comma 2 del regolamento (CE) 882/2004.
  3. di precisare altresì che gli oneri di versamento, nei termini di quanto stabilito ai precedenti punti, riguardano tutto il periodo interessato dalla precedente sospensione e che pertanto i soggetti interessati dai provvedimenti di sospensione che non hanno effettuato i pagamenti previsti debbono provvedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, senza oneri aggiuntivi, in considerazione dell’incertezza del quadro normativo.
  4. di demandare alla Direzione generale alla Sanità e alle Politiche sociali - Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti la predisposizione di note con la quale fornire indicazioni operative finalizzate alla omogenea applicazione sul territorio regionale delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
  5. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione il presente provvedimento, dandone altresì comunicazione alle Aziende sanitarie che provvedono alla riscossione delle tariffe.

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