n.161 del 28.10.2011 (Parte Prima)
REGOLAMENTO REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 1494 del 24 ottobre 2011
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 194 del 27 ottobre 2011
il seguente regolamento:
Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1
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Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 ottobre 2011 VASCO ERRANI