n.352 del 28.11.2022 (Parte Seconda)
Eventi calamitosi 17 - 19 agosto 2022 nelle province di Ferrara, Modena e Parma - OCDPC n. 940/2022. Approvazione direttive per la concessione delle prime misure di immediato sostegno a soggetti privati e attività economiche e produttive. Ricognizione danni ex art. 25, c. 2, lett. E), D.LGS. n. 1/2018
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
Visti:
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. del 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile ridenominata Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel seguito “Agenzia regionale”;
Premesso che:
- nei giorni 17-19 agosto 2022 l’intero territorio regionale è stato interessato da un sistema temporalesco intenso con forti raffiche di vento e tromba d’aria, violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni e intensa attività elettrica che hanno causato scoperchiamenti di tetti, crolli di strutture, abbattimento di alberi e allagamenti con conseguenti danni ingenti al tessuto economico-produttivo, al patrimonio edilizio pubblico e privato, a manufatti ed automobili, nonché interruzione delle viabilità stradale e ferroviaria e delle linee elettriche, provocando anche una vittima, alcuni feriti e l’evacuazione di nuclei familiari;
- con Deliberazione del Consiglio dei ministri (DCM) 5 ottobre 2022 (pubblicata in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2022), è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori delle province di Ferrara, Modena e Parma, maggiormente interessati dagli eventi meteorologici in parola, di durata di 12 mesi e si è disposto lo stanziamento di € 7.800.000,00 per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto di tal eventi;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 940 del 31 ottobre 2022, pubblicata in G.U. n. 260 del 7 novembre 2022, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario Delegato all’emergenza con il compito, tra l’altro, di definire, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 1/2018, la stima delle risorse per:
- attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
- l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;
Atteso che, in base all’art. 4 della citata OCDPC n. 940/2022:
- all'esito della ricognizione da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile;
- la ricognizione da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 1/2018, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è da inviarsi al Dipartimento della protezione civile entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della medesima OCDPC;
- per entrambe le attività indicate può essere utilizzata la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla citata Ordinanza;
Dato atto che, per la realizzazione degli interventi previsti nell’OCDPC n. 940/2022, è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione di apposite direttive definite rispettivamente in Allegato 1 per i contributi per i danni subiti dai soggetti privati e in Allegato 2 per i contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive (con esclusione delle attività economiche e produttive appartenenti ai settori: agricoltura, pesca, zootecnia e acquacoltura), nonché della relativa modulistica, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e recanti modalità e termini per la presentazione delle domande e l’espletamento delle relative attività istruttorie e di controllo e per l’esecuzione degli interventi;
Ritenuto, altresì, di stabilire che:
- per la gestione dell’attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo e per la relativa concessione ed erogazione, sia opportuno individuare gli Organismi istruttori nelle Amministrazioni Comunali interessate o loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni, in ragione della prossimità ai propri territori e della conoscenza delle relative specificità;
- alle predette Amministrazioni Comunali, o loro Unioni, sarà assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna e dalla sua Società in house Art-ER S.cons.p.a., in possesso del necessario bagaglio di conoscenze specialistiche in materia di attività economiche e produttive;
Considerato che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, troverà applicazione il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che, all’art. 50, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; negli altri casi si applicherà il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”, anche ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2021;
Dato atto, pertanto, che si procederà alla comunicazione del regime di aiuti alla Commissione Europea;
Ritenuto necessario avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, quali la comunicazione e notifica preventiva della misura di aiuto e l’invio alla Commissione Europea delle relazioni annuali di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
Dato atto che a seguito della determinazione del fabbisogno finanziario complessivo risultante dalle domande di contributo ammissibili all’esito dell’istruttoria che le amministrazioni comunali o loro Unioni espleteranno, si procederà all’invio delle relative risultanze al Dipartimento della protezione civile ai fini dello stanziamento finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018;
Visti:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.G.R. n. 111/2022: "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la D.D. n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- l’Allegato 1 “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno in favore de i soggetti privati per i danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma” e relativa modulistica;
- l’Allegato 2 “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno in favore alle attività economiche e produttive per i danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma” e relativa modulistica;
2. di individuare nelle Amministrazioni Comunali interessate, o loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni, gli Organismi Istruttori per l’espletamento delle attività di istruttoria e controllo delle domande, nonché per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, stabilendo che, a tali Enti, sarà assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna e dalla sua Società in house Art-ER S.cons.p.a.;
3. di evidenziare che il presente provvedimento, relativo alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, rispettivamente nei limiti massimi di € 5.000,00 e di € 20.000,00 (articolo 25, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018), trova copertura finanziaria negli stanziamenti che verranno disposti dallo Stato a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 ed è chiaramente subordinato al materiale trasferimento delle risorse sull’apposita contabilità speciale;
4. di stabilire che, all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo a cura dei Comuni o loro Unioni e a seguito degli stanziamenti di cui al precedente punto 3, con successivi atti si provvederà ad assegnare e a trasferire in loro favore le risorse finanziarie a copertura dei contributi di cui trattasi;
5. di stabilire che la ricognizione da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 1/2018 non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi ed è da inviarsi al Dipartimento della protezione civile entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’OCDPC n. 940/2022;
6. di stabilire che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, si applicherà l’art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e si procederà alla comunicazione del regime di aiuti alla Commissione Europea; negli altri casi si applicherà il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”, anche ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2021;
7. di stabilire che le strutture della Regione Emilia-Romagna, a supporto dello scrivente Commissario delegato, assicureranno gli adempimenti conseguenti, sia con riferimento alla comunicazione e alla notifica preventiva del regime di aiuti che alle relazioni annuali da trasmettere alla Commissione Europea;
8. di pubblicare il presente atto unitamente agli allegati 1 e 2 e relativa modulistica:
- nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T);
- sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, e ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza ampliata in applicazione dell’articolo 7-bis, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 33/2013.
Il Presidente
Stefano Bonaccini