n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di Verifica (screening) relativa al progetto "Modifica di un impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi rientrante nel punto B.2.57 della L.R. 9/99" da realizzarsi presso il sito di gestione dei rifiuti posto in Via Pasubio, 2 Boretto - Proponente: Ecowell System Srl. (Titolo II della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di dare atto e fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. 13019 del 28/11/2016, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2016/737696 del 28/11/2016 e allegato alla presente delibera; tale relazione costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Ecowell System Srl, relativo al progetto di “Modifica di un impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi rientrante nel punto B.2.57 della L.R. 9/99”, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) l'intervento di modifica dell’impianto esistente dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);

2) nell’area aziendale che rientra entro la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dalla linea di alta tensione dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico prevedendo esclusivamente usi compatibili, in particolare evitando la permanenza di persone superiore alle quattro ore al giorno;

3) dovrà essere garantito il rispetto delle Norme in Materia di Tutela e Sicurezza dei lavoratori (Dlgs.81/2008 e s.m.i.) nonché il rispetto del Regolamento CE 1907/2006 (Reach) e s.m.i. per quanto riguarda le sostanze pericolose in regime di Autorizzazione e Restrizione;

4) resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge; in particolare nella fase volta all’acquisizione dell’autorizzazione unica ambientale dovrà essere:

  • specificato il valore massimo (ton. e mc)di rifiuti e prodotti complessivamente detenibile istantaneamente nell’impianto (carico d’incendio) ai fini dell’acquisizione da parte della Ditta del certificato di prevenzione incendi (CPI) da prodursi nell’ambito dei procedimenti autorizzativi;
  • indicato il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattabile espresso in metri cubi;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente delibera al Proponente, all’ARPAE, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Boretto e all'AUSL che hanno partecipato all’istruttoria;

e) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

f) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).

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