n.274 del 05.11.2025 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "Impianto agrivoltaico avanzato 'Bondeno' con potenza di picco 24.092,64 kWp", ubicato nei comuni di Bondeno (FE), Mirandola e Finale Emilia (MO), proposto da Iren Green Generation Tech S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “impianto agrivoltaico avanzato “Bondeno” con potenza di picco 24.092,64 kWp” proposto da Iren Green Generation Tech S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1) in sede di presentazione di autorizzazione unica, dovrà essere allegato il piano di monitoraggio previsto per la valutazione dei dati meteoclimatici che dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023;

2) in fase di ante e post-operam dovranno essere effettuate delle misure di campo elettromagnetico nei ricettori individuati come più critici. Il monitoraggio previsto e i ricettori individuati per le misure dovranno essere presentati ad Arpae entro 3 mesi dall’avvio dei lavori. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dall’effettuazione delle misure; il monitoraggio post operam dovrà essere realizzato entro 1 anno dall’entrata in esercizio dell’impianto;

3) in sede di autorizzazione unica, dovrà essere presentato un progetto modificato per quanto riguarda la realizzazione della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;

4) in sede di autorizzazione unica, dovrà essere presentato un progetto, compatibile con l’attività agricola, di interventi di ripristino di formazioni vegetali lungo la rete di canali o dei fossi dei campi al fine di incrementare la connettività ecologica e la diversità ambientale nel territorio circostante le ZSC/ZPS, e comunque tendere a ricostituire l’habitat naturale di pianura con specie di interesse quali la fauna ittica, anfibi, rettili, chirotteri, mammiferi terrestri. Dovrà inoltre essere presentato un progetto di monitoraggio ambientale, ante operam e post operam, che riguardi la componente faunistica ed in particolare l’avifauna (le specie tutelate dalla normativa vigente nazionale e comunitaria) e la fauna minore, tutelata dalla L.R. 15/2006;

5) in sede di autorizzazione unica dovrà essere presentato un nuovo progetto del verde, condiviso con il Comune, che preveda lo spessore della fascia arboreo-arbustiva di almeno 5 metri e le piante di altezze adeguate considerando che i pannelli potranno raggiungere altezze comprese tra 4 e 6 metri da p.c.; il progetto dovrà prevedere la messa a dimora preferibilmente in autunno, dotando le piante di sistemi di protezione dalla fauna selvatica (protezione del tronco al colletto e della parte basale del fusto e una opportuna pacciamatura in copertura di elevato spessore); dovrà essere prevista una corretta manutenzione pluriennale per almeno 5 anni di tutti gli impianti completa di sistema di irrigazione e sostituzione delle fallanze alla fine di ogni ciclo vegetativo (autunno-inverno), oltre allo sfalcio periodico e al diserbo annuale degli infestanti;

6) in sede di presentazione di autorizzazione unica, dovrà essere aggiornata la valutazione acustica considerando gli edifici R10 e R11, interni al lotto, e R3 e R4 come ricettori residenziali applicando gli stessi limiti degli altri ricettori di Classe III (limite di immissione diurno 60 dBA, notturno 50 dBA;

7) in sede di autorizzazione unica presentare, nelle fasi di ante operam, corso d’opera e post operam, un piano per il monitoraggio della tessitura del suolo e le proprietà agronomiche correlate con la fertilità, in riferimento alle classificazioni normalmente in uso;

b) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a) spetta per quanto di competenza ad ARPAE;

c) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA alla regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e agli Enti individuati al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

d) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

e) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e nelle successive integrazioni;

f) dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

g) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

h) di trasmettere copia della presente determinazione: al proponente Iren Green Generation Tech S.r.l., ai Comuni di Bondeno, Mirandola e Finale Emilia, alle Province di Ferrara e Modena, alle ARPAE di Ferrara e di Modena, alle AUSL di Ferrara e di Modena, al Consorzio della Bonifica Burana, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di BO-MO-RE-FE, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

k) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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