n.41 del 27.02.2015 (Parte Prima)
Richiesta di parere formulata ex articolo 69, comma 1, lett. d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e ex articolo 2, comma 2, della L.R. n. 23 del 2007, da parte dei consiglieri Bignami e Aimi (prot. AL/2015/0005040 del 10/2/2015)
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
Ritenuto in Fatto
In data 20 febbraio 2015 il Responsabile del procedimento, dott.ssa Giuseppina Rositano, ha comunicato al Presidente della Consulta la ricezione di una richiesta di parere (prot. AL/2015/0005040 del 10/2/2015) sul conflitto di competenza tra gli organi della Regione ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, sottoscritta da due Consiglieri regionali (Bignami e Aimi).
La Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 26 febbraio 2015, presenti i componenti prof. L. Scaffardi, Avv. M. Selleri, Avv. E. Gianola Bazzini, Avv. C. Fioravanti, prof. Avv. F. Peccenini, si è riunita per procedere ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento della Consulta Statutaria, adottato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013, all’esame della sopra richiamata richiesta di parere.
La Consulta, dopo approfondita discussione, adotta la seguente deliberazione.
Ritenuto in Diritto
1. La richiesta di parere pervenuta alla Consulta di garanzia statutaria è formulata ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. d), dello Statuto e dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 23 del 2007 così come richiamato in premessa.
La disposizione statutaria menzionata prevede che “almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale” possano richiedere alla Consulta un parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.
L’articolo 12, comma 2 della legge regionale 23 del 2007, specifica il procedimento da seguire nei casi di conflitto di competenza e prevede che, qualora l’istanza sia formulata da un quinto dei Consiglieri dell’Assemblea legislativa, la richiesta di parere alla Consulta debba essere avanzata dal Presidente dell’Assemblea stessa.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale n.23 del 2007, il Presidente dell’Assemblea legislativa deve inoltre trasmettere la richiesta di parere di conflitto di competenza “immediatamente e contestualmente” al Presidente della Consulta e all’organo che ha adottato l’atto o tenuto il comportamento contestato.
2. La Consulta rileva che la richiesta ad oggetto del presente parere è stata firmata soltanto da due Consiglieri regionali ed è stata da questi indirizzata unicamente e direttamente al Presidente della Consulta.
Alla luce della disposizione statutaria e della previsione legislativa sul procedimento nei casi di conflitto di competenza supra richiamate si rileva quanto segue:
La norma statutaria impone un numero minimo di Consiglieri per la formulazione della richiesta di parere sul conflitto di competenza pari ad un quinto, e cioè almeno dieci Consiglieri. La richiesta pervenuta alla Consulta Statutaria non rispetta, dunque, i requisiti procedurali statutariamente prescritti, essendo stata firmata da un numero inferiore di consiglieri rispetto a quanto indicato nello Statuto. Conseguentemente tale richiesta è già per tale ragione da dichiararsi manifestamente inammissibile.
3. La richiesta inviata dai due Consiglieri Bignami e Aimi inoltre reca una diversa richiesta di parere e cioè sulla conformità allo Statuto dell’art. 13-bis della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni), introdotto dalla L.R. 18 luglio 2014, n. 17. Tuttavia, quand’anche si potesse ritenere che la norma dello Statuto (art. 69, comma 1, lett. d)) indicata dai Consiglieri costituisse un mero errore formale, tale da non impedire il sindacato della Consulta, la richiesta sarebbe in ogni caso irricevibile, poiché ai sensi dell’art. 55 del Regolamento interno dell’Assemblea e dell’art. 9 della L.R. n. 23 del 2007, le richieste di parere di conformità allo Statuto possono avere ad oggetto soltanto deliberazioni legislative approvate dall’Assemblea legislativa e prima della loro promulgazione.
P.Q.M.
La Consulta di Garanzia Statutaria
1. dichiara manifestamente inammissibile la richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. d) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ed in ogni caso irricevibile ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. d);
2. dà mandato agli uffici competenti di trasmettere la deliberazione alle parti interessate, ai sensi degli artt. 15 e 16, commi 5 e 6 del Regolamento della Consulta Statutaria, adottato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013, e di curarne la pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 dello stesso Regolamento.