n.166 del 19.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa alla attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi svolte nello stabilimento di proprietà della ditta Chimin sito in Via della Pace n. 12 nel comune di Correggio (RE), presentata dalla ditta Chimin SpA (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo all’attività di “recupero di rifiuti speciali non pericolosi, presso lo stabilimento di proprietà della Ditta CHIMIN S.p.A. sito in via della Pace n. 12 - nel Comune di Correggio (RE)” ad opera della Ditta CHIMIN S.p.A. da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. l'attività dovrà essere realizzata e svolta come descritto negli elaborati progettuali e in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia;
  2. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
  3. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, devono essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  4. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri lungo le piste di accesso e durante le fasi di macinazione e frantumazione dei rifiuti, tra cui anche il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal centro e la bagnatura dei cumuli di inerti;
  5. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni del suolo e della falda;
  6. si dovranno mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo gli eventuali formulari di trasporto degli stessi e le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte Quarta Titolo I del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta CHIMIN S.p.A., alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Correggio, all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento di assoggettabilità.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina