n.192 del 29.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Conclusione della procedura di screening concernente il progetto di “Modifiche progettuali agli impianti di trattamento rifiuti D9 ed R3 di S.A.Ba.R. S.p.A.”, da realizzarsi in Comune di Novellara, presentato da S.A.Ba.R. s.p.a.

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale 9/99, comunica gli esiti della procedura di screening concernente il progetto di “Modifiche progettuali agli impianti di trattamento rifiuti D9 ed R3 di S.A.Ba.R. S.p.A.”, da realizzarsi in Comune di Novellara, presentato da S.A.Ba.R. s.p.a.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 9/99 e s.m.i. la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente, con atto della Giunta Provinciale n. 360 del 29/11/2011, ha deliberato:

- di escludere, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 10, comma 1 della L.R. n° 9/99, il progetto "modifiche progettuali agli impianti di trattamento rifiuti D9 ed R3 di S.A.Ba.R. S.p.A.", presentato da S.A.BA.R. s.p.a., dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, in quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

  1. l'intervento dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);
  2. sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
  3. non potranno essere sottoposti ad attività di smaltimento rifiuti pericolosi;
  4. i rifiuti che possono dare luogo a percolamenti o problemi di emissione odorigena, dovranno essere stoccati prima e dopo il trattamento all’interno di cassoni a tenuta dotati di opportuna copertura qualora non siano stoccati all’interno del capannone ove avviene il trattamento;
  5. nelle operazioni di triturazione effettuate dovranno essere minimizzate le emissioni di polveri provvedendo all’umidificazione del rifiuto mediante nebulizzazione;
  6. in riferimento alla prevenzione incendi, considerato quanto riportato negli elaborati e quanto specificato dai Vigili del Fuoco nella lettera di trasmissione del Certificato Prevenzione Incendi prot. n. 1662 del 16/02/2011, visto che il progetto prevede significative modifiche di natura gestionale, si chiede di valutare attentamente la necessità di aggiornare il Certificato di Prevenzione Incendi sottoponendo, se necessario, gli elaborati progettuali al competente Comando dei Vigili del Fuoco;
  7. in fase di autorizzazione integrata ambientale dovrà essere definita la modalità di gestione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulla piattaforma ecologica a servizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti in esame;
  8. nel corso del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dovranno essere specificate espressamente le tipologie di rifiuti codificate con codice CER avente le ultime due cifre "99".
  9. resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisite presso le Autorità competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

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