n.270 del 11.10.2017 (Parte Seconda)
Riapertura dei termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi relativi al bando di cui alla D.G.R. n. 344/2017, e contestuale modifica degli articoli 3.2, 5.2, 5.3 e 6.1 Bando.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 14 novembre 2007, n. 141, recante “Approvazione del Piano Energetico Regionale”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156, recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 50 recante approvazione del “Secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020 (nel seguito POR FESR), approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la propria deliberazione 27 febbraio 2015, n. 179 recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 1° marzo 2017, n. 111 recante “Approvazione del Piano Energetico Regionale e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019”;
Premesso:
- che il Piano Energetico Regionale approvato con la DAL n. 111/2017 citata, nel Capitolo VII.2.1. - “Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia dei diversi settori” stabilisce che nel settore industriale la Regione intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche delle aree industriali, dei processi produttivi e dei prodotti anche attraverso il sostegno alla diffusione di sistemi di controllo e gestione dell’energia (diagnosi energetiche, sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001);
- che il Piano Triennale di Attuazione del PER 2017-2019, approvato con la DAL n. 111/2017 citata, nel Capitolo IV.2.3. Asse 3 – “Qualificazione delle imprese (industria, terziario e agricoltura)” stabilisce che le misure per le imprese dovranno accompagnarsi con la diffusione delle diagnosi energetiche in grado di indirizzare gli interventi;
- che il POR FESR 2014-2020 contiene l’Asse 4 “Low carbon economy”, il cui obiettivo specifico è quello di promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale del sistema produttivo;
- che il suddetto obiettivo viene perseguito attraverso l’azione 4.2.1 che prevede incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo;
- che il sostegno agli interventi potrà essere prioritariamente assicurato alle iniziative che prevedano o abbiano attuato interventi di diagnosi energetica, ai progetti che comprendano la realizzazione di sistemi avanzati di misura dei consumi energetici, alle imprese che abbiano istituito o intendano istituire la figura dell’energy manager o dell’esperto in gestione dell’energia;
- che, in particolare, la suddetta azione:
- è finalizzata al sostegno della qualificazione del sistema produttivo regionale attraverso interventi puntuali, nelle pmi, che promuovano il risparmio e l’autoproduzione energetica e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, anche nell’ottica della riduzione delle emissioni inquinanti;
- mira a promuovere la realizzazione e trasformazione di impianti e dotazioni tecnologiche nelle pmi funzionali all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla diffusione della cogenerazione, sulla base di diagnosi energetiche e attraverso l’applicazione di tecniche di certificazione energetica degli insediamenti produttivi;
Visti:
- l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, che prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. A tal fine gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;
- l'art. 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141 (di seguito D.Lgs. n. 102/2014) dispone che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015, con il quale è stato adottato l’avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e Province autonome per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del D.Lgs. n. 102/2014, a valere sui fondi di spettanza del Ministero dello sviluppo economico, come sopra indicato, relativi all'anno 2014;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, prevedendone l’entrata in vigore il 12/08/2017;
Visti:
- la propria deliberazione 29 giugno 2015, n. 776 di approvazione del programma finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. n. 102/2014, in attuazione del decreto 12 maggio 2015;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2015 con il quale sono stati ammessi a cofinanziamento i programmi regionali presentati a seguito dell'avviso approvato con il decreto 12 maggio 2015, tra cui quello presentato dalla Regione Emilia-Romagna per un importo di cofinanziamento ministeriale di euro 1.194.000,00, in considerazione che il cofinanziamento regionale costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al finanziamento previsto dall'avviso citato e che la quota di cofinanziamento statale è pari al 50% del costo complessivo previsto per la realizzazione del programma regionale;
- la propria deliberazione 14 novembre 2016, n. 1897 con cui è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento del programma regionale finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese e sono stati modificati i termini di avvio e durata del programma regionale approvato con la deliberazione n. 776/2015;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico acquisita al protocollo del Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile al PG/2017/40231 del 26 gennaio 2017 con cui è stata trasmessa la convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Emilia-Romagna, sottoscritta digitalmente dalle parti il 23 gennaio 2017, unitamente al relativo decreto di approvazione, al fine della registrazione del predetto atto da parte degli Organi di controllo;
- la propria deliberazione 20 marzo 2017, n. 344 con cui è stato approvato il bando recante “Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese in attuazione del programma regionale approvato con D.G.R. n. 776/2015 e D.G.R. n. 1897/2016”;
- la propria deliberazione 28 giugno 2017, n. 919 con cui si è provveduto alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi relativi al bando approvato con la D.G.R. n. 344/2017 dianzi citata e sono stati modificati gli articoli 6 ed 8.4 del bando medesimo;
Considerato che:
- il bando approvato con la deliberazione n. 344/2017 sopra citata prevedeva all’art. 8.1 che le domande di contributo fossero presentate dal 10 aprile 2017 e fino al 30 giugno 2017 e all’art. 8.2 che la Regione si sarebbe riservata di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui non venissero utilizzate completamente le risorse disponibili o fossero rese disponibili risorse aggiuntive;
- con la propria deliberazione n. 919/2017 sopra citata si sono riaperti i termini di presentazione delle domande fino alle ore 17,00 del 31 luglio 2017, per consentire la presentazione di ulteriori domande in grado di contribuire ad un completo utilizzo delle risorse disponibili;
- che a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande, sono pervenute complessive n. 141 domande per un contributo complessivo richiesto ancora molto inferiore alle risorse finanziarie a disposizione per l’attuazione del programma;
- che per favorire la partecipazione delle imprese al programma, almeno in questa fase iniziale, è necessario sostenere maggiormente i costi delle diagnosi energetiche, anche tenendo conto del fatto che il contributo è erogabile solo a seguito dell’effettiva realizzazione all’interno del sito produttivo oggetto di domanda di contributo di almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi energetica ovvero a seguito dell’ottenimento della conformità del sistema di gestione dell’energia alle norme ISO 50001 e che i relativi costi non sono considerati tra le spese ammissibili del programma;
- che con propria deliberazione n. 791/2016 è stato istituito un Fondo di Finanza Agevolata finalizzato al sostegno delle imprese ed in particolare all’attuazione della misura 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 per la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che tra i criteri di ammissibilità, che i progetti devono possedere per accedere al Fondo di Finanza Agevolata di cui sopra, è contemplata una diagnosi energetica che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l’intervento oggetto del finanziamento;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di utilizzare completamente le risorse disponibili per l’attuazione del programma regionale di sostegno alle diagnosi energetiche e ai sistemi di gestione dell’energia, aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande indicati all’art. 8.1 della delibera n. 344/2017, dalle ore 9:00 dell’11 ottobre 2017 alle ore 17:00 del 3 novembre 2017;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di promuovere una maggiore diffusione delle diagnosi energetiche e dei sistemi di gestione dell’energia, favorendo una più forte partecipazione delle imprese al programma regionale e contestualmente contribuendo ad un migliore accesso al Fondo di Finanza Agevolata di cui sopra, aumentare la percentuale di contributo e conseguentemente modificare l’art. 5 del bando approvato con la delibera n. 344/2017 come segue:
Art. 5 - Carattere ed entità del contributo
5.1 Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.
5.2 Il contributo di cui al presente bando è finalizzato a coprire il 100% delle spese ammissibili per la realizzazione di una diagnosi energetica (rif. art. 4.1 lett. a) o per l’adozione di un sistema di gestione dell’energia (rif. art. 4.1 lett. b). Il contributo è composto da una quota di cofinanziamento statale stabilita nel 25% delle spese ammissibili di cui al successivo art. 7 e da una restante quota di cofinanziamento regionale stabilita nel 75% delle stesse spese ammissibili.
5.3 L’ammontare del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari al:
a) 100% delle spese ammissibili di cui all’art. 7, fino ad un contributo massimo di 10.000,00 euro al netto dell’IVA per la realizzazione della diagnosi energetica (art. 4.1 lett. a);
b) 100% delle spese ammissibili di cui all’art. 7, fino ad un contributo massimo di 20.000,00 euro al netto dell’IVA, per l’adozione del Sistema di Gestione Energia conforme alle norme ISO 50001 (art. 4.1 lett. b).
Ritenuto di riconoscere la percentuale di contributo così come modificata con il presente atto anche alle domande già presentate per accedere ai contributi previsti dalla delibera n. 344/2017 citata e succ. mod. al fine di garantire la parità di trattamento ai soggetti interessati alla misura di incentivo;
Ritenuto inoltre di provvedere a trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di concordare l’integrazione della convenzione sottoscritta con il medesimo per tenere conto delle modifiche introdotte con la presente deliberazione;
Ritenuto, infine, di demandare al dirigente competente per materia la modifica che si rendesse necessaria della modulistica approvata con la deliberazione n. 344/2016 al fine di tenere conto di quanto stabilito con il presente provvedimento;
Visti:
- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 11;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 recante “Disposizioni collegate alla Legge di Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 recante “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 2338/2016 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" e succ. mod.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ.mod., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 89/2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la propria deliberazione n. 486/2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto ancora applicabile;
- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale;
- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 477/2017 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell’interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma Palma Costi
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1) di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione energia conformi alle norme ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese, stabiliti all’art. 8.1 del bando approvato con la propria deliberazione n. 344/2017 e succ. mod., dalle ore 9:00 dell’11 ottobre 2017 alle ore 17:00 del 3 novembre 2017;
2) di modificare l’art. 3.2 del bando approvato con la propria deliberazione n. 344/2017 e succ. mod. come segue:
“Art. 3 – Soggetti ammissibili
3.1 Omissis..
3.2 I requisiti di cui all’art. 3.1 saranno verificati in sede di istruttoria, tra l’altro, in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “Visura camerale”) e dalla visura sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, secondo le disposizioni introdotte dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, in vigore dal 12 agosto2017";
3) di modificare l’art. 5 del bando approvato con la propria deliberazione n. 344/2017 e succ. mod. come segue:
“Art. 5 - Carattere ed entità del contributo
5.1 Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.
5.2 Il contributo di cui al presente bando è finalizzato a coprire il 100% delle spese ammissibili per la realizzazione di una diagnosi energetica (rif. art. 4.1 lett. a) o per l’adozione di un sistema di gestione dell’energia (rif. art. 4.1 lett. b). Il contributo è composto da una quota di cofinanziamento statale stabilita nel 25% delle spese ammissibili di cui al successivo art. 7 e da una restante quota di cofinanziamento regionale stabilita nel 75% delle stesse spese ammissibili.
5.3 L’ammontare del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari al:
a) 100% delle spese ammissibili di cui all’art. 7, fino ad un contributo massimo di 10.000,00 euro al netto dell’IVA per la realizzazione della diagnosi energetica (art. 4.1 lett. a);
b) 100% delle spese ammissibili di cui all’art. 7, fino ad un contributo massimo di 20.000,00 euro al netto dell’IVA, per l’adozione del Sistema di Gestione Energia conforme alle norme ISO 50001 (art. 4.1 lett. b).”;
4) di modificare l’art. 6 del bando approvato con la propria deliberazione n. 344/2017 e in seguito modificato con la deliberazione n. 919/2017 come segue:
“Art. 6 - Cumulo degli aiuti
6.1 Il contributo alle PMI previsto nel presente bando non è cumulabile con altri incentivi/contributi/agevolazioni comunque denominati e di qualsiasi natura riguardanti gli interventi ammessi a contributo indicati all’art. 4.1 del presente bando.”;
5) di demandare al dirigente competente gli atti per la concessione dei contributi alle domande presentate entro i termini stabiliti dalla delibera n. 344 e dalla delibera n. 919/2017 che sono state valutate ammissibili, secondo le percentuali e i massimali stabiliti con il presente atto;
6) di demandare al dirigente competente per materia la modifica che si rendesse necessaria della modulistica approvata con la deliberazione n. 344/2017, al fine di tenere conto di quanto stabilito con la presente delibera;
7) di richiamare, per le restanti parti che non vengono modificate dal presente provvedimento, quanto stabilito con la propria deliberazione n. 344/2017 e succ. mod.;
8) di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di concordare l’integrazione della convenzione sottoscritta con il medesimo per tenere conto delle modifiche introdotte con la presente deliberazione;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web http://energia.regione.emilia-romagna.it/;
10) di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.