n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento della struttura residenziale di cure palliative "Hospice Bellaria" di Bologna e delle attività ambulatoriali di cure palliative

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

  • la Legge Regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
  • la L.R. n. 29/2004 comma 3 dell'art. 2 e successive modifiche;
  • le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 1332/2011 “Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

Richiamate inoltre le delibere di Giunta regionale:

- n. 1770/2016 “Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative”;

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Considerato che la delibera di Giunta n. 1943/2017 sopra richiamata al punto 10 del dispositivo prevede: “Di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi”;

Visto l’atto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 12 del 20/4/2007 con il quale è stato concesso l’accreditamento provvisorio alla struttura “Hospice Bellaria” di Bologna, per n. 13 posti letto;

Viste le determinazioni della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali:

- n. 15869 del 5/12/2011 di rinnovo dell’accreditamento di 13 posti letto della struttura “Hospice Bellaria” e dell’attività ambulatoriale di cure palliative, gestita della Fondazione “Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli – Onlus;

- n. 6416 del 22/5/2015 “Applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento”;

Considerato che, per effetto delle disposizioni contenute nelle delibere di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015, l’accreditamento della struttura “Hospice Bellaria” di Bologna, era in scadenza al 31 luglio 2018;

Vista la domanda pervenuta a questa Amministrazione PG. PG. 70317 del 1/2/2018, conservata agli atti, con la quale il Legale rappresentante della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli, con sede legale a Bologna, Via Putti n. 17, chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura “Hospice Bellaria” ubicata a Bologna in Via Altura n. 3 e delle attività ambulatoriali di cure palliative;

Dato atto che:

- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;

- è stata comunicata alla Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli la validità della domanda (con nota in atti al PG. 235008 del 4/4/2018) ai sensi della citata DGR 1943/2017, e di conseguenza, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, la citata struttura ha potuto continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata NP. 28664 del 23/11/2018 in ordine, fra l’altro, al rinnovo dell’accreditamento della struttura “Hospice Bellaria” dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale a seguito di visita di verifica del 17/10/2018;

Dato atto che il Comune di Bologna con atto PG. 64247 del 18/03/2009 autorizza la struttura Hospice situata presso il Padiglione Tinozzi dell’Ospedale Bellaria, Via Altura n. 3, per n. 13 posti letto;

Dato atto, altresì, che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per le cure palliative;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 16.07.2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, il rinnovo dell'accreditamento di n. 13 posti letto della struttura residenziale di cure palliative “Hospice Bellaria” ubicata a Bologna in Via Altura n. 3 e delle attività ambulatoriali di cure palliative, della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli con sede legale a Bologna, Via Putti n. 17;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della LR n. 34/1998 e ss.mm., ha validità quadriennale;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs.502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di precisare che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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