n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)

Ampliamento accreditamento UOM gestite da Croce Azzurra Riccione Srl

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali; 

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione); 

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009; 

Vista la nota prot.n.2017/0127810/P dell’Azienda Usl della Romagna (ns prot. PG/2017/436772) nella quale l’Azienda USL della Romagna fa la ricostruzione del percorso di accreditamento istituzionale, dalla prima ricognizione a livello di Area Vasta Romagna del 2010 ad oggi, rispetto alla situazione del soccorso e trasporto infermi nel territorio di Rimini; 

Nel territorio di Rimini da febbraio 2008 era in essere un contratto di durata triennale tra l’Azienda USL di Rimini ed un ATI formato da Croce Italia Marche srl e Croce Azzurra Riccione s.n.c titolare dell’appalto di soccorso e trasporto infermi; 

In data 16 febbraio 2011 era stata affidata, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 163/06 la ripetizione del servizio all’ATI sopracitata con un contratto che aveva scadenza il 15 giugno 2012, a cui si era aggiunta la cooperativa sociale Croce Verde Novafeltria (per i servizi di emergenza e i trasporti secondari in Alta Valmarecchia). 

La Cooperativa Croce Verde di Novafeltria, operava già in regime di appalto per conto dell’ASUR Marche per l’espletamento dei trasporti di emergenza territoriale e trasporti intraospedalieri, prima che il Comune di Novafeltria ed altri 6 comuni si distaccassero dalla Regione Marche entrando a far parte della Regione Emilia-Romagna; 

Vista la delibera 847/2010 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Rimini del 15/12/2010 e successiva nota del 19/9/2011 con la quale veniva effettuata la ricognizione con valenza programmatoria del fabbisogno dell’Azienda USL di Rimini in relazione al trasporto in emergenza e secondario in cui era presente l’ATI di cui sopra; 

Considerato che la delibera 847/2010 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Rimini del 15/12/2010 e successiva nota del 19/09/2011 prevedevano:

A) Per il trasporto in emergenza 

1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini (Croce Italia Marche)

1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini (Croce Italia Marche)

1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Riccione (Croce Azzurra Riccione)

1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Bellaria (Croce Italia Marche)

1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini (Croce Italia Marche)

1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini (Croce Italia Marche)

1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Riccione (Croce Italia Marche)

1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Misano (Croce Azzurra Riccione)

1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Cattolica (Croce Italia Marche)

1 UOM automedica con infermiere limitatamente all’auto e all’autista soccorritore con postazione nel Comune di Novafeltria (Croce Verde);

1 UOM ambulanza con infermiere limitatamente all’auto e all’autista soccorritore con postazione nel Comune di Novafeltria (Croce Verde);

1 UOM ambulanza con infermiere limitatamente all’auto e all’autista soccorritore con postazione nel Comune di Pennabilli (Croce Verde).

B) Per il trasporto non urgente:

UOM di trasporto non urgente per un totale di ore per un complessivo di 822 ore medie settimanali (ATI) di cui 492 Croce Italia Marche, 156 Croce Verde e 174 Croce Azzurra;

Considerato che la società Croce Italia Marche srl aveva presentato domanda di accreditamento delle proprie strutture di soccorso/trasporto infermi in data 16/6/2011, e che la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali aveva espresso il proprio diniego con Determinazione, n. 6831 del 22 maggio 2012;

Le strutture di soccorso/trasporto infermi, gestite da Croce Italia Marche srl sono state successivamente gestite da Croce Azzurra Riccione e da Croce Verde Novafeltria;

Considerato che Croce Azzurra Riccione aveva presentato domanda di accreditamento in data 15 giugno 2011 e che quindi non comprendeva le UOM gestite da Croce Italia Marche ed è stata accreditata con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 13411 del 23/10/2012 Accreditamento Croce Azzurra, rettificata con propria Determinazione n 3650 del 9/3/2016;

Visto che nella visita di verifica sul campo per l’accreditamento da parte della dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale alla Croce Azzurra Riccione del 10/4/2012 era stata valutata tutta l’attività oggetto di contratto;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Rimini n. 612 del 15/6/2012, la Determinazione dell’Ausl di Rimini n. 655 del 27/6/2013 rettificata con Determinazione n. 699 del 3 luglio 2013, con la quale si era approvata la sottoscrizione degli accordi di fornitura tra l’Azienda Usl di Rimini e i soggetti accreditati Croce Azzurra di Riccione e Croce Verde di Novafeltria;

Vista la nota del 24/03/2014 “Domanda di integrazione della determina di accreditamento di Croce Azzurra” trasmessa dal Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna prot. 0028941-2014 (PG2014/81933) con attestazione di corrispondenza al fabbisogno;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 319 del 29/6/2016 che approva gli accordi di fornitura con Croce Azzurra Riccione e Croce Verde Novafeltria.

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Richiamati:

il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;

il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la DGR n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

la DGR n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013, attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”.

Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;

determina

1. di accreditare le UOM di seguito elencate della società Croce Azzurra Riccione con sede legale in Via dell’Industria, 12, Riccione: 

- 1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini; 

- 1 UOM ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini; 

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Bellaria; 

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini; 

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Rimini; 

- 1 UOM estiva ambulanza con infermiere ed autista soccorritore con postazione nel Comune di Cattolica; 

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n. 847 del 15/12/2010 dell’Azienda Usl di Rimini, integrata dalla nota prot. n. 100416 del 19/09/2011 della Direzione Medica di Presidio dell’AUSL di Rimini, e confermate nella Delibera dell’Azienda USL della Romagna n.228 del 1/6/2017per un complessivo di 359 ore medie settimanali; 

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

4. di dare atto che la scadenza dell’accreditamento, in attuazione della DGR 1604/2015, è stata definita al 31/7/2018; 

5. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna; 

7 di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della delibera di Giunta regionale n. 486/2017, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati. 

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