n.170 del 09.06.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Ampliamento di impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non (autodemolizione)" localizzato nel comune di Rimini (RN)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Ampliamento di impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non (autodemolizione)”localizzato nel comune di Rimini (RN) proposto da Giorgi Angelo S.n.c. a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. si dovrà realizzare una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico generato dall’impianto nella configurazione finale, con impianto ed attrezzature pienamente in attività, rilevando i livelli sonori cagionati presso i ricettori più vicini, predisponendo un collaudo acustico post operam, i cui risultati dovranno essere inviati ad Arpae Rimini entro 60 giorni dalla messa in esercizio;

2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da Arpae;

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Giorgi Angelo S.n.c., al Comune di Rimini, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Rimini;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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