n. 128 del 18.07.2012 (Parte Seconda)

Programma straordinario scuole. Realizzazione opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati modulari. Riparazione e ripristino edifici scolastici con rafforzamento locale. Parziale rettifica ordinanza n. 6 del 5/7/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001 n. 327;

Visto l’art. 3 del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della legge regionale n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 “Attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n° 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Considerato che con propria ordinanza n. 5 del 5.07.2012 è stato approvatoil programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei in grado di assicurare la regolare ripresa dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto legge 83/2012 si è provveduto, con le successive ordinanzen. 6 del 5 luglio 2012 e n. 10 del 13 luglio 2012 alla localizzazione, previa intesa con i Sindaci, delle aree destinate agli edifici scolastici temporanei e alle connesse opere di urbanizzazione da realizzare nei territori individuati dalle stesse;

Atteso  che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012 la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmentenecessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati odi quelli inagibili;

Vista l’ordinanza del Commissario Delegato n. 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l’avvio della realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST);

Rilevato che è in corso di predisposizione la documentazione per l’avvio della fornitura in locazione dei prefabbricati modulari per le scuole provvisorie, attraverso procedura di evidenza pubblica, provvedendo preventivamente alla localizzazione delle aree con ordinanza del Commissario Delegato n. 6 del 5/7/2012 e successive integrazioni;

Visto l’articolo 1 comma 5 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” il quale dispone che “..I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi…”;

Ravvisata la necessità di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma del 20 e 29 maggio 2012, di tale facoltà ritenendo che la sinergia con i Sindaci ed i Presidenti delle Province, grazie al loro forte legame con il territorio e le Comunità locali, possa garantire efficacia ed efficienza al processo di ricostruzione;

Ritenuto pertantoche mentre il Commissario Delegato provvederà alla realizzazione degli edifici scolastici temporanei e alla fornitura in locazione dei prefabbricati modulari per le scuole provvisorie, le connesse opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, siano affidate alla responsabilità dei Sindaci e quindi realizzate direttamente dai comuni; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, firmata il 4 luglio 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 2012, con la quale, per l’attuazione del decreto legge 6 giugno 2012 n° 74, sono autorizzate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, le deroghe alle disposizioni normative vigenti;

Rilevato comei tempi per l’attuazione del programma straordinario, in grado di consentire la riapertura delle scuole interessate dagli interventi programmati per l’anno scolastico 2012-2013, siano estremamente ridotti e si renda pertanto necessario ed indispensabile stante l’urgenza che sia il Commissario Delegato, i Sindaci e i Presidenti delle Province possano avvalersi, ove occorra, delle deroghe autorizzate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri per accelerare i tempi del processi ricostruttivi;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, come sopra richiamata, provvisoriamente efficaci;

Vista inoltre l’ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012, con cui è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei, ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;

Atteso che, per mero errore materiale, nell’allegato “A” all’ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 è stato indicato per il lotto n. 18 nel Comune di Mirandola il foglio di mappa n° 132 invece del n° 136 mentre le particelle catastali e la rappresentazione grafica dell’area sono correttamente individuate nella documentazione predisposta per lo svolgimento della gara;

Ravvisata la necessità di provvedere alla corretta indicazione del foglio di mappa catastale del lotto n. 18 che risulta essere il n. 136;

Ritenuto opportuno disciplinare la procedura per l’ammissione a finanziamento e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei Sindaci attraverso una serie di indicazioni specifiche;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE

1) di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma 20-29 maggio 2012, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

2) di stabilire che per quanto attiene l’attuazione del programma straordinario delle scuole, approvato con l’ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012, il Commissario Delegato provvederà alla realizzazione degli edifici scolastici temporanei e all’acquisizione in locazione dei prefabbricati modulari per le scuole provvisorie da collocare all’interno delle aree individuate. Le necessarie opere di urbanizzazioni saranno realizzate direttamente dai Comuni. I Comuni e le Province, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno altresì direttamente alla esecuzione degli interventi di riparazione e/o ripristino degli edifici scolastici danneggiati, con rafforzamento locale, autorizzati dal Commissario Delegato;

3) di dare atto che la localizzazione da parte dei Sindaci delle aree da occupare e/o asservire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione al servizio degli edifici scolastici temporanei per le parti non già interessate dall’ordinanza del Commissario, produce gli effetti di cui al 2 e 3 comma dell’art. 10 del decreto legge 83/2012;

4) di precisare che per l’attuazione del programma straordinario relativo alle scuole è necessario e indispensabile avvalersi delle deroghe autorizzate alla vigente legislazione con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, firmata il 4 luglio 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 2012, sia per gli interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato, che da parte dei Sindaci e Presidenti delle Province, al fine di conseguire, visti i tempi ristrettissimi, la riapertura delle scuole per assicurare il regolare svolgimento del nuovo anno scolastico 2012-2013, nei Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

5) i Comuni, per l’ammissibilità delle spese previste per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione presentano, entro 7 giorni dalla efficacia della presente ordinanza, al Commissario Delegato un progetto preliminare con la stima del costo effettuata con riferimento al vigente “Prezzario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna-Marche”  Per tipologie di opere non previste in detto “Prezziario” rimane salva la possibilità di creare nuove voci, fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure facendo riferimento ad altri prezzari ufficiali; 

6) le opere di urbanizzazione ammissibili al finanziamento sono esclusivamente quelle attinenti gli interventi necessari ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei o dei prefabbricati modulari scolastici e pertanto saranno attinenti alla sola realizzazione di viabilità minima ed indispensabile, per assicurare l’accesso alle scuole, parcheggi e piazzali di servizio, laddove necessario e alle opere relative alle fognature, rete idrica, rete elettrica, rete gas e rete telefonica per consentire l’allaccio ai pubblici servizi della nuova struttura scolastica; 

7) le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli Enti attuatori, sono ammissibili nella misura massima del 10% (tutto compreso progettazione, DD.LL., contabilità e sicurezza) oltre IVA e oneri connessi; 

8) qualora dalla documentazione presentata emergano elementi di incongruità, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato può dettare specifiche prescrizioni al fine di rendere ammissibili gli interventi; 

9) la spesa per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà autorizzata dal Commissario Delegato, nei limiti delle disponibilità, con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74; 

10)  le opere di urbanizzazione devono essere completate entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di assegnazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato ed, in ogni caso, in tempo utile per l’utilizzo della struttura scolastica provvisoria (EST o prefabbricati modulari); 

11)  l’erogazione dei fondi concessi dal Commissario Delegato avverrà nel modo seguente:

  • 40% in anticipazione entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio dei lavorii;
  • 40% entro 15 giorni dalla comunicazione del termine di fine lavori
  • 20% entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo;
  • nel caso di importi inferiori ad euro 30.000,00 è possibile procedere all’erogazione in unica soluzione entro 5 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione; 

12) fermo restando la responsabilità dell’Ente attuatore per la regolare esecuzione dei lavori, il Commissario Delegato può provvedere, attraverso le strutture regionali competenti, alla vigilanza sulla esecuzione degli stessi. Le predette strutture hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e l’Ente attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento. Il Commissario Delegato si riserva di individuare ulteriori forme di controllo. Qualora non si proceda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, tramite certificato di regolare esecuzione, il collaudatore tecnico amministrativo è nominato dall’Ente attuatore. Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione sono trasmessi al Commissario Delegato, a cura degli Enti attuatori, nei cinque giorni successivi alla loro approvazione; 

13) di rettificare l’errore materiale contenuto nell’allegato “A” all’ordinanza n° 6 del 5 luglio 2012 specificando che la localizzazione dell’area destinata agli edifici scolastici provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del decreto-legge 83/2012 nel comune di Mirandola relativa al lotto n° 18, è situata nel foglio catastale n° 136, particelle 91/parte, 130/parte; 

14) di dare atto che l’approvazione della localizzazione rettificata di cui al precedente punto 13, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate; 

15) di dare atto che ai fini della sola localizzazione dell’intervento sul lotto n. 18, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Mirandola, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12; 

16) di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.;

17)  di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994. 

La presente ordinanza è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 18/7/2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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