n.234 del 15.07.2024 (Parte Prima)

Richiesta di indizione di referendum popolare per deliberare l'abrogazione di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024. (A firma dei consiglieri Marcella Zappaterra, Federico A. Amico, Silvia Piccinini, Silvia Zamboni, Stefania Bondavalli, Giulia Pigoni, Stefano Caliandro e Palma Costi).

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  


Vista la proposta di richiesta di indizione di referendum popolare per deliberare l’abrogazione di parte della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024, formulata dai consiglieri: Marcella Zappaterra (Partito Democratico), Federico A. Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista), Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle), Silvia Zamboni (Europa Verde), Stefania Bondavalli
(Lista Bonaccini Presidente), Giulia Pigoni (Italia Viva – Il Centro – Renew Europe), Stefano Caliandro, (Partito Democratico), Palma Costi (Partito Democratico);  


Preso atto:  


- del favorevole parere, con correzioni di errori materiali, espresso dalla commissione referente "Statuto e Regolamento" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. PG/2024/ 18500 del 04/07/2024;  

- dell’emendamento presentato e accolto nel corso della discussione assembleare;  

Premesso che:  


- questa Assemblea legislativa richiede di indire il seguente referendum abrogativo nella convinzione che l’intervento legislativo, dichiaratamente finalizzato a fissare princìpi e procedure per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, contraddice in realtà l’esigenza di un’autentica riforma in senso autonomistico, alterando l’equilibrio dei rapporti tra le Regioni e tra le Regioni e lo Stato;

- la Regione Emilia-Romagna ha convintamente aderito a tutte le iniziative, anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tese a sostenere lo sviluppo di modelli autonomistici, a condizione dell’intangibilità dei princìpi fondativi della Costituzione, quali la promozione delle autonomie, l’unità e l’indivisibilità della Repubblica di cui all’articolo 5 della Costituzione;  

- su questa base, le Regioni hanno sostenuto le iniziative volte al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a condizione del pieno rispetto dei princìpi di uguaglianza e solidarietà, senza pregiudizio al principio di coesione nazionale;  

- la Regione Emilia-Romagna, nella passata Legislatura, aveva avanzato una propria proposta di autonomia, sulla base di un ricco e proficuo confronto avvenuto in Assemblea legislativa, assunto a partire dalla risoluzione assembleare n. 5321 del 3 ottobre 2017, che dava mandato al Presidente per l’avvio delle trattative con il Governo nazionale;  

- analogo e proficuo confronto per l’elaborazione della proposta era intervenuto con le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali del territorio regionale in seno al Tavolo del Patto per il Lavoro;  

- i successivi sviluppi del disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” si sono posti tuttavia in contraddizione con l’affermazione dei sopra richiamati princìpi, tanto che, in sede di espressione del parere delle Regioni nella Conferenza unificata del 2 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul medesimo disegno di legge, la Regione Emilia-Romagna, unitamente alle regioni Campania, Puglia e Toscana, ha espresso voto
contrario;  

- nel successivo iter parlamentare non si sono determinate condizioni migliorative del testo di legge tali da superare le maggiori criticità evidenziate, tanto che numerose disposizioni della Legge n. 86 del 2024 sono suscettibili di sindacato da parte della Corte Costituzionale per la loro ridondanza sull’esercizio delle competenze legislative regionali;  

- l’individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) assume particolare rilevanza in quanto presupposto necessario per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che – nell’impianto della Legge n. 86 del 2024 – viene limitata ad alcune materie, con forte pregiudizio per l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento;  

Ciò premesso e considerato  

Visto l'articolo. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:  

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)   

- presenti n. 42
- favorevoli n. 27
- contrari n. 15
- astenuti n. 0  


delibera  


di richiedere referendum, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e a norma della legge n. 352 del 1970, per abrogare talune disposizioni della legge 26 giugno 2024, n. 86 “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”;  

indicando  


come segue, i termini del quesito che s’intende sottoporre alla votazione popolare:  


Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole “relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale”, nonché alle parole “nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “relativi”; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole “concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all’articolo 3”, nonché alla parola “medesimi”; art. 4, comma 2 “2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.”?;    

e dando mandato alla Presidente dell’Assemblea legislativa di comunicare la presente deliberazione ai Consigli regionali di tutte le altre Regioni, con invito all’adozione di un uguale atto affinché si possa dare seguito all'iniziativa referendaria.  

Quindi, l’Assemblea  

con votazione segreta, a mezzo schede, che dà questi risultati:    

- per il delegato effettivo    

- presenti n. 41
- assenti n. 9
- votanti n. 28
- non partecipanti al voto n. 13
- voti a favore del consigliere Stefano Caliandro n. 27
- schede bianche n. 1  


- per il delegato supplente  

- presenti n. 41
- assenti n. 9
- votanti n. 28
- non partecipanti al voto n. 13
- voti a favore del consigliere Silvia Piccinini n. 27
- schede bianche n. 1  


designa nelle persone dei consiglieri  


Stefano Caliandro, delegato effettivo
Silvia Piccinini, delegata supplente  


i propri delegati che, di concerto con i delegati di almeno altri quattro Consigli regionali, provvederanno a presentare e depositare la richiesta di referendum.  

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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