n.232 del 26.08.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Incremento della capacità di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte autorizzata ed implementazione delle tipologie di EER da sottoporre a recupero", proposto da DE.MA. S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Incremento della capacità di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte autorizzata ed implementazione delle tipologie di EER da sottoporre a recupero”, localizzato nel Comune di Ferrara (FE) proposto da DE.MA. S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in fase autorizzativa, il proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico che attesti attraverso misurazioni fonometriche in campo il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, a conferma delle valutazioni previsionali presentate, e che descriva in dettaglio le sorgenti di rumore che saranno presenti a regime (es. nuovo impianto Centauro L 120.56 APR, assetto definitivo di viabilità mezzi pesanti da e per l’impianto);
2. in fase autorizzativa dovrà essere aggiornata la progettazione prevedendo opportune alberature/siepi perimetrali anche nell’area di ampliamento, al fine di mitigare gli impatti dell’attività;
3. in fase autorizzativa il proponente dovrà fornire maggiori informazioni relativamente alle dimensioni (misura della superficie) delle differenti aree di deposito dei rifiuti, delle materie prime secondarie prodotte e dei materiali vergini ai fini di valutare correttamente i dati di peso e di volume dichiarati; dovrà inoltre produrre informazioni relative alle modalità di separazione e identificazione dei diversi codici EER dei rifiuti in ingresso all'impianto. In particolare, dovrà specificare l'eventuale utilizzo di cartellonistica mobile e le modalità di separazione delle aree dedicate, nonché le modalità di verifica del rispetto dell'altezza massima dei cumuli, pari a 6 m;
4. in fase autorizzativa, il proponente dovrà presentare un progetto che preveda, per tutte le aree del sito, non solo quelle relative all’ampliamento, il trattamento di depurazione di tutte le acque meteoriche escluse quelle derivanti dal dilavamento delle coperture, come previsto dalla D.G.R. 1860/2006 al Capitolo I - Par. A2 - punto 4.2, il cui dimensionamento dovrà essere effettuato sulla base della linea guida Arpae LG28/DT;
5. in fase autorizzativa, per quanto attiene alla vasca di raccolta a tenuta di progetto delle acque di dilavamento dell’area di espansione, il proponente dovrà effettuare il dimensionamento sulla base della superficie dilavata potenzialmente contaminata tenendo conto che dovrà avere un volume tale da raccogliere l'intero evento meteorico intenso e non solo la prima pioggia;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 5 dovrà essere effettuata da Arpae;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente DE.MA. S.r.l., al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all’ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ferrara;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.