n.327 del 29.12.2025 (Parte Prima)
ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 1773 - Ordine del giorno n. 12 collegato all'oggetto 1603 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028". A firma dei Consiglieri: Trande, Larghetti, Calvano, Casadei, Paldino, Gordini, Burani, Parma
l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e poteri regolamentari nell'organizzazione del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali dello Stato;
l'articolo 117, secondo comma, lettera a), riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, pur non impedendo alle Regioni di adottare misure etiche e di responsabilità sociale purché direttamente collegate all'esercizio delle proprie funzioni e non configurabili come atti di politica estera;
il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre criteri sociali, ambientali ed etici, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e collegamento con l'oggetto del contratto;
le direttive europee in materia di appalti (2014/24/UE e 2014/25/UE) legittimano l'inserimento di criteri di responsabilità sociale e tutela dei diritti umani, purché non fondati su discriminazioni territoriali e basati su elementi oggettivi imputabili all'operatore economico;
la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la legittimità di clausole etico-sociali quando esse risultino funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, in particolare in materia di filiere di approvvigionamento e rischio di reputazione e continuità della fornitura;
la Corte costituzionale ha costantemente affermato che le Regioni, nel perseguire finalità etiche nell'esercizio delle proprie funzioni, devono rispettare gli obblighi internazionali dello Stato e astenersi da interventi che costituiscano surrettizia ingerenza nella sfera della politica estera.
il servizio sanitario regionale deve assicurare approvvigionamenti di beni e servizi coerenti con un elevato livello di legalità, integrità, sostenibilità etica e sociale a tutela dei diritti fondamentali;
in relazione a Stati attualmente sottoposti a procedimenti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o alla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità o genocidio, possono derivare rischi aggiuntivi in termini di reputazione, compliance, continuità della catena di fornitura e integrità degli operatori economici ad essi collegati;
tali rischi non discendono automaticamente dalla mera sede legale dello Stato, ma possono rilevare se emergono elementi oggettivi, verificabili e riferibili all'operatore economico, quali: assetti proprietari, partecipazioni statali, controlli societari, filiere di fornitura, condotte documentate di violazione degli standard internazionali in materia di diritti umani, mancata adozione di sistemi di due diligence e di mitigazione dei rischi;
l'introduzione di criteri di valutazione collegati al rischio etico e di integrità degli operatori economici è pienamente coerente con i principi del d.lgs. 36/2023 e delle direttive europee, purché tali criteri siano proporzionati, non discriminatori e direttamente collegati all'oggetto dell'appalto.
sia necessario dotare le centrali di committenza del SSR di criteri chiari, uniformi e verificabili, idonei a valorizzare gli operatori che assicurano elevati standard di responsabilità sociale d'impresa, trasparenza della filiera e rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti;
sia parimenti opportuno prevedere, nell'ambito della valutazione dell'offerta economica mente più vantaggiosa, coefficienti che tengano conto del rischio di integrità e di sostenibilità etica, qualora oggettivamente riconducibili all'operatore e pertinenti alla corretta esecuzione della fornitura sanitaria;
Tutto ciò premesso e considerato,
1. a predisporre ed emanare, entro 60 giorni, un regolamento regionale contenente linee guida obbligatorie per le strutture del SSR e le centrali di committenza incaricate della predisposizione dei bandi di gara per forniture di beni sanitari e non;
2. a inserire nel regolamento criteri di valutazione dell'offerta che tengano conto dei profili di integrità, responsabilità sociale e sostenibilità etica degli operatori economici, quali:
- l'adozione di strumenti volti a garantire la stabilità lavorativa, le pari opportunità di genere e generazionali, l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- l'adozione di sistemi aziendali certificati attinenti alla responsabilità sociale di impresa in materia di lavoro dignitoso e improntato al rispetto di vincoli etici quali il rispetto dei diritti umani, la tutela contro il lavoro forzato e lo sfruttamento minorile;
- la presenza di assetti societari, filiere di approvvigionamento o condotte che prevedano sistemi di due diligence sui diritti umani o nei meccanismi di gestione dei rischi di compliance internazionale;
- l'adozione di codici di condotta, audit di filiera o strumenti di tracciabilità etica coerenti con i principali standard ONU e OCSE;
- l'assenza di forme di partecipazione, controllo o diretta riconducibilità dell'operatore a enti statali di Stati sottoposti a procedimenti dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o alla Corte Penale Internazionale per ipotesi di crimini contro l'umanità o genocidio;
3. a garantire che tali criteri siano strutturati in modo tale da:
- essere strettamente collegati all'oggetto del contratto e alla continuità/affidabilità della fornitura sanitaria;
- risultare proporzionati, trasparenti, motivati e verificabili;
- non determinare discriminazioni fondate su meri elementi geografici o su condizioni non imputabili all'operatore economico;
4. a promuovere il confronto con le istituzioni nazionali ed europee, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e dei network interregionali sugli appalti, per favorire l'armonizzazione e la diffusione di criteri etici e di integrità nelle forniture sanitarie, coerenti con gli obblighi internazionali dello Stato.
la trasmissione della presente risoluzione alle Direzioni Generali di tutte le stazioni appaltanti del SSR, a partire da lntercent-ER, in campo di beni e servizi farmaceutico-sanitari ai fini dell'adozione degli atti conseguenti.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 dicembre 2025