n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

Provvedimento di VIA e di AIA, relativo al progetto di modifica del pacchetto di copertura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi situata in loc. Fosso Pondo presentato da Herambiente s.p.a. in comune di Civitella di Romagna. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di modifica del pacchetto di copertura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi situata in loc. Fosso Pondo in Comune di Civitella di Romagna presentato da Herambiente S.p.A., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 20/12/2016, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate: 

1. la realizzazione delle opere di copertura della discarica, l’utilizzo della opere esistenti all’interno dell’area recintata, così come gli eventuali interventi di manutenzione sulle stesse, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti, in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;

2. al fine di evitare che nei raccordi tra le aree con copertura supplementare in HDPE e le aree sprovviste di tale copertura l'acqua possa trovare vie di infiltrazione preferenziali e conseguentemente con portate maggiori, che possano produrre problemi legati all'instabilità del versante, le pendenze dei tratti subpianeggianti devono essere tali da favorire il deflusso verso la rete di fossi superficiale e non verso il bordo del telo. Al fine di verificare la riuscita della soluzione progettuale proposta, le aree di raccordo devono essere monitorate, anche tramite un'analisi visiva dell'area a seguito di periodi di forte pioggia intensa e/o prolungata. Qualora dovessero presentarsi situazioni critiche, la ditta dovrà adoperarsi al fine di regolare il deflusso idrico per impedire fenomeni di instabilità dei versanti;

3. il ripristino ed il rinverdimento del corpo della discarica dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute negli elaborati Documentazione integrativa - Modifica del pacchetto di copertura definitiva - Elaborato 4 - Piano di Ripristino Ambientale (cod. doc. DS 02 FC VA 00 I1 RA 04.00 rev. 03 e Documentazione integrativa - Modifica del pacchetto di copertura definitiva - Elaborato 5 - Planimetria delle opere di ripristino ambientale (cod. doc. DS 02 FC VA 00 I1 PL 05.00 rev. 03);

4. il terreno utilizzato per costituire lo strato di copertura di terreno vegetale, data l’incertezza sulla provenienza delle forniture oggetto dell’affidamento dei lavori, dovrà rispettare le specifiche tecniche minime che saranno contenute nel progetto esecutivo degli interventi e che l’appaltatore dovrà rispettare in sede di fornitura, così come specificato nell'elaborato Documentazione integrativa - Modifica del pacchetto di copertura definitiva - Elaborato 4 - Piano di Ripristino Ambientale (cod. doc. DS 02 FC VA 00 I1 RA 04.00 rev. 03);

5. tenuto conto che l'impianto delle specie arboree avverrà in due fasi (la prima al terzo anno di coltivazione nei punti in cui non c'è interferenza con l'impianto di aspirazione del biogas e la seconda al ventesimo anno e comunque a seguito della dismissione dell'impianto di biogas, una volta appurato e certificato che la discarica non produce più biogas e che pertanto è possibile iniziare la fase di dismissione della rete di biogas, il proponente ne dovrà dare comunicazione ad Arpae ed al Comune di Civitella di Romagna, unitamente alle tempistiche previste per il completamento della rimozione della rete stessa ed alle tempistiche previste per il successivo impianto arboreo di completamento del Piano di Ripristino Ambientale;

6. la manutenzione deve essere portata avanti fino all'affrancamento delle essenze, distinguendo tra la manutenzione del primo periodo relativo agli interventi del triennio (realizzazione copertura definitiva del primo anno, piantumazione vegetazione erbacea del secondo anno, piantumazione specie arbustive del terzo anno), con interventi necessariamente più ravvicinati nel tempo, e la manutenzione del secondo periodo relativa al completamento della piantumazione delle specie arbustive al ventesimo anno, che sarà di più breve durata visto il contesto meno degradato. La manutenzione del primo periodo va riferita sia alla coltivazione post impianto del triennio (primo anno semina di parto permanente, secondo anno messa a dimora di arbusti, terzo anno messa a dimora di alberi nelle aree dove non c'è interferenza con l'impianto del biogas), sia ai successivi 15 anni, quindi per complessivi 18 anni. Una volta conclusa la coltivazione post impianto del triennio, gli interventi manutentivi dovranno essere protratti per 15 anni, con monitoraggio annuale per i primi cinque anni e quinquennale per il periodo restante, e consisterà negli interventi descritti nell'elaborato Documentazione integrativa - Modifica del pacchetto di copertura definitiva - Elaborato 4 - Piano di Ripristino Ambientale (cod. doc. DS 02 FC VA 00 I1 RA 04.00 rev. 03) messi in atto per garantire il successo dell'impianto. Sulla base delle risultanze del monitoraggio relative al 10º anno, di cui al punto 7, il proponente potrà proporre una diversa programmazione degli interventi manutentivi relativi all'ultimo quinquennio del primo periodo, intesi sia come tipologia che come frequenza; la manutenzione del secondo periodo avrà una durata di 10 anni, con monitoraggio annuale per i primi 3 anni, quindi due ulteriori monitoraggi al quinto e decimo anno, e consisterà almeno nei seguenti interventi:

  • almeno quattro innaffiature di soccorso per gli alberi da concentrare prevalentemente nel periodo estivo;
  • una sarchiatura manuale nelle macchie alberate a partire dall’anno successivo l’impianto, con lo scopo di distruggere meccanicamente le erbe infestanti;
  • risarcimento delle fallanze calcolato sul 30% degli alberi, con riferimento sia alle piante morte che alle piante gravemente deteriorate.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio relative al 5º anno, di cui al punto 7, il proponente potrà proporre una diversa programmazione degli interventi manutentivi relativi all'ultimo quinquennio del secondo periodo, intesi sia come tipologia che come frequenza;

7. il monitoraggio, così come descritto nell'elaborato Documentazione integrativa - Modifica del pacchetto di copertura definitiva - Elaborato 4 - Piano di Ripristino Ambientale (cod. doc. DS 02 FC VA 00 I1 RA 04.00 rev. 03) e secondo le tempistiche di cui al punto precedente, ha lo scopo di verificare la tenuta ecologica, le dinamiche di ricolonizzazione vegetale e l'efficacia della copertura finale ed è parte integrante della “Relazione sullo stato delle opere di ripristino ambientale” che il gestore dovrà redarre a proprie spese e trasmettere ad Arpae entro il 30 aprile dell'anno successivo al monitoraggio effettuato.

8. i lavori devono riguardare solo l’area indicata nella planimetria allegata alla domanda e la tipologia di opere descritta nel progetto;

9. deve essere eseguita e mantenuta efficiente nel tempo un’idonea regimazione idrica superficiale in tutta l’area ed in particolare al ciglio superiore ed al piede delle scarpate, da collegarsi alla rete di deflusso delle acque presente in loco;

10. tutti i movimenti di terreno vengano devono essere eseguiti in periodo stagionale favorevole;

11.qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi metereologici sfavorevoli, devono essere prontamente adottate tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dei luoghi;

12. durante le attività di cantiere deve essere prevista una modalità operativa che preveda la distribuzione di acqua per una quantità di almeno 2 l/mq di superficie con una frequenza massima di 18 ore;

13. prima dell'inizio del cantiere la ditta deve farsi carico di organizzare un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali al fine di verificare lo stato del manto stradale e dovrà poi predisporre una relazione tecnica descrittiva, da inviare al Comune di Civitella di Romagna, corredata da fotografie dei tratti visionati. Al termine dei lavori, a seguito di un ulteriore sopralluogo congiunto, la ditta dovrà provvedere alla sistemazione dei tratti deteriorati;

b) di dare atto che il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il proprio parere di competenza assunto al PGFC/2016/17452 del 01/12/2016, il cui contenuto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20/12/2016; tale atto costituisce l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera; tuttavia la Regione non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

c) di dare atto che il Comune di Civitella di Romagna, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, ha inviato due pareri, il primo relativo all'autorizzazione paesaggistica acquisito al PGFC/2016/16338 del 10/11/2016, il secondo relativo al parere di cui all'art. 18 della L.R. 9/99 e s.m.i. acquisito al PGFC/2016/17892; i contenuti di tali atti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20/12/2016; tali atti costituiscono rispettivamente l'Allegato 3 e l'Allegato 4 parti integranti e sostanziali della presente delibera; tuttavia il Comune non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

d) di dare atto che la Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, ha trasmesso il proprio parere di competenza di cui all'art. 18 della L.R. 9/99 e s.m.i. acquisito al PGFC/2016/17328 del 30/11/2016,i cui contenuti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20/12/2016; tale atto costituisce l'Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente delibera; tuttavia la Provincia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di dare atto che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha inviato, nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, il parere di competenza acquisito al PGFC/2016/6768 del 05/05/2016 i cui contenuti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20/12/2016; tale atto costituisce l'Allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente delibera; tuttavia non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

f) di dare atto che l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi ha inviato il parere favorevole in ordine al vincolo idrogeologico acquisito al PGFC/2016/17914 del 12/12/2016 i cui contenuti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 20/12/2016; tale atto costituisce l'Allegato 7 parte integrante e sostanziale della presente delibera; tuttavia l'Unione non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) di dare atto che l'Azienda USL Romagna ha espresso le proprie valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

h) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 190 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

i) di dare atto che la SAC di Arpae di Forlì-Cesena ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

j) la SAC di Arpae di Forlì-Cesena ha approvato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, le cui determinazioni sono riportate nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con Determina del Dirigente della SAC di Arpae di Forlì-Cesena, Arch. Roberto Cimatti, n. DET-AMB-2016-5163 del 21/12/2016, la cui efficacia è subordinata all'efficacia della presente delibera; tale provvedimento costituisce l’Allegato 8 alla presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ad Herambiente S.p.A.;

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Civitella di Romagna, Azienda USL Romagna, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

m) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della L.R. 9/99 e s.m.i., che il progetto in esame deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;

n) di dare atto che nella documentazione presentata dalla società proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 1.917.107,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono quindi state determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura pari allo 0,04% decurtato del 50% e del 10% sulla base dei commi 2 e 5 dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., e quantificate in € 450,00; le spese suddette sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99 e s.m.i.;

o) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

p) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Allegato 1: Rapporto Ambientale

Allegato 2: Valutazione di Incidenza

Allegato 3: Autorizzazione paesaggistica

Allegato 4: Parere Comune di Civitella

Allegato 5: Parere Provincia Forlì-Cesena

Allegato 6: Parere Soprintendenza

Allegato 7: Parere Svincolo Idrogeologico

Allegato 8: Autorizzazione Integrata Ambientale

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