n.118 del 27.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'Accordo tra Regione, Atersir, Arpae, Hera e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata delle acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "canale Navile" e nel "Savena abbandonato" di cui alla DGR 329/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VistI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- il D.lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

- la Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 concernente la riforma del sistema di governo regionale e locale e le disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;

- la delibera dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

- la propria deliberazione n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2002, n. 258 recante “Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

- la propria deliberazione n. 329 del 12 marzo 2018 recante “Approvazione dello schema di accordo di programma tra Regione, Atersir, Arpae, Hera e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata delle acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "canale Navile" e nel "Savena abbandonato ”;

Considerato che:

- la Regione è titolare delle pubbliche funzioni relative:

  • alla gestione del demanio idrico, anche mediante ARPAE, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della L.R. 13/2015;
  • alla promozione ed organizzazione dell’attività di bonifica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche nonché della funzione pubblica di irrigazione;
  • alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;

- ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell’art. 95, comma 1, del D.lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche “concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”;

- ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del D.lgs. 152/06 “le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità”;

- l’art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

Tenuto conto che:

- in data 20 aprile 2018 la Regione Emilia-Romagna, Atersir, Arpae, Hera S.p.A. e il Consorzio della Bonifica Renana hanno provveduto a sottoscrive l’Accordo di cui alla citata delibera G.R. n. 329 del 12 marzo 2018;

- le finalità dell’Accordo sono individuare le modalità operative necessarie affinché le acque reflue recuperate provenienti dall’impianto di depurazione IDAR possano essere utilizzate per garantire il riequilibrio idrologico delle portate transitanti nei corpi idrici “Canale Navile” e “Savena Abbandonato”, utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE così come recepita dal D.lgs. 152/06;

- la durata delle attività sperimentali di cui al citato Accordo è stata stabilità in anni tre rinnovabili fatti salvi le modifiche e gli affinamenti necessari a seguito della fase di sua prima applicazione;

- nell’anno 2018 le attività di cui all’Accordo hanno riguardato esclusivamente la realizzazione degli interventi propedeutici allo svolgimento dell’attività sperimentale vera e propria;

- nel corso delle ultime tre stagioni irrigue, relative agli anni 2019, 2020 e 2021, HERA S.p.A., in qualità Gestore dell’impianto di depurazione IDAR, ha provveduto a trasferire quota parte delle acque reflue depurate prodotte dall’impianto al Consorzio della Bonifica Renana al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli idrici lungo il canale “Savena Abbandonato”;

- per ciascuna delle stagioni irrigue citate è disponibile presso il Comitato di attuazione e monitoraggio, ex art. 9 dell’Accordo, una Relazione Tecnica Gestionale riportante:

  • i dati relativi alla quantità e alla qualità delle acque reflue trattate e rese disponibili al Consorzio;
  • i dati relativi ai costi di gestione dell’impianto IDAR;
  • i dati relativi allo stato dei corpi idrici denominati “Canale Navile” e “Savena Abbandonato”;

Preso atto che

- il Piano d’azione dell’Unione Europea per l’Economia circolare (COM (2015) 614) ha previsto una serie di azioni per promuovere il riutilizzo dell’acqua, tra cui un’azione volta ad elaborare una proposta legislativa per stabilire prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua per uso irriguo e il ravvenamento delle acque sotterranee;

- il Parlamento e il Consiglio Europea hanno adottato il REGOLAMENTO (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 recante “Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua” sui cui contenuti la Regione Emilia-Romagna si è espressa favorevolmente con Risoluzione dell’Assemblea Legislativa del 18 settembre 2018;

- all’art. 5 il Regolamento europeo introduce lo strumento dell’Analisi di Rischio quale strumento di supporto alle decisioni al fine di valutare, in via quantitativa, i rischi per l’ambiente e per la salute umana connessi al riutilizzo delle acque reflue;

- l’Analisi di Rischio è di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (effluent standard) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell’ambiente, e delle risorse idriche in particolare, introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che

- il bilancio idroclimatico 2022 ha presentato fino ad oggi anomalie negative su quasi tutta la Regione, con valori fino a -400 mm nell’area della pianura bolognese e che pertanto, per garantire un’adeguata disponibilità idrica alle colture praticate nel corso della prossima stagione irrigua, potrebbe rendersi necessario fare ricorso all’utilizzo delle acque reflue depurate;

- le attività svolte nell’ambito dell’Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione IDAR sono coerenti con i principi introdotti dal Regolamento europeo recante “Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua” e che pertanto è ipotizzabile un possibile riutilizzo delle acque anche ai fini irrigui;

- in relazione al possibile riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall’impianto IDAR anche ai fini irrigui oltre che ambientali potrebbe risultare utile proseguire in via sperimentale le attività previste dall’Accordo al fine di affinare le modalità operative sin qui utilizzate in un’ottica di Analisi di Rischio ex art. 5 del Regolamento;

Ravvisata quindi l’utilità di procedere in via tecnica al proseguimento delle attività sin qui condotte nell’ambito dell’Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di IDAR al fine di migliorare le conoscenze nell’ambito di applicazione della metodologia dell’Analisi di Rischio applicata al riutilizzo delle acque reflue depurate;

Acquisiti:

- la nota n. 62223 del 21 aprile 2021 con cui Arpae si dichiarava disponibile ad un eventuale proseguimento delle attività di cui all’Accordo di Programma ex DGR n. 329/2018;

- la nota n. 7176 del 4 agosto 2021 con cui Atersir si dichiarava disponibile ad un eventuale proseguimento delle attività di cui all’Accordo di Programma ex DGR n. 329/2018;

- la nota n. 41199 del 28 aprile 2021 con cui HERA S.p.A. dichiarava disponibile ad un eventuale proseguimento delle attività di cui all’Accordo di Programma ex DGR n. 329/2018;

- la nota n. 4828 del 13 aprile 2021 con cui il Consorzio della Bonifica Renana dichiarava disponibile ad un eventuale proseguimento delle attività di cui all’Accordo di Programma ex DGR n. 329/2018;

Richiamata la legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo” ed in particolare l’art. 15 il quale stabilisce, tra l’altro, che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:

- la Legge regionale 26/11/2001, n.43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7/3/2022, rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” e “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;

- la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n.2335/2022 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022.”

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, altresì, dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile,

a voti unanimi e palesi

delibera

Per le regioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare il proseguimento per un altro triennio, quindi fino alla stagione irrigua 2024 compresa, delle attività di cui all’ “Accordo di programma tra Regione, Atersir, Arpae, Hera e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata delle acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "canale Navile" e nel "Savena abbandonato”;

2) di stabilire che le acque reflue recuperate provenienti dall’impianto di depurazione IDAR potranno essere utilizzate anche ai fini irrigui oltre che ambientali;

3) di stabilire che eventuali modifiche al protocollo di gestione e di controllo delle acque reflue recuperate di cui all’art. 7 dell’Accordo dovranno essere valutate dal Comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art. 9 del medesimo;

4) di dare atto che il proseguimento delle attività di cui dell’Accordo di Programma non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

5) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;

7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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