n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Comune di Fornovo di Taro - istnza di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione campo sportivo in comune di Fornovo di Taro (PR) Via G. Di Vittorio - Regolamento regionale n. 41 del 20/11/2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione, procedimento PR99A0095

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare al Comune di Fornovo di Taro, C.F. 00322400342, con sede in Piazza della Libertà, n. 11 di Fornovo di Taro, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea tramite 1 pozzo, codice PRA2019, ubicato sul foglio 11 mappale 11, in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio, per uso irrigazione campo sportivo, con una portata massima pari a litri/sec. 4,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2.000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;

(omissis)

Etratto del disciplinaredi concessione, parte integrante della determina in data 25/6/2013 n. 7481

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)

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