n.300 del 14.10.2013 (Parte Seconda)

Rideterminazione del costo di raccolta e trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag s.p.a e delle modalità di liquidazione delle attività di trattamento presso gli impianti di prima destinazione delle macerie, finanziamento dell’acquisto di ortofoto

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L.R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/5/2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4/11/2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27/12/2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6/6/2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1/8/2012, n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22/6/2012, n. 83, convertito dalla Legge 7/8/2012, n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”.

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge n. 122/2012, si è provveduto alla progressiva emanazione di atti per la definizione delle procedure di gestione delle macerie e per la determinazione dei relativi costi;

Richiamate:

- la circolare n. 2 del 16 giugno 2012 che ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;

- l’ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 recante “Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa”;

- l’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012 recante “Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie”;

- l’ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del 3 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio 2013”;

- l’ordinanza n. 32 del 19 marzo 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 ottobre 2012, n.90 del 14 dicembre 2012, n. 9 del 12 febbraio 2013 e n. 16 del 15 febbraio 2013”;

- l’ordinanza n. 57 del 10 maggio 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 90 del 14 dicembre 2012, n. 2 del 15 gennaio 2013, n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 16 del 15 febbraio 2013 e n. 36 del 21 marzo 2013”;

- l’ordinanza n. 80 del 12 luglio 2013 recante “Individuazione delle possibili destinazioni della seconda quota di macerie raccolte, rideterminazione del costo di raccolta e trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag s.p.a. e individuazione del termine ultimo per l’invio delle ordinanze sindacali di rimozione delle macerie”;

- l’ordinanza n. 94 del 01 agosto 2013 recante “Interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell’ordinanza commissariale n.17 del 2 agosto 2012. rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13 novembre 2012, n. 16 del 15 febbraio 2013 e n. 77 del 3 luglio 2013”;

- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

Preso atto che:

- la Prefettura della Provincia di Modena in data 28 dicembre 2012 con provvedimento n. 22841/2012/Area1/Antimafia ha comunicato al gestore Aimag s.p.a. (Prot. n.2 del 2 gennaio 2013) il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi delle imprese di fornitori di beni e servizi ai sensi dell’art. 5bis del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 della ditta F.lli Baraldi s.p.a.;

- Aimag s.p.a., all’atto della ricezione del diniego d’iscrizione alla white list per l’impresa summenzionata, ha provveduto alla sospensione delle prestazioni inerenti alle attività di raccolta e trasporto delle macerie;

- in data 8 luglio 2013 è stato emesso, da parte della Prefettura di Modena, il provvedimento n. 19418/2013/Area1/Antimafia di revoca del succitato atto, a seguito del quale la ditta F.lli Baraldi s.p.a. è stata iscritta nell’elenco della white list, registrata agli atti di Aimag s.p.a. in data 08 agosto 2013 con prot. n. 6129;

- il fornitore F.lli Baraldi s.p.a. era in graduatoria per le attività previste nella gara espletata da Aimag s.p.a. relativa alle attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie e il suddetto gestore non ha potuto usufruirne a causa del diniego d’iscrizione alla white list;

Considerato inoltre che:

- i costi medi di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione, distinti per singolo gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono stati disciplinati dall’allegato 1 dell’ordinanza 79/2012;

- tali costi sono stati definiti per singola area di gestione in coerenza con gli esiti delle gare espletate per l’affidamento del servizio di caricamento e trasporto delle macerie al fine di tenere conto delle specificità territoriali;

- i costi medi di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione per il gestore Aimag s.p.a. sono stati ridefiniti nell’ordinanza del Commissario Delegato n. 80/2013 escludendo le aziende fornitrici di servizio respinte dall’iscrizione alla White list dai conteggi utilizzati nell’ordinanza 79/2012 e utilizzando gli importi del subfornitore successivo per ogni lotto;

Attestato che:

- nel territorio gestito da Aimag s.p.a., a seguito del reinserimento della ditta F.lli Baraldi s.r.l. nell’elenco degli iscritti alla white list, il costo relativo alle attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione delle macerie è pari a 10,59 €/t (IVA al 10% inclusa) a partire dalla data dell’8 agosto 2013;

Considerato che in base all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 79 del 21 novembre 2012:

- sono stati individuati separatamente il costo di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e per quelle di trattamento e destinazione finale del rifiuto in quanto tali attività sono strutturalmente distinte e gestite da soggetti diversi;

- è stato stabilito, per le operazioni relative agli impianti di trattamento e destinazione finale del rifiuto, un costo medio omnicomprensivo tenendo conto della composizione media delle macerie e delle attività connesse alla destinazione finale del rifiuto;

- la determinazione di tale costo, i cui criteri di calcolo sono indicati in allegato 1 alla suddetta ordinanza, ha previsto la quantificazione specifica dei costi relativi alle operazioni necessarie alla preparazione del materiale prendendo a riferimento, in base al monitoraggio previsto dall’ordinanza 34/2012, gli importi dichiarati e i relativi flussi di rifiuto;

- la componente di costo Cp riportata in allegato 1 all’ordinanza 79/2012 relativa alle operazioni necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per la copertura delle discariche esaurite (selezione e cernita) è pari a 5,093 €/t (IVA al 10% inclusa);

Valutato che:

- la fatturazione delle attività di trattamento in impianto è attualmente basata, in attuazione a quanto previsto dall’allegato 3 all’OCD 79/2012, sui flussi quantitativi destinati in modo definitivo (smaltimento, copertura di discarica, vendita ad impianti di recupero delle frazioni selezionate) moltiplicati per il costo medio indicato in allegato 2 all’OCD 79/2012;

- le operazioni relative alla preparazione del materiale, propedeutiche alla destinazione finale delle macerie, sono di norma effettuate dai gestori degli impianti in base a quanto previsto dalle procedure operative individuate ai commi 10 e 11 dell’art.17 del D.L. 74/2012 e dalla Circolare del Commissario Delegato n.2/2012;

- è in particolare previsto, in base a quanto disposto dall’OCD 79/2012, che “all’interno delle piazzole di trattamento delle macerie siano effettuate le operazioni di selezione e cernita dei materiali in ingresso e successivo deposito. In particolare dovranno essere rimossi in fase di accumulo i materiali mono-dimensionali, separandoli per merceologie e destinandoli a specifici accumuli”;

- tali attività vengono di norma effettuate in una fase operativa direttamente seguente alle operazioni di scarico delle macerie in impianto e non direttamente collegata alle operazioni di destinazione definitiva del rifiuto;

Ritenuto pertanto opportuno:

- verificare che all’interno delle piazzole di trattamento delle macerie siano state effettuate le operazioni di selezione e cernita dei materiali in ingresso e la separazione per merceologie in specifici accumuli secondo quanto previsto dall’OCD 79/2012 e nel rispetto delle procedure operative previste ai commi 10 e 11 dell’art.17 del D.L. 74/2012;

- prevedere, a tal fine, specifiche visite ispettive ed incaricare il Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa di nominare con specifica determinazione un agente accertatore e individuare le modalità di svolgimento di tale attività;

- prevedere, in base agli esiti delle visite ispettive summenzionate, la liquidazione dei costi relativi alle attività necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per la copertura delle discariche esaurite (selezione e cernita) separatamente rispetto ai costi relativi alla destinazione finale del rifiuto, poiché relativi ad attività già totalmente effettuate dal gestore degli impianti;

- velocizzare le procedure di recupero delle macerie mediante copertura delle discariche al fine di ridurre conseguentemente i quantitativi di macerie stoccate in deposito temporaneo e di contenere l’esposizione finanziaria dei gestori degli impianti;

Valutato inoltre che:

- le operazioni relative alla destinazione del materiale per la copertura finale e giornaliera delle discariche sono soggette all’adeguamento delle autorizzazioni per la copertura da parte delle amministrazioni provinciali e che tali variazioni autorizzative prevedono quantitativi di materiale, procedure, controlli e tempi di realizzazione determinati precisamente;

- nelle situazioni nelle quali le Province abbiano autorizzato all’interno di un determinato impianto uno specifico pacchetto di copertura che possa utilizzare le macerie già stoccate all’interno dell’impianto e nel caso in cui l’esito della summenzionata visita ispettiva abbia attestato l’effettuazione delle attività di selezione e cernita da parte dei gestori degli impianti, si possano considerare i quantitativi autorizzati come già destinati a recupero per copertura;

Ritenuto pertanto opportuno modificare conseguentemente il punto 2 dell’allegato 3 all’OCD 79/2012 come riportato in allegato 1 alla presente ordinanza del quale è parte integrale e sostanziale prevedendo la liquidazione dei costi relativi alle attività necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per la copertura delle discariche esaurite (selezione e cernita) separatamente rispetto ai costi relativi alla destinazione finale del rifiuto e la liquidazione del materiale già autorizzato dalle Province per la copertura delle discariche qualora sia stata attestata da specifica visita ispettiva l‘avvenuta prepararzione del materiale e qualora sia garantivo il totale utilizzo del materiale già stoccato in impianto;

Considerato inoltre che:

- l’art. 11, comma 10 e 11 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha disposto che sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto le attività di rimozione e trasporto e quelle di smaltimento;

- al fine di realizzare, in raccordo con i gestori dei servizi pubblici, una procedura operativa di identificazione e quantificazione della presenza di macerie a terra miste ad amianto che permetta di pianificare le attività di rimozione delle stesse, risulta necessaria l’acquisizione di ortofoto recenti ad alta risoluzione relative all’area del cratere sismico;

Ritenuto pertanto opportuno finanziare l’acquisizione del materiale suddetto con un importo massimo di 40.000 € IVA esclusa a valere sui fondi da destinare alla gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 già stanziati con l’ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013;

Evidenziato che il presente provvedimento ha effetto nei territori dei Comuni emiliano-romagnoli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna a partire dal 20 maggio 2012 individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2012;

Visto l’art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

DISPONE

1. l’applicazione del costo medio per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione per il gestore Aimag s.p.a. pari a 10,59 €/t (IVA al 10% inclusa) a partire dalla data dell’8 agosto 2013 per effetto dell’iscrizione dell’azienda F.lli Baraldi s.p.a. alla white list;

2. modificare il punto 2 dell’allegato 3 all’OCD 79/2012 come riportato in allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. incaricare il Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa di nominare, con specifica determinazione, un agente accertatore al fine di verificare che all’interno delle piazzole di trattamento delle macerie siano state effettuate le operazioni di selezione e cernita dei materiali in ingresso e la separazione per merceologie in specifici accumuli secondo quanto previsto dall’OCD 79/2012 e nel rispetto delle procedure operative previste ai commi 10 e 11 dell’art.17 del D.L. 74/2012, nella citata determinazione saranno anche specificate le modalità di svolgimento di tale attività di verifica;

4. il finanziamento dell’acquisizione di ortofoto recenti ad alta risoluzione relative all’area del cratere sismico con un importo massimo di 40.000 € IVA esclusa a valere sui fondi da destinare alla gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 già stanziati con l’ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013;

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 3 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

ALLEGATO 1: Modalità di liquidazione delle attività connesse alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

Le fatturazioni devono essere emesse con cadenza mensile e la liquidazione verrà effettuata sulla base dei quantitativi destinati in modo definitivo (smaltimento, copertura di discarica, vendita ad impianti di recupero delle frazioni selezionate) moltiplicati per il costo medio indicato in allegato 2 all‘OCD 79/2012. Nel caso in cui sia stato effettuato un trasporto dall’impianto di prima destinazione verso la destinazione finale del rifiuto sarà liquidato l’importo indicato in allegato 2 all‘OCD 79/2012 per i quantitativi trasportati. L’aliquota IVA a cui assoggettare l’importo è del 10%.

È prevista inoltre la liquidazione dell’intero quantitativo autorizzato nelle situazioni nelle quali le Province abbiano autorizzato all’interno di un determinato impianto uno specifico pacchetto di copertura che possa utilizzare le macerie già stoccate all’interno dell’impianto stesso. E’ in tal caso necessario inoltre che sia attestato tramite apposito verbale l’effettuazione delle attività di preparazione del materiale.

Oltre alla fattura al fine della liquidazione il gestore dell’impianto dovrà fornire:

a) copia del verbale di visita ispettiva attestante l’avvenuta attività di selezione e cernita secondo le procedure operative previste dall’OCD 79/2012;

b) atto di attestazione che i quantitativi stoccati all’interno dell’impianto siano superiori a quelli previsti dall’autorizzazione provinciale per la copertura finale della discarica;

c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’impianto attestante che l’eventuale gara per l’effettuazione delle attività di copertura finale è in grado di assicurare il completo utilizzo del quantitativo fatturato.

È infine prevista la liquidazione della sola componente di costo Cp relativa alle attività necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per la copertura delle discariche esaurite (selezione e cernita) separatamente rispetto ai costi relativi alla destinazione finale del rifiuto individuata nell’allegato 2 all’OCD 79/2012.

Oltre alla fattura al fine della liquidazione il gestore dell’impianto dovrà fornire copia del verbale di visita ispettiva attestante l’avvenuta attività di selezione e cernita secondo le procedure operative previste dall’OCD 79/2012.

La rimanente quota di costo verrà liquidata in base a quanto previsto dall’OCD 79/2012 e quindi al momento dell’avvenuta destinazione finale del materiale.

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