n.141 del 31.05.2023 periodico (Parte Terza)
Procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1968) - Anno 2023. Approvazione della graduatoria
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e in particolare:
- l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” e, in particolare:
- l’art. 4, che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
- l’art. 6, che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;
Richiamati i provvedimenti regionali adottati per dare attuazione alla previsione di cui al sopra riportato art. 2 comma 2 bis L. 2 aprile 1968, n. 475 e, in particolare:
- la delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019 “Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968”;
- la determinazione n. 4355 del 1/3/2023 di “Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2022 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019”, con la quale, in particolare, sono stati approvati:
- l’elenco delle sedi poste ad oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie – anno 2023 (Allegato B);
- l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, elenco necessario per l’espletamento della procedura di trasferimento in quanto solo i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate ubicate nei comuni ricompresi nell’elenco potevano presentare istanza di trasferimento (Allegato C);
- l’elenco delle sedi già transitate dalle precedenti procedure di trasferimento di farmacie soprannumerarie, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario (Allegato D);
Dato atto che, coerentemente alle disposizioni dei citati provvedimenti regionali, la procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate anno 2023 è stata avviata mediante:
- comunicazione, contenente avviso e modulo di domanda, inviata alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni interessati e alle Aziende USL del territorio regionale con nota Prot. 10/03/2023.0230240;
- pubblicazione, in data 13/3/2023, di avviso e modulo di domanda sul portale della Regione Emilia-Romagna Salute all’indirizzo: http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie;
Dato atto altresì che, in base alla procedura approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1693/2019 e all’avviso:
- le domande di trasferimento dovevano essere presentate a partire da lunedì 3 aprile 2023 ed entro mercoledì 3 maggio 2023, esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it, da farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni indicati nell’allegato all’avviso (Allegato C della determinazione n. 4355/2023);
- le domande di trasferimento devono essere dichiarate irricevibili qualora presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o prive di copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata);
- la mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comporta l’invalidità della domanda;
- è stata ricevuta n. 1 domanda di trasferimento di farmacia, acquisita agli atti con numero di protocollo comunicato all’interessata all’indirizzo PEC indicato nella domanda come quello da utilizzare per ogni comunicazione inerente la procedura di trasferimento;
- la domanda è ammissibile in quanto:
- presentata nei termini e secondo le modalità espressamente previste nell’avviso;
- presentata da farmacista titolare individuale in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 1693/2019, come risultante da opportuni controlli di veridicità effettuati che non hanno evidenziato scostamenti tra dati dichiarati e dati riscontrati;
- completa dell’indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento;
- è stato attribuito il punteggio spettante al farmacista titolare individuale partecipante alla procedura di trasferimento, in conformità ai criteri stabiliti con la richiamata delibera n. 1693/2019, come segue:
Protocollo regionale domanda |
Denomina- zione farmacia |
Punti criterio 1* |
Punti criterio 2** |
Totale punti |
Prot. 17.04.2023.0372889 |
FARMACIA DEL SILLARO (Casalfiumanese – BO) |
2,5 |
0 |
2,5 |
* Criterio 1: attribuzione di 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l’attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi).
** Criterio 2: attribuzione punti da 0 a 15 in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte, come da prospetto indicato nell’Allegato A della Delibera di Giunta regionale n. 1693/2019.
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;
- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;
- la delibera di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 19384 del 13 ottobre 2022, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici;
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di approvare la graduatoria regionale per titoli dei partecipanti alla procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2 bis, l. 475/1968) - anno 2023, formata nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 1693/2019 come segue;
Posizione |
Protocollo regionale domanda |
Denominazione farmacia |
Totale punti |
1 |
Prot. 17.04.2023.0372889 |
FARMACIA DEL SILLARO (Casalfiumanese – BO) |
2,5 |
2. di notificare il presente atto al titolare della farmacia indicata al precedente punto 1 all'indirizzo PEC comunicato nella domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento e, in caso l’indirizzo PEC comunicato non risulti valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
3. di procedere, contestualmente alla notifica del presente atto, proponendo per il trasferimento, al titolare della farmacia collocato in prima ed unica posizione della graduatoria, la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
4. di procedere, subordinatamente all’accettazione della sede proposta, alla successiva assegnazione della stessa;
5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed assicurarne la diffusione sul portale della Regione ER_Salute (http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimentofarmacie-soprannumerarie);
7. di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.