n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)
COVID-19. Ampliamento delle competenze tecniche dei volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE
Visti:
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;
Richiamati:
- l’art. 11, comma 2-bis della legge 3/2003, così come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, 8 aprile 2021, n. 84;
- il proprio Decreto n. 76 del 14 maggio 2021 ad oggetto: “COVID-19. Ampliamento delle competenze tecniche dei volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR.”, con il quale si è stabilito di finanziare, a fronte di costi ammissibili, sostenuti e pagati, con un rimborso massimo di euro 300.000,00, un progetto formativo finalizzato all’ampliamento delle competenze tecniche dei volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR, presentato congiuntamente da ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana ODV – Comitato regionale Emilia-Romagna;
Considerato che, per mero errore materiale, il richiamato Decreto n. 76/2021 non riporta il relativo Codice C.U.P. e che, pertanto, ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della Deliberazione CIPE sopra richiamata, risulta essere carente di un elemento essenziale;
Atteso che la richiamata deliberazione CIPE 63/2020 dà atto che:
- “in applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici, di cui all’art. 21-novies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutela dell’interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, è possibile interpretare la norma di cui al comma 2-bis, dell’art. 11, della legge n. 3 del 2003, consentendo all’amministrazione di provvedere, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira”;
- “per gli investimenti realizzati o da realizzare al fine di fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e in ogni caso per quelli caratterizzati dalla necessità e dall’urgenza di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell’art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che per loro natura non possono sottendere a una specifica e dedicata programmazione che consenta la preventiva richiesta del CUP, la generazione di detto codice può avvenire in un momento successivo all’avvio degli interventi, e comunque deve essere inserito nei relativi atti e provvedimenti di approvazione della spesa. Tale codice deve, altresì, essere riportato negli atti e provvedimenti di adozione dei piani degli interventi dei commissari delegati di cui all’art. 25, comma 7, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché dei soggetti preposti al completamento in ordinario degli interventi, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto legislativo.”;
Ritenuto pertanto necessario confermare, con il presente atto, i soli presupposti di fatto e logico-motivazionali del proprio Decreto n. 76 del 14 maggio 2021, nonché ogni eventuale conseguente effetto ed azione, e parimenti confermare il finanziamento dei costi del progetto, ritenuti ammissibili, sostenuti e pagati, nel limite massimo di euro 300.000,00, di ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana ODV – Comitato regionale Emilia-Romagna;
Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo al 31 luglio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale, tra le altre, si è disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;
- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività da porre in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante ”Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposta l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Dipartimento medesimo ai sensi dell’art. 1, comma 1 della citata Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 664 del 18 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra le altre, si è disposta l’autorizzazione al trasferimento sulle contabilità speciali dei Soggetti attuatori delle somme provenienti da donazioni e altre liberalità in denaro;
- i provvedimenti, nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;
Considerato l’imponente incremento dei fabbisogni di trasporto sanitario in emergenza-urgenza, oltre che del trasporto secondario per dimissioni protette di pazienti COVID-19, cui le Organizzazioni di volontariato del trasporto sanitario, anche attraverso l’importante azione volontaria e gratuita dei propri aderenti, hanno reso possibile, concorrendo al tempestivo adeguamento della capacità di risposta nella riorganizzazione dei trasporti sanitari in ambito ospedaliero e territoriale, in specie nelle fasi di picco pandemico;
Ritenuto che i volontari costituiscano una preziosa presenza per il territorio in cui operano e che pertanto rappresentano un patrimonio da promuovere e valorizzare, anche attraverso percorsi costanti di formazione, per l’attuazione dei compiti di cui, per il tramite dell’ente in cui operano, sono responsabili;
Rilevata l’opportunità di sviluppare maggiori competenze tecniche per i volontari impegnati nel trasporto sanitario nel periodo emergenziale, consolidando ed estendendo le proprie capacità relazionali, organizzative, preventive dei rischi per la salute individuale e collettiva, di cura e assistenza;
Rilevato, altresì, che la formazione continua dei volontari impegnati nel trasporto e nel soccorso degli infermi garantisce il mantenimento dei migliori standard di cura e di assistenza;
Considerato che:
- le Organizzazioni di Volontariato attive in Regione nel trasporto sanitario di emergenza e urgenza e nel trasporto sanitario ordinario, iscritte nell’attuale registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, fanno capo ad ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, alla Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV, iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, e a Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Emilia-Romagna, articolazione territoriale dell’Associazione nazionale Croce Rossa ODV, risultando essere le organizzazioni associative di secondo livello rappresentative del volontariato regionale del trasporto sanitario;
- ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Emilia-Romagna integrano le reti sanitaria, socio sanitaria e sociale, attraverso il raccordo, il coordinamento ed il supporto alle organizzazioni di volontariato ad esse aderenti;
Valutato utile promuovere diffusi interventi di formazione e di aggiornamento dei volontari attivi nel trasporto sanitario di emergenza e urgenza e nel trasporto sanitario secondario, anche nell’ambito di un progetto formativo a valenza regionale e anche attraverso l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, al fine di elevare le capacità di risposta al contenimento e al contrasto di emergenze epidemiologiche, ad integrazione dello standard di formazione previsto dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi (Deliberazione di Giunta regionale n. 44/2009), in specie in strutture accreditate e convenzionate con il SSR;
Ritenuto appropriato, in coerenza alle esigenze di economicità, semplificazione, tempestività, continuità nel contrasto dell’emergenza, che un adeguato percorso di sviluppo delle competenze dei volontari del trasporto sanitario debba fare capo alle citate Organizzazioni di secondo livello, le quali potranno, a tal fine, presentare congiuntamente - individuando l’Organizzazione che tra esse fungerà da capofila - uno specifico progetto formativo che dovrà necessariamente prevedere i seguenti contenuti principali:
a) metodi e tecniche per la prevenzione e il controllo dell’attuale infezione da SARS-CoV-2, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità;
b) formazione specifica sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, in specie in emergenze epidemiologiche, nonché in eventi catastrofali;
c) capacità relazionali nella gestione del trasporto sanitario in emergenze epidemiologiche e in eventi catastrofali;
ed un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione, nonché un cronoprogramma di realizzazione dello stesso;
Rilevata l’utilità di prevedere, per il progetto di formazione presentato:
- l’ammissibilità, ad opera di una specifica commissione tecnica nominata dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare tra professionisti ed esperti della rete territoriale dell’emergenza-urgenza;
- il sostegno finanziario, a valere sulla contabilità speciale n. 6185, mediante l’utilizzo delle somme raccolte a titolo di liberalità nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, da disporsi a cura del Servizio gestione amministrativa della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare in esito all’accertamento dello sviluppo dei richiamati contenuti e articolato nelle seguenti modalità:
a) primo acconto del 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dall’esame di ammissibilità della proposta progettuale a cura della commissione tecnica, al fine di avviare l’attuazione degli interventi e degli investimenti progettati;
b) secondo acconto di un ulteriore 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di progetto e di spesa intermedi, in cui dare conto della realizzazione di almeno il 50% delle attività previste;
c) saldo, sulla base della rendicontazione dei costi complessivi sostenuti e pagati, attestati con rendiconto e relazione finali, dedotti gli acconti erogati, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi alla valutazione - a cura del Servizio liquidante - del campione casuale del 5% dei documenti attestanti la spesa complessiva;
– che i costi ammissibili a rimborso debbano essere necessariamente riferibili a costi sostenuti e pagati e direttamente imputabili al progetto formativo, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili o di costi indiretti;
Ritenuto che un progetto di formazione del volontariato del trasporto sanitario sviluppato sui contenuti sopra esposti costituisca una efficace misura complementare nella gestione del contenimento e del contrasto dell’emergenza da COVID-19;
Considerato:
- che è stata aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20;
- che le disposizioni dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 664/2020 hanno autorizzato il trasferimento sulle contabilità speciali dei Soggetti attuatori delle somme provenienti da donazioni e altre liberalità in denaro e, per effetto del proprio Decreto n. 76 dell’8 maggio 2020, sulla detta contabilità speciale n. 6185 sono state periodicamente trasferite le somme raccolte nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, accreditate sul conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.a. - codice IBAN IT69G0200802435000104428964 - intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna;
- che sulla contabilità speciale n. 6185 sono disponibili le risorse da utilizzarsi per le finalità di cui al presente decreto;
- che la competente struttura dipartimentale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha attribuito al progetto formativo di ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana ODV – Comitato regionale Emilia-Romagna il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico D41B21001990005;
Valutato pertanto di sostenere finanziariamente lo sviluppo delle competenze del volontariato del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023”;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1.di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il sostegno ad ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana ODV – Comitato regionale Emilia-Romagna nell’ampliamento delle competenze tecniche dei volontari del trasporto sanitario, di strutture accreditate e convenzionate con il SSR, quale efficace misura complementare nella gestione del contenimento e del contrasto dell’emergenza COVID-19;
2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che ANPAS Comitato regionale Emilia-Romagna ODV, Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna ODV e Croce Rossa Italiana ODV – Comitato regionale Emilia-Romagna presentino congiuntamente, entro i 60 giorni successivi alla originaria pubblicazione, individuando l’Organizzazione che fungerà da capofila, un progetto formativo a valenza regionale per i volontari del trasporto sanitario di strutture accreditate e convenzionate con il SSR, che abbia tutti i seguenti contenuti:
a) metodi e tecniche per la prevenzione e il controllo dell’attuale infezione da SARS-CoV-2, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità;
b) formazione specifica sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, in specie in emergenze epidemiologiche, nonché in eventi catastrofali;
c) capacità relazionali nella gestione del trasporto sanitario in emergenze epidemiologiche e in eventi catastrofali;
ed un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione, nonché un cronoprogramma di realizzazione dello stesso;
3. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che il progetto di cui al precedente punto 2. venga trasmesso dall’Organizzazione capofila con propria PEC all’indirizzo PEC del Servizio Assistenza ospedaliera della Direzione generale Cura della persona, salute, welfare: segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it;
4. che l’ammissibilità del progetto presentato sia demandata ad una commissione tecnica nominata dalla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare tra professionisti ed esperti della rete territoriale dell’emergenza-urgenza, successivamente alla presentazione della proposta progettuale;
5. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che il progetto abbia durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di avvio dello stesso, prorogabile, su richiesta formale, motivata e documentata, per un ulteriore periodo, la cui valutazione è rimessa alla commissione tecnica di cui al precedente punto 4., che dovrà determinarla tenuto conto dei termini di rendicontazione connessi alla disciplina speciale dell’emergenza;
6. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che i costi del progetto formativo di cui al precedente punto 2. siano finanziati - mediante l’utilizzo delle somme raccolte nell’ambito della campagna “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, confluite sulla contabilità speciale n. 6185 - con un rimborso massimo di euro 300.000,00, a fronte dei costi ammissibili, sostenuti e pagati (codice C.U.P. assegnato D41B21001990005);
7. che i costi ammissibili debbano essere necessariamente riferibili a costi direttamente imputabili al progetto formativo, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili o di costi indiretti;
8. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che il rimborso dei costi sostenuti e pagati sia disposto dal Servizio Gestione amministrativa della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare in esito all’accertamento dello sviluppo dei richiamati contenuti principali di cui al punto 2., con le seguenti modalità:
a) primo acconto del 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dall’esame di ammissibilità della proposta progettuale a cura della commissione tecnica, al fine di avviare l’attuazione degli interventi e degli investimenti progettati;
b) secondo acconto di un ulteriore 40% dell’ammontare dei costi complessivi previsti, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di progetto e di spesa intermedi, in cui dare conto della realizzazione di almeno il 50% delle attività previste;
c) saldo, sulla base della rendicontazione dei costi complessivi sostenuti e pagati, attestati con rendiconto e relazione finali, dedotti gli acconti erogati, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi alla valutazione - a cura del Servizio liquidante - del campione casuale del 5% dei documenti attestanti la spesa complessiva;
il tutto come meglio definito e dettagliato nel Disciplinare di rendicontazione allegato;
9. di trasmettere il presente atto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
11. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., art 7-bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla delibera di Giunta regionale n. 111/2021.
Il Presidente
Stefano Bonaccini