SUPPLEMENTO SPECIALE N.86 DEL 15.03.2016

Relazione

Il Movimento 5 Stelle ha iniziato la corrente legislatura regionale presentando, come prima proposta di legge regionale, il pdl oggetto n. 63 (presentato in data: 16 gennaio 2015) "Norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna" che era volto ad abolire privilegi ritenuti ingiusti, sia dai proponenti, che dalla stragrande maggioranza dei cittadini, anche tenuto conto della situazione economica in cui viviamo, dimostrando, con i fatti, che si possono abolire i privilegi.

Tra i privilegi di cui proponevamo l'abolizione il più noto è il vitalizio, istituto di cui possono beneficiare i Consiglieri regionali già in carica nelle legislature precedenti a quella attuale, tenuto conto che per gli eletti per la prima volta nell'attuale legislatura ne è stata disposta l'eliminazione. Si proponeva l'abolizione con effetto retro attivo, sulla base di un'argomentazione supportata da un parere legale del prof. avv. Ferdinando Imposimato (Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione), ma purtroppo i partiti politici rappresentanti nella maggioranza. dell'Assemblea Legislativa e parte delle opposizioni non hanno ritenuto di sostenere la nostra proposta.

Tale progetto di legge creò un dibattito acceso sui costi della politica che contribuì a spingere i partiti dalla maggioranza a presentare un proprio progetto di legge, a cui il nostro venne abbinato e che, ad eccezione della parte riguardante l'istituto del vitalizio, ne riprendeva quasi tutte le proposte.

Proposte consistenti nella riduzione dell'indennità di carica a 5.000 euro lordi, l'abolizione dell'indennità di fine mandato e l'eliminazione del fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Con il presente progetto di legge, dopo il precedente progetto e i numerosi emendamenti al bilancio regionale 2015 e 2016, ritorniamo sull'argomento per una rivisitazione dell'istituto del vitalizio degli ex consiglieri regionali, che non abbiano formulato espressa rinuncia allo stesso o che lo abbiano già in godimento. Ex consiglieri regionali che, in molti casi, anche avendo all'attivo una sola legislatura, si ritrovano ad incassare, con decorrenza dal 60° anno di età, una somma che si attesta circa sui 1.700 euro mensili lordi, mentre un impiegato o un operaio avrà bisogno di circa 40 anni di lavoro per andare in pensione e percepire, spesso, somme comunque inferiori.

Volendo fare un calcolo approssimativo, delle somme in gioco, basta considerare la decurtazione operata sul compenso di un consigliere della scorsa legislatura: circa 1.000. euro mensili, a titolo di accantonamento per il vitalizio, moltiplicarla per le mensilità di una legislatura (12X5 = 60) otterremo così quanto occorre versare per avere diritto al vitalizio mensile di circa 1.700 euro, ossia 60.000 euro. Ora la vita media delle donne è di 84 anni e mezzo, quella degli uomini di poco più di 79 anni, dunque possiamo generalizzare affermando che la vita media, senza tener conto del genere è di circa 81 anni. Iniziando a percepire il vitalizio a 60 anni un consigliere dovrebbe beneficiarne, in media, per 21 anni incassando così 428.400 euro, dunque realizzando un extra profitto di ben 368.400sui 428.400 euro il 14% sono dovuti al versamento effettuato (60.000 euro in una legislatura) e 1'86% sono somme che paga il contribuente regionale. Un esemplificazione, sul dato reale, è quello della somma lorda percepita mensilmente da un ex Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna che arriva ad un lordo mensile di euro 4.950,25, quasi pari all'indennità dei consiglieri attualmente in carica, e quello di una ex consigliera regionale che percependo un lordo mensile di euro 4.125,21 in base alla propria aspettativa di vita dovrebbe arrivare a percepire in totale Euro 1.039.552.

Alla luce di questi assunti per riportare alla giusta dimensione i compensi percepiti, a qualunque titolo dai consiglieri regionali, per dare dignità all'impegno politico e per ricucire il rapporto tra cittadini e politica si ritiene opportuno una rivisitazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio, introducendo i principi del sistema contributivo come strumento per riconoscere una rendita mensile definita (vitalizio) al momento del raggiungimento del limite di età per la fruizione (elevato però ci 65 anni) frutto della rivalutazione della dote accantonata dalle indennità degli ex consiglieri applicando un coefficiente che tenga conto dell'età e delle aspettative di vita, ciò in perfetta analogia con il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici, come per esempio nel determinare gli importi delle pensioni degli ex dipendenti regionali.

Il presente progetto di legge, partendo da questi assunti, dal rispetto del principio di ragionevolezza, e dal fatto che il vitalizio pur non essendo equiparabile ad una pensione, come è pacifico secondo la giurisprudenza, anche costituzionale, debba corrispondere al medesimo sistema di rivalutazione delle somme versate per la generalità dei pensionati, riportando così equità ed eguaglianza nella normazione regionale di settore, introduce: un nuovo sistema di calcolo dell'ammontare del vecchio assegno vitalizio, l'elevamento dell'età per beneficiarne (da 60 a 65 anni) nonché una serie di casi di divieto di cumulo.

All'articolo 1 sono riportate le finalità e l'obiettivo della legge, ossia la rideterminazione dei vitalizi avente come finalità il contenimento della spesa pubblica.

All'art. 2, si innalza l'attuale età anagrafica per percepire l'assegno vitalizio, oggi individuata a 60 anni, parificandola a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.

All'art. 3, si dispone il divieto di cumulo e all'art. 4 si demanda all'ufficio di Presidenza le modalità applicative delle disposizioni e quelle relative alla prima applicazione.

All'art. 5, si regolamentano le cause di esclusione e sospensione dell'assegno vitalizio per i condannati per i reati: associazione per delinquere, di cui all'art. 416 del codice penale; associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis del codice penale; scambio elettorale politico mafioso, di cui all'art. 416 ter del codice penale, ed inoltre per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici, anche qualora la condanna non importi l'interdizione stessa dai pubblici uffici, per effetto di riti premiali.

All'art. 6, si introducono delle restrizioni nelle cause di sospensione dell'assegno vitalizio e, all'art. 7, la rideterminazione dell'assegno vitalizio passando dall'attuale sistema, estremamente vantaggioso, per gli ex consiglieri, ma estremamente pesante per le casse della Regione, al metodo contributivo, cioè soltanto in proporzione ai contributi versati, come avviene per la generalità dei lavoratori.

All'art. 8 si prevede l'obbligo di trasparenza e quindi accessibilità dei dati da parte dei cittadini, all'art. 9 si dà la possibilità, anche ai consiglieri che già percepiscono il vitalizio, di rinunciarvi e, all'art. 10, si abroga la norma che ha permesso l'incremento costante dell'importo dei vitalizi, nonostante il contrarsi dell'indennità di carica dei consiglieri regionali per effetto della riduzione dei costi della politica. Oggi assistiamo al paradosso di alcuni vitalizi di ex consiglieri sostanzialmente pari all'indennità dei consiglieri in carica.

Fino al 31 Dicembre 2005 per la determinazione dell'indennità di carica, da utilizzare ai fini del calcolo dell'assegno vitalizio, ci si atteneva alle disposizioni contenute nella L.R. 14 Aprile 1995 n. 42. Con questa modalità il calcolo dell'assegno vitalizio variava in relazione alla variazione dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri.

Con l'approvazione della legge finanziaria regionale L.R 28 Luglio 2006 n. 13, è stato disposto che alla data del gennaio 2006, gli importi degli assegni vitalizi, indipendentemente dalla loro decorrenza, sarebbero stati determinati in termini percentuali sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali al 31 dicembre 2005 e pari a € 8.082,31.

Contestualmente è stata prevista la diminuzione del 10% dell'indennità di carica che comportò una diminuzione dell'indennità pari a € 7.274,08, ma che non produsse alcun effetto sul vitalizio, che resto agganciato alla somma di € 8082.31, grazie alla norma appositamente creata dal legislatore regionale dell'epoca. Di fatto costituendo un privilegio nel privilegio.

All'art. 11, si individua, nel fondo regionale per il micro credito, la destinazione delle risorse economiche, considerevoli, che si risparmiano per effetto della presente proposta legislativa. 

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