n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)
Disciplina per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2, dell'OPCM n. 3911 del 10 dicembre 2010
IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di autorizzare la corresponsione dei compensi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 3911/2010 limitatamente al periodo dicembre 2010-marzo 2011, a favore del dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale dell’Agenzia regionale di protezione civile direttamente impegnato nelle attività volte a fronteggiare l’emergenza di cui trattasi mediante la predisposizione e l’avvio dell’attuazione del Piano degli Interventi Urgenti approvato con proprio decreto n. 120/2011, con i seguenti limiti:
- tetto massimo destinabile ai compensi previsti dall’art. 4, comma 1, dell’O.P.C.M. 3911/2010 a favore dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile per le attività poste in essere nel periodo dicembre 2010-marzo 2011 per la predisposizione ed attuazione del Piano degli Interventi urgenti approvato con proprio decreto n. 120/2011: fino al 25% dell’indennità di posizione spettante mensilmente, entro il limite complessivo di euro 4.190,00;
- tetto massimo destinabile alla remunerazione di ore di lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti ordinariamente autorizzati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, dell’O.P.C.M. 3911/2010, a favore del personale in servizio presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per le attività poste in essere nel periodo dicembre 2010-marzo 2011 per la predisposizione ed attuazione del Piano degli Interventi urgenti approvato con proprio decreto n. 120/2011: 790 ore, di cui fino ad un massimo di 350 per il mese di dicembre 2010 e fino ad un massimo di 440 per il trimestre gennaio-marzo 2011, corrispondenti ad un massimo teorico di euro 11.850,00, sulla base del valore medio dovuto per un’ora di lavoro straordinario;
2. di dare atto che la corresponsione dei suddetti compensi rientra nel tetto di spesa di complessivi euro 16.040,00 all’uopo stabilito nel paragrafo 11 del Piano degli interventi approvato con il proprio decreto n. 120 del 14 giugno 2011, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti;
3. di rimettere al Direttore dell’Agenzia regionale il compito di:
- individuare i dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa direttamente coinvolti nelle attività di cui sopra nel periodo indicato, definendo, altresì, le percentuali per la quantificazione dei compensi previsti, entro il limite del tetto di spesa sopra determinato;
- individuare il personale direttamente impiegato nelle attività connesse con l’emergenza di cui trattasi, provvedendo alla quantificazione delle ore di lavoro straordinario eccedenti le ordinarie autorizzazioni effettivamente rese nel periodo indicato, entro il limite pro-capite di 20 ore mensili, come risultanti dalle registrazioni elettroniche delle presenze, in ragione delle funzioni svolte dalle strutture dell’Agenzia di rispettiva appartenenza ed entro il limite del monte-ore e del tetto di spesa sopra determinati;
- comunicare alla Direzione Regionale competente quanto sopra per la conseguente esatta quantificazione economica, fermo restando il tetto di spesa di Euro 16.040,00 espressamente fissato nel paragrafo 11 del Piano degli interventi;
- provvedere conseguentemente alla predisposizione degli atti necessari per il trasferimento alla Regione Emilia-Romagna delle risorse necessarie per la liquidazione dei predetti compensi straordinari, a valere sulle disponibilità iscritte nella contabilità speciale n. 5469 intestata al Presidente della Regione - Commissario delegato;
4. di trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 10/2011;
5. di pubblicare, per estratto, il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.