n.170 del 09.06.2021 periodico (Parte Seconda)
Ulteriori disposizioni temporanee per il differimento di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A. in seguito all'emergenza COVID-19"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;
- la L.R. 2 del 6 Aprile 2021 “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi”;
VISTI inoltre:
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”
- la L.R. 21 del 2004 “Disciplina della prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento”, così come modificata dalla L.R. n. 9 del 2015 e dalla L.R. n. 13 del 2015;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO che:
- ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., le attività relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) regionali, e al controllo degli adempimenti connessi, sono svolte tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
RILEVATO che:
- le misure adottate dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna per fare fronte all’emergenza da COVID-19, recentemente inasprite prevedendo tra l’altro il passaggio in “zona rossa” del territorio regionale, dispongono limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportando necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori;
- tale situazione straordinaria crea problematiche applicative nel rispettare scadenze di adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali AIA ed AUA regionali a seguito della necessità di adottare modalità di lavoro non ordinarie, oltre a difficoltà di coordinamento nelle attività che richiedono il coinvolgimento di più persone. Tali problematiche rendono in diverse situazioni non possibile assicurare le operazioni necessarie nel rispetto delle scadenze previste;
- nelle AIA (autorizzazioni integrate ambientali) sono fissate scadenze in particolare ai fini di:
a) effettuazione degli autocontrolli programmati con la cadenza prevista nelle autorizzazioni (ad es. trimestrale, semestrale);
b) comunicazioni di dati di monitoraggio o di controllo (report annuale AIA), normalmente previste entro il 30 aprile;
- parte di queste tipologie di scadenze si ritrovano anche nelle autorizzazioni AUA (Autorizzazioni uniche ambientali), come ad esempio gli autocontrolli programmati sulle matrici ambientali;
- il verificarsi di tali difficoltà è già stato segnalato da associazioni imprenditoriali e da gestori di installazioni;
RITENUTO che:
- sia pertanto opportuno procedere a fornire indicazioni operative temporanee valide fino al 30 giugno 2021 relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA e nelle AUA prevedendo che:
a) le frequenze assegnate agli autocontrolli, con scadenze previste all’interno del primo semestre del 2021 per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione, non sono da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti entro una determinata data indicata nell’autorizzazione durante il primo semestre 2021, l’azienda è tenuta a comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), anche per le vie brevi (e-mail) e tali autocontrolli potranno essere effettuati in una data successiva, purchè entro il 30 giugno 2021, in modo che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
b) per le comunicazioni di dati di monitoraggio o di controllo (report annuale AIA), normalmente previste entro il 30 aprile, qualora si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene di poter adempiere, comunque non successiva al 30 giugno 2021. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
RITENUTO INOLTRE che:
- sia opportuno monitorare anche attraverso ARPAE e le Associazioni imprenditoriali l’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza da COVID-2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;
- sia opportuno prevedere l’invio delle presenti disposizioni temporanee alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
RICHIAMATI:
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, recante: “Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;
RICHIAMATI, altresì:
- la determinazione n. 5517 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto “Proroga Incarichi Dirigenziali della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.,
VISTE le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare le seguenti indicazioni operative temporanee valide fino al 30 giugno 2021 relativamente alle scadenze previste nelle AIA e nelle AUA:
a. le frequenze assegnate agli autocontrolli, con scadenze previste all’interno del primo semestre del 2021 per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione, non sono da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti entro una determinata data indicata nell’autorizzazione durante il primo semestre 2021, l’azienda è tenuta a comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), anche per le vie brevi (e-mail) e tali autocontrolli potranno essere effettuati in una data successiva, purchè entro il 30 giugno 2021, in modo che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
b. per le comunicazioni di dati di monitoraggio o di controllo (report annuale AIA), normalmente previste entro il 30 aprile, qualora si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene di poter adempiere, comunque non successiva al 30 giugno 2021. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
2. di effettuare un monitoraggio, anche attraverso ARPAE e le Associazioni imprenditoriali, dell’esito delle misure adottate e l’evolversi dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria da COVID-2019, riservandosi di intervenire nuovamente qualora se ne rilevasse la necessità;
3. di prevedere che la presente deliberazione sia inviata ad ARPAE, alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
4. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..