n.123 del 03.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Individuazione dei criteri e delle modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali. Attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali) ed in particolare l'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, che dispone che la Giunta Regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e che all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria;

Richiamato altresì l'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221, in base al quale sono classificate rurali le farmacie “ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”, con esclusione di “quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”;

Ritenuto che:

  • il contributo di cui all’art. 21 comma 2 della LR 2/2016 debba essere finalizzato a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica e debba pertanto essere erogato a favore delle farmacie rurali aventi basso fatturato, al fine di agevolarne la permanenza al servizio di zone disagiate, caratterizzate da scarsa redditività;
  • ai fini della presente deliberazione siano da considerare farmacie rurali a basso fatturato le farmacie rurali che, nel corso dell’anno precedente alla presentazione della domanda di accesso al contributo, abbiano registrato un volume d’affari ai fini IVA non superiore a euro 250.000,00, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata;
  • il contributo debba avere una consistenza tale da costituire un reale sostegno per le farmacie rurali che ne beneficiano e debba essere graduato in base al volume d’affari della farmacia;
  • sia pertanto opportuno distinguere 5 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondano contributi che aumentano al diminuire del volume d’affari come indicato nella seguente tabella:

Volume d'affari della farmacia

Contributo

fino a € 150.000,00

€ 12.500,00

da € 150.000,01 fino a € 175.000,00

€ 10.000,00

da € 175.000,01 fino a € 200.000,00

€ 7.500,00

da € 200.000,01 fino a € 225.000,00

€ 5.000,00

da € 225.000,01 fino a € 250.000,00

€ 2.500,00

 

  • i contributi da concedere alle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 costituiscano un aiuto di stato, in quanto le farmacie rurali cui concedere il contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un’attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi;
  • detto aiuto di stato sia compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” e non sia concesso per specifici costi individuabili;

Ritenuto opportuno stabilire i seguenti criteri generali:

  • per le farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda (sedi farmaceutiche istituite in pianta organica nell’anno precedente o sedi farmaceutiche già presenti in pianta organica e successiva variazione della titolarità della farmacia nell’anno precedente):
    • il volume d’affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 12 mesi del volume d’affari registrato nel periodo di apertura effettiva;
    • l’importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai mesi di attività effettivamente svolta nell’anno di riferimento;
  • nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d’affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d’affari complessivo per la determinazione del contributo;
  • è possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall’anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia;

Ritenuto che, secondo quanto stabilito all’ultimo periodo dell’art.21, comma 2, della L.R. 2/2016, la procedura volta all’erogazione del contributo debba essere articolata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • i titolari delle farmacie rurali ubicate nella regione Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo, devono presentare domanda all’Azienda USL di riferimento utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio regionale competente e aggiornata annualmente in coerenza alle scadenze fiscali;
  • le Aziende USL curano l’istruttoria delle domande ricevute e trasmettono tempestivamente al Servizio regionale competente sia l'elenco delle domande ammissibili a contributo con l’indicazione del rispettivo volume d’affari ai fini IVA, sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
  • il responsabile del Servizio regionale competente, sulla base delle istruttorie di cui al punto precedente:
    • procede alla formale ammissione delle domande e approva la graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA; in caso di identico volume d’affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa;
    • concede il contributo seguendo l’ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio;
    • adotta il provvedimento di impegno di spesa e liquidazione delle somme alle Aziende USL interessate;
  • le Aziende USL erogano i contributi agli aventi diritto;

Dato atto che nelle Intese inerenti la rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura dei farmaci sottoscritte dalle Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati e dall’Assessore regionale alle Politiche per la Salute nel mese di febbraio 2017 - ad integrazione dell’Accordo regionale sulla distribuzione per conto approvato con DGR n. 1184/14 e recepite con deliberazione di giunta regionale n. 327/2017 è stato concordato di escludere le farmacie di nuova istituzione a partire dall’anno 2016 dall’eventuale beneficio per le farmacie a bassa redditività sino al 31/12/2018; 

Dato atto pertanto che alle farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, il contributo potrà essere concesso - per gli anni 2017 e 2018 - solo in caso di sede farmaceutica già presente in pianta organica prima del 2016 e successiva variazione della titolarità della farmacia;

Dato atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata per l’anno 2017 dalle risorse allocate sul capitolo U64299 “Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse destinate al sostegno delle farmacie rurali (Art.21, L.R. 3 marzo 2016, N.2)” del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 - pari a 400.000,00 euro - e, per gli anni successivi, dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016;

Dato atto inoltre che la deliberazione n° 327/2017 sopra citata prevede il riconoscimento di un costo aggiuntivo del servizio DPC alle farmacie rurali con fatturato in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a 258.228,45 euro e alle farmacie rurali sussidiate con fatturato inferiore a € 387.342,67, il cui importo annuo è stimato pari a 250.000,00 euro, con copertura finanziaria a carico del fondo sanitario regionale;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Assembleare in data 10 aprile 2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;
  • n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;
  • n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”
  • n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”.
  • n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
  • n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;
  • n. 3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi 

delibera 

1. di individuare con il presente provvedimento i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25;

2. di stabilire che possano presentare domanda per la concessione dei contributi di cui all’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 le farmacie rurali che, nel corso dell’anno precedente alla presentazione della domanda, abbiano registrato un volume d’affari ai fini IVA non superiore a euro 250.000,00, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata;

3. di concedere il contributo ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”, dando atto che non è concesso per specifici costi individuabili;

4. di concedere il contributo nel rispetto della graduatoria delle farmacie rurali, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio;

5. di stabilire che in caso di identico volume d’affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa;

6. di distinguere 5 fasce di volume d’affari delle farmacie rurali, cui corrispondano contributi che aumentano al diminuire del volume d’affari come indicato nella seguente tabella:

Volume d'affari della farmacia

Contributo

fino a € 150.000,00

€ 12.500,00

da € 150.001,01 fino a € 175.000,00

€ 10.000,00

da € 175.001,01 fino a € 200.000,00

€ 7.500,00

da € 200.001,01 fino a € 225.000,00

€ 5.000,00

da € 225.001,01 fino a € 250.000,00

€ 2.500,00

7. di stabilire i seguenti criteri generali:

  • per le farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda (sedi farmaceutiche istituite in pianta organica nell’anno precedente o sedi farmaceutiche già presenti in pianta organica e successiva variazione della titolarità della farmacia nell’anno precedente):
    • il volume d’affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 12 mesi del volume d’affari registrato nel periodo di apertura effettiva;
    • l’importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai mesi di attività effettivamente svolta nell’anno di riferimento;
  • nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d’affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d’affari complessivo per accedere al contributo;
  • è possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall’anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia;

8. di dare atto che nelle Intese inerenti la rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura dei farmaci (convenzionata, distribuzione per conto e distribuzione diretta), sottoscritte dalle Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati e dall’Assessore regionale alle Politiche per la Salute nel mese di febbraio 2017 - ad integrazione dell’Accordo regionale sulla distribuzione per conto approvato con DGR n. 1184/14 e recepite con deliberazione di giunta regionale n. 327/2017 proroga della validità di quest’ultimo atto deliberativo al 31 dicembre 2018 - è stato concordato di escludere le farmacie di nuova istituzione a partire dall’anno 2016 dall’eventuale beneficio per le farmacie a bassa redditività sino al 31/12/2018 le farmacie di nuova istituzione a partire dall’anno 2016 dall’eventuale beneficio per le farmacie a bassa redditività per tutta la durata di vigenza delle Intese;

9. di dare atto pertanto che alle farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, il contributo potrà essere concesso - per gli anni 2017 e 2018 - solo in caso di sede farmaceutica già presente in pianta organica prima del 2016 e successiva variazione della titolarità della farmacia;

10. di approvare la procedura volta all’erogazione del contributo delineata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di dare atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata per l’anno 2017 dalle risorse allocate sul capitolo U64299 “Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse destinate al sostegno delle farmacie rurali (Art.21, L.R. 3 marzo 2016, n.2)” del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 - pari a 400.000,00 euro - e, per gli anni successivi, dalle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016;

12. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna si riserva di rimodulare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali individuati con il presente provvedimento, in base alle criticità che dovessero manifestarsi dopo una prima fase di applicazione;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina