n.88 del 09.04.2025 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 – Società agricola Sant’Antonio Allevamenti S.r.l. - Rinnovo con unificazione dei procedimenti (ex PCPPA0052 – ex PCPPA0054) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), località Baselicaduce – Molino di Mezzo, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) - Proc. PC24A0081 – SINADOC 34891/2024
(omissis)
1. di assentire alla Società Agricola Sant’Antonio Allevamenti S.r.l. (C.F./P. IVA 03959110986), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con unificazione dei procedimenti PCPPA0052 e PCPPA0054 della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC24A0081, ai sensi dell’art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico);
portata massima di esercizio pari a l/s 12 (l/s 6 pozzo 1 e l/s 6 pozzo 2);
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 130.000 (mc. 50.000 pozzo 1, mc. 80.00 pozzo 2) (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)