n.194 del 27.12.2011 (Parte Prima)
NOTE
Nota all’art. 1
Comma 1
1) il testo dell’articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che concerne Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è il seguente:
«Art. 1
(omissis)
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’ articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.».
Note all’art. 3
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000, è il seguente:
«Art. 12 - Programma regionale.
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell’ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui all’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all’approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato “Programma regionale”.
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorità per l’attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
c) l’individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l’individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
e) l’individuazione delle aree che possono essere destinate all’istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l’individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione;
g) l’individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l’elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell’elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 e dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell’attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all’articolo 1-bis della medesima legge.».
2) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, è il seguente:
«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all’approvazione del progetto o dell’intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell’articolo 3.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell’articolo 17 della medesima legge.».
Comma 8
3) il testo dell’articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, che concerne Legge quadro sulle aree protette, è il seguente:
«Art. 23 - Parchi naturali regionali.
1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all’articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.».
Nota all’art. 5
Comma 3
1) Il testo dell’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, 2, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:
«Art. 4 - Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna.
1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all’insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I contenuti dell’accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
3. L’accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).».
Note all’art. 6
Comma 4
1) Il testo dell’articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 28 – Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco.
1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L’Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell’articolo 33, sia stato stipulato l’accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l’esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall’Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell’Ente di gestione, i Comuni e le Province contermini l’Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell’accordo comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l’Ente di gestione tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell’accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all’adozione del Piano motivando le eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte dell’Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime modalità anche all’Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all’accordo di pianificazione ove stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare, decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall’Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.
12. L’intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l’accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall’Ente di gestione. L’intesa può essere subordinata all’introduzione nel Piano delle eventuali modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l’intesa si intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l’accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall’intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all’intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunità montane ed agli altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Regione; dell’approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l’ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d’intesa tra le Province interessate. L’intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».
2) Il testo dell’articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato.
1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l’Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell’Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell’Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d’ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d’intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d’intesa tra le stesse Province interessate.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di avvenuta approvazione.
8. L’approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.».
Nota all’art. 8
Comma 4
1) Il testo dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che concerne Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con la legge n. 48 del 2011, è il seguente:
«Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
(omissis)
25. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.».
Nota all’art. 9
Comma 3
1) Il testo dell’articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili.
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all’interno dell’area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.
3. L’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l’altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all’interno del Parco e dell’area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all’articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all’allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l’Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee-guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell’agricoltura nell’area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell’agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l’evoluzione; il ruolo dell’agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell’ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l’individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all’esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell’area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L’accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l’atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L’accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all’articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l’accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee-guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all’interno del perimetro dell’area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.»
Nota all’art. 14
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che concerne Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è il seguente:
«Art. 110 - Incarichi a contratto.
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.».
Note all’art. 15
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è il seguente:
«Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
Comma 3
2) il testo dell’articolo 2112 del Codice civile è il seguente:
«Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
3) per il testo dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che concerne Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, vedi nota 1).
Note all’art. 17
Comma 1
1) per il testo articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, vedi nota 1) all’art. 3.
2) il testo dell’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università, è il seguente:
«Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999.
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all’articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l’ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.
5. L’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 è abrogato.».
Nota all’art. 19
Comma 1
1) per il testo articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, vedi nota 1) all’art. 3.
Note all’art. 25
Comma 3
1) il testo delle lettere a), b), c), d) dell’Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che concerne Disciplina generale dell’edilizia, è il seguente:
«Definizione degli interventi edilizi.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
c) “restauro scientifico”, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) “interventi di restauro e risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.».
Comma 4
2) peril testo delle lettere a), b), c), d) dell’Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che concerne Disciplina generale dell’edilizia, vedi nota 1)
Comma 7
3) il testo dell’articolo 38 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 38 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali.
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l’esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l’accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell’area contigua.
2. Uno specifico regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell’articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell’attività faunistico-venatoria nell’area contigua.
3. Le misure di disciplina dell’attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell’area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l’esercizio di detta gestione.
5. L’Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell’attività venatoria.».
Note all’art. 27
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 9 - Monitoraggio.
(omissis)
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.».
Comma 2
2) il testo della lettera f) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 12 - Programma regionale.
(omissis)
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
(omissis)
f) l’individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione.».
Comma 3
3) il testo della lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 12 - Programma regionale.
(omissis)
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
(omissis)
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell’attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettiva competenza;».
Comma 4
4) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 13 - Funzioni regionali.
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee-guida metodologiche per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell’artigianato.».
Comma 5
5) il testo del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 13 - Funzioni regionali.
(omissis)
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui all’articolo 8, viene trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione.».
Comma 6
6) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 14 - Funzioni delle Province.
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee-guida metodologiche di cui all’articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l’istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l’individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l’attuazione del Programma regionale attraverso:
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
b) l’istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
c) l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l’istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l’individuazione delle Aree di collegamento ecologico;
e) la promozione e l’incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;
f) l’integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d’intesa tra loro; l’intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell’Area protetta e del sito della Rete natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell’artigianato.».
Comma 7
7) il testo del comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato.
(omissis)
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d’intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d’intesa tra le stesse Province interessate.».
Comma 8
8) il testo del comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili.
(omissis)
5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all’articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all’allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.».
Comma 9
9) il testo del comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 36 - Gestione della fauna selvatica.
(omissis)
3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il parere preventivo dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del settore.».
10) il testo del comma 2 dell’articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 37 - Controllo della fauna selvatica.
(omissis)
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l’utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell’INFS.».
Comma 10
11) il testo dell’articolo 40 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 40 - Nulla-osta.
1. L’Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all’assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell’area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L’Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non è dovuto nella zona “D”.
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un’intesa con il Comune interessato per l’esercizio delle funzioni dall’Ente di gestione del Parco.
4. La Giunta regionale definisce le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.».
Comma 11
12) il testo del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 44 - Gestione.
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l’attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio di più Province la gestione è affidata ad un Consorzio costituito tra le Province, i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate il cui funzionamento è disciplinato dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell’articolo 17 della presente legge.».
Comma 12
13) il testo del comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 44 - Gestione.
(omissis)
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.».
Comma 13
14) il testo del comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 48 - Parere di conformità.
(omissis)
2. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell’Ente di gestione della Riserva alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.».
Comma 14
15) il testo del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 50 - Istituzione.
1. All’istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all’articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.».
Comma 15
16) il testo del comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 50 - Istituzione.
(omissis)
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d’istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all’articolo 12 e sentite la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.».
Comma 16
17) il testo del comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 51 - Gestione e pianificazione.
1. Con l’atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».
Comma 17
18) il testo del comma 2 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 51 - Gestione e pianificazione.
(omissis)
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all’articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso la delibera istitutiva.».
Comma 18
19) il testo del comma 7 dell’articolo 51 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 51 - Gestione e pianificazione.
(omissis)
7. Le Province, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.».
Comma 19
20) il testo del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 52 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
1. Il soggetto gestore, entro un anno dall’istituzione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto, propone all’approvazione della Provincia un Programma triennale di tutela e valorizzazione finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per perseguire le proprie finalità istitutive, in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all’articolo 12, validi nello stesso ambito temporale; l’atto istitutivo di ogni Paesaggio protetto definisce le modalità di consultazione della comunità locale sulla proposta del Programma triennale di tutela e di valorizzazione.».
Comma 20
21) il testo del comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 52 - Programma triennale di tutela e di valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto.
(omissis)
3. Qualora più Paesaggi naturali e seminaturali protetti siano ricompresi nell’ambito dello stesso territorio provinciale, tramite specifici accordi di programma può convenirsi la formazione e l’approvazione di un unico Programma triennale di tutela e di valorizzazione.».
Comma 21
22) il testo del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 53 - Istituzione
1. All’istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all’articolo 12, ed in osservanza delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.».
Comma 22
23) il testo del comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 53 - Istituzione
(omissis)
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta d’istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all’articolo 12 e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994, nonché le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, convoca un’apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.».
Comma 23
24) il testo del comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 54 - Gestione e pianificazione
1. Attraverso l’atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai Comuni o a loro forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.».
Comma 24
25) il testo del comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 54 - Gestione e pianificazione
(omissis)
2. Per la pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all’articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia attraverso l’atto istitutivo.».
Comma 25
26) il testo del comma 6 dell’articolo 54 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 54 - Gestione e pianificazione
(omissis)
6. Le Province, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 14, comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.».
Comma 26
27) il testo del comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 55 - Sorveglianza territoriale.
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).».
Comma 27
28) il testo del comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 55 - Sorveglianza territoriale.
(omissis)
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l’accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.».
Comma 28
29) il testo del comma 1 dell’articolo 57 della legge regionale n. 6 del, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 57 - Poteri sostitutivi.
1. In caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università).».
Comma 29
30) il testo del comma 2, lettera ebis) dell’articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 60 - Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
(omissis)
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
(omissis)
e-bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE.».
Comma 30
31) il testo del comma 1, lettere b) e c) dell’articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette.
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, ripartite secondo le modalità definite nel programma regionale di cui all’articolo 12, riguardano:
(omissis)
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo principi di adeguatezza;
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.».
Note all’art. 28
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 3 - Misure di conservazione.
1. Le Province adottano per i siti della rete “Natura 2000” di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all’occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l’intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 2.».
Comma 2
2) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 3 - Misure di conservazione.
(omissis)
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all’uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o dall’ente gestore dell’area protetta. In tal caso la delibera della Provincia o dell’ente gestore dell’area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acquistano efficacia.».
Comma 3
3) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 5 – Valutazione di incidenza dei piani.
1. La valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all’approvazione del piano.».
Comma 4
4) il testo del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 5 – Valutazione di incidenza dei piani.
(omissis)
3. Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all’incidenza del piano sul sito d’importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell’ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L’ente territorialmente competente all’approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.».
Comma 5
5) il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all’approvazione del progetto o dell’intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell’articolo 3.».
Comma 6
6) il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.
(omissis)
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell’articolo 17 della medesima legge.».
Comma 7
7) il testo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali , è il seguente:
«Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi.
(omissis)
3. Per le finalità di cui al comma 1 l’ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.».
Note all’art. 29
Comma 1
1) il testo del comma 1-bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del Delta del Po, è il seguente:
«Art. 13 - Norme finanziarie.
(omissis)
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l’equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell’anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.».
Comma 2
2) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del Delta del Po, è il seguente:
«Art. 14 - Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 6.300.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui Lire 4.100.000.000 a carico dell’esercizio 1988, si fa fronte per Lire 3.800.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui Lire 2.600.000.000 a carico dell’esercizio 1988, con i fondi allocati, nell’ambito del bilancio pluriennale 1988-1990, al cap. 38055 della parte spesa del bilancio medesimo e per Lire 2.500.000.000 nel triennio 1988-1990 di cui Lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio 1988, con i fondi allocati nell’ambito del Fondo globale di cui al cap. 86500, secondo l’esatta destinazione di cui alla voce n. 11 dell’elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio 1988.
2. In sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio per l’esercizio 1988 si provvederà all’istituzione o alla modifica dei capitoli di spesa, a norma della presente legge, ed alle conseguenti variazioni di bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1988, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell’art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.».
Nota all’art. 30
Comma 1
1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 11 - Norme finanziarie.
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi, al riparto dei finanziamenti regionali, nonché alla copertura finanziaria, si applicano rispettivamente le norme degli artt. 34, 35, 36 e 40 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
Nota all’art. 31
Comma 1
1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 10 - Disposizioni finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa rinvio alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed alla L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».
Nota all’art. 32
Comma 1
1) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, è il seguente:
«Art. 9 - Rinvio.
1. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” ed alla L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.».
Nota all’art. 33
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 10 - Norme transitorie e finali.
(omissis)
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge regionale n. 6 del 2005 ed in particolare dei titoli III e IV.».
Note all’art. 34
Comma 1
1) il testo del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, è il seguente:
«Art. 8 - Norme transitorie e finali.
(omissis)
5. L’Ente di gestione, d’intesa con le Province territorialmente interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l’impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti territoriali di caccia e sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna.».
Comma 2
2) il testo del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, è il seguente:
«Art. 8 - Norme transitorie e finali.
(omissis)
6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.».
Nota all’art. 35
Comma 1
1) il testo del comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia, è il seguente:
«Art. 9 - Norme transitorie e finali.
(omissis)
5. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.».
Note all’art. 36
Comma 2
1) il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, è il seguente:
«Art. 7 - Valutazione di incidenza in aree protette.
(omissis)
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all’area protetta e siano relativi ad un sito della rete “Natura 2000” ricadente parzialmente nell’area protetta, l’ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.».
Comma 3
2) il testo dell’articolo 33 della legge regionale 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili.
1. Le attività agricole presenti nei Parchi regionali, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole presenti all’interno dell’area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.
3. L’Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale concordano, tra l’altro, le forme di collaborazione più opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversità;
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che costituiscono gli elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all’interno del Parco e dell’area contigua beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale e che siano altresì coerenti con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di gestione e valorizzazione di cui all’articolo 34, allo scopo di consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole condotte secondo criteri di sostenibilità, devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilità di effettuare gli interventi edilizi di cui all’allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia) sui fabbricati e le relative pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
b) alla possibilità di svolgere le attività di allevamento conformi ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi finalizzate ad includere aree agricole private, l’Ente di gestione del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente più rappresentative in ambito regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee-guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell’agricoltura nell’area protetta, nonché agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui al capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi principali dell’agricoltura del territorio e le condizioni che ne favoriscono l’evoluzione; il ruolo dell’agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalità di tutela dell’ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l’individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilità alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali all’esercizio di attività di produzione e servizio conformi alle finalità dell’area protetta ed al principio della sostenibilità ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio rurale;
f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate, ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L’accordo agro-ambientale, che può essere promosso da uno dei soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali definiti attraverso l’atto istitutivo del Parco e con le finalità indicate al comma 4.
8. L’accordo agro-ambientale costituisce altresì parte integrante del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati da attività agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di cui all’articolo 28 non si evidenzino elementi o condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i soggetti che hanno concluso l’accordo possono procedere alla sua modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite linee-guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione, in numero superiore a quanto stabilito dall’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all’interno del perimetro dell’area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti.».
Note all’art. 38
Comma 1
1) il testo dell’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 1977, che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco, è il seguente:
«Art 17
Alle spese di funzionamento del Comitato consultivo di cui all’art. 2 della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l’amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l’esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.
L’amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L. 30.000.0000, a partire dall’esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del «Fondo regionale per la conservazione della natura» di cui all’art. 3 della presente legge.
All’onere di L. 30.000.000 l’amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L. 30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l’esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell’elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.».
2) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 5 - Gestione del Parco.
1. Fino alla effettiva istituzione del Parco interregionale di cui all’art. 35, comma 4, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, alla gestione del Parco regionale del Delta del Po provvedono, d’intesa, le province di Ravenna e Ferrara.».
3) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 6 - Comitato tecnico-scientifico.
1. Il comitato tecnico- scientifico del Parco del delta del Po è composto da undici esperti ed è disciplinato dall’art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
4) il testo dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 7 - Attuazione del Parco del delta del Po.
1. Gli strumenti di attuazione del Parco del delta del Po sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del capo IV del titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
5) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 8 - Promozione e coordinamento regionale.
1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
6) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 9 - Convenzioni.
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata l’ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l’organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l’erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell’ente di gestione con soggetti pubblici e privati.
4. L’Ente di gestione promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente, per quanto riguarda il servizio di vigilanza. ».
7) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 10 - Indennizzi.
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell’art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
8) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 11 - Vigilanza e sanzioni.
1. L’attività di vigilanza è disciplinata dall’art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Sono previste le sanzioni di cui all’art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
9) il testo dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, è il seguente:
«Art. 13 - Norme finanziarie.
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
10) per il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1988, che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po, vedi nota 2) all’art. 29.
11) il testo dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 2 – Strumenti di pianificazione.
1. Il piano territoriale del Parco è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il termine per l’adozione del piano territoriale del Parco è di un anno dall’entrata in vigore della presente legge.».
12) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 3 - Attuazione del Parco di Monte Sole.
1. Gli strumenti di attuazione del Parco sono quelli individuati e disciplinati dalle norme del Capo IV del Titolo II della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
13) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 4 - Consorzio obbligatorio del parco.
1. Entro il 31 marzo 1993 la Provincia di Bologna provvede alla formalizzazione della proposta del Consorzio obbligatorio quale ente di gestione del Parco storico di Monte Sole, secondo quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11. Entro il 30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto di cui all’art. 14-bis della L.R. n. 11 del 1988.
2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 provvede la Regione in via sostitutiva.
3. È fatta salva la competenza della Provincia di Bologna all’elaborazione ed adozione del Piano territoriale del parco.».
14) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco è disciplinato dall’art. 15 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
15) il testo dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 6 - Comitato per la ricerca e consulenza storica.
(omissis)
3. Il Comitato per la ricerca e consulenza storica dovrà inoltre affiancarsi al Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 5 per svolgere il compito di consulenza permanente relativa ad ogni aspetto di documentazione storica e sociale necessaria ai fini di una corretta ed efficace gestione del Parco.».
16) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 7 - Promozione e coordinamento regionale.
1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione e coordinamento ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
17) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 8 - Convenzioni.
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità private l’ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l’organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l’erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell’ente di gestione con soggetti pubblici e privati.».
18) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 9 - Indennizzi.
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell’art. 30 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.».
19) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 10 - Vigilanza e sanzioni.
1. L’attività di vigilanza è disciplinata dall’art. 31 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Sono previste le sanzioni di cui all’art. 32 della L.R. 2 aprile 1988, n 11.».
20) peril testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1989, che concerne Istituzione del Parco Storico di Monte Sole, vedi nota 1) all’art. 30.
21) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 2 - Strumenti di pianificazione.
1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40..».
22) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 3 - Ente di gestione.
1. L’Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio, costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità Montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell’art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 40 del 1992.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. n. 40 del 1992, la Giunta regionale approva l’atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri enti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 40 del 1992 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all’approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell’Ente di gestione.
4. Per quanto concerne il funzionamento e l’attività dell’Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992..».
23) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 4- Comitato tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone è composto da esperti ed è disciplinato dall’art. 12 della L.R. n. 40 del 1992. Lo statuto dell’Ente di gestione ne definisce la composizione.».
24) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 5 - Attuazione del parco.
1. Sono strumenti attuativi del parco: il programma di sviluppo, i progetti di intervento particolareggiato, ed il Regolamento, comune disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».
25 ) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 6 - Convenzioni.
1. Per il raggiungimento delle finalità del parco, la gestione di fabbricati e di beni di proprietà e in disponibilità privata può essere regolata da apposite convenzioni stipulate dall’Ente di gestione con i soggetti interessati, sia pubblici che privati, che abbiano le caratteristiche idonee.
2. Convenzioni specifiche per particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell’Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.».
26) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 8 - Indennizzi.
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell’art. 30 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».
27) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 38 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone, è il seguente:
«Art. 9 - Vigilanza e sanzioni.
1. L’attività di vigilanza è disciplinata dagli articoli 31 e 32 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».
28) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, è il seguente:
«Art. 2 - Strumenti di pianificazione.
1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.».
29) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, è il seguente:
«Art. 3 - Attuazione del Parco.
1. Sono strumenti attuativi del Parco: il Programma di sviluppo, i Progetti di intervento particolareggiato, il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. n. 11 del 1988 e successive modificazioni.».
30) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, è il seguente:
«Art. 4 - Ente di gestione.
1. L’Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità Montana n. 9 - Valle di Samoggia e il Comune di Monteveglio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 11 del 1988 e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale approva l’atto di costituzione dell’Ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l’attività dell’Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14 e 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».
31) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, è il seguente:
«Art. 5 - Comitato tecnico scientifico.
1. Il Comitato tecnico scientifico del parco è disciplinato dall’art. 15 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992. Lo statuto dell’Ente di gestione ne definisce la composizione.».
32) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 39 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, è il seguente:
«Art. 8 - Promozione, indennizzi, vigilanza e sanzioni. Disposizioni finanziarie.
1. Le iniziative promozionali, la previsione degli indennizzi, la vigilanza e le sanzioni sono disciplinate ai titoli IV e V della L.R. n. 11 del 1988 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.».
33) il testo dell’articolo 3, commi 1 e 6 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 3 - Strumenti di pianificazione.
1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.
(Omissis)
6. L’efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall’articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2005.».
34) il testo dell’articolo 4,della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 4 - Ente di gestione.
1. L’Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2005.
1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal Capo II della legge regionale n. 6 del 2005.
2. [Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 40 del 1992, la Giunta regionale approva l’atto di costituzione del Consorzio di gestione del Parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1].
3. [Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 40 del 1992 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all’approvazione dello statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell’Ente di gestione]
4. [Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992, fatto salvo quanto specificato nella presente legge].».
35) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 6 - Attuazione del Parco.
1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione».
36) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 7 - Convenzioni.
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l’Ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l’organismo che ne cura la gestione, nonché gli eventuali incentivi mediante l’erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell’Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.».
37) iltesto dell’articolo 8 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 8 - Indennizzi.
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell’articolo 59 della legge regionale n. 6 del 2005. ».
38) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 9 - Vigilanza e sanzioni.
1. L’attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.».
39) il testo dell’articolo l’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 46 del 1995, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra, è il seguente:
«Art. 10 - Norme transitorie e finali.
1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del Parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall’attuale Consorzio.».
40) il testo dell’articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, è il seguente:
«Art. 3 - Misure di conservazione.
(omissis)
4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.
5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli enti gestori.».
41) il testo dell’articolo 3, commi 2 e 6, della legge regionale n. 7 del 2004; che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, è il seguente:
«Art. 3 - Misure di conservazione.
(omissis)
2. Per i siti della rete “Natura 2000” ricadenti all’interno delle aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall’ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l’ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l’intesa con gli altri enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell’area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall’Ente sotto la cui giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita l’intesa dell’altro Ente interessato.
(omissis)
6. L’ente gestore dell’area protetta adotta, qualora si renda necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate di cui al comma 1 nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione. »
42) il testo dell’articolo7 della legge regionale n. 7 del 2004, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, è il seguente:
«Art. 7 – Valutazione di incidenza in aree protette.
1. Qualora il sito della rete “Natura 2000” ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 è effettuata dal soggetto competente, tenuto conto del parere dell’ente gestore dell’area protetta.
2. Qualora il sito della rete “Natura 2000” ricada in area protetta, la valutazione di incidenza di cui all’articolo 6 è effettuata dall’ente gestore dell’area protetta.
3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all’area protetta e siano relativi ad un sito della rete “Natura 2000” ricadente parzialmente nell’area protetta, l’ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.».
43) il testo dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 3 - Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
(omissis)
4. Il sistema regionale si articola per ambiti territoriali provinciali alla cui organizzazione e coordinamento provvedono le Province, nel quadro degli indirizzi e dei contenuti del Programma regionale di cui all’articolo 12.».
44) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 8 - Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale.
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, di quelle previste al titolo I della legge regionale n. 7 del 2004, nonché della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è istituito il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale a cui è demandato il rilascio del parere previsto dall’articolo 13, comma 2, e la formulazione di proposte per iniziative e provvedimenti riguardanti il monitoraggio, la promozione ed il coordinamento del quadro conoscitivo, della ricerca e sperimentazione sul patrimonio ambiente naturale regionale.
2. Il Comitato, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
a) dall’Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da dieci esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale, prescelti su indicazione delle Istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, delle organizzazioni sindacali e degli altri settori produttivi;
c) da quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici regionali o di Istituti ed Aziende dipendenti.
3. Il funzionamento del Comitato è assicurato da apposito regolamento interno.
4. Le Province, in attuazione del disposto della presente legge relativo all’esercizio delle competenze attribuite, si possono dotare di analoghi organismi consultivi per assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alla formazione delle scelte nell’ambito territoriale di competenza del sistema provinciale.
5. L’Amministrazione regionale assicura il coordinamento tra l’attività del Comitato consultivo regionale di cui al presente articolo, quella dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi di cui all’articolo 21 e delle altre Aree protette.».
45) il testo dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 13 - Funzioni regionali.
(omissis)
4. Attraverso il riparto di cui al comma 3, lettera a), sono favorite le iniziative volte all’integrazione organizzativa e funzionale delle Aree protette con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza gestionale e migliorare l’efficacia delle loro azioni di conservazione e valorizzazione ambientale.».
46) il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 15 - Funzioni degli Enti di gestione dei parchi.
1. Gli Enti di gestione dei parchi regionali e dei parchi interregionali partecipano alla predisposizione del Programma regionale di cui all’articolo 12 secondo le forme, le modalità e i tempi stabiliti dalla Regione nelle linee-guida metodologiche, di cui all’articolo 13, comma 1, attraverso la presentazione di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale relativo al territorio di competenza e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione dell’area protetta;
c) le proposte di eventuali modifiche territoriali dell’area protetta;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 partecipano all’attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, pianificatorie e programmatorie previste dalla presente legge.».
47) il testo dell’articolo 18, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 18 - Ente di gestione.
1. La Giunta regionale approva l’atto di costituzione dell’Ente di gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge. Qualora più Province siano interessate, la proposta è formulata d’intesa fra le stesse.
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche Province, Comunità montane e Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del proprio territorio.
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Qualora più Province siano interessate la proposta di statuto è formulata d’intesa tra le stesse.
4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la sua composizione, la composizione ed i poteri dell’organo di revisione.
5. L’Ente di gestione provvede all’attuazione delle finalità contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed all’applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma regionale.
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi territori limitrofi o appartenenti ad un’area ambientalmente omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, può essere affidata ad un unico Ente Parco all’uopo costituito.».
48) il testo dell’articolo 19 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 19 - Organi del Consorzio.
1. Costituiscono organi del Consorzio:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di revisione.
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le procedure previste dallo statuto del Consorzio medesimo.».
49) il testo dell’articolo 20, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 20 - Attività consultiva.
1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta, composta secondo le modalità stabilite dallo statuto del Consorzio e rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale e degli enti maggiormente rappresentativi e interessati all’attività del Parco.
2. La Consulta è chiamata altresì ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a) la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
c) la proposta di regolamento del Parco;
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
e) la proposta di accordo agro-ambientale;
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.
4. L’Ente di gestione del Parco in presenza dell’accordo agro-ambientale di cui all’articolo 33 si avvale per la sua attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza degli agricoltori operanti nel Parco con le modalità previste dallo statuto del Consorzio.».
50) il testo dell’articolo 21, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico.
1. Il Comitato tecnico-scientifico è un organismo consultivo con funzioni propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli Parchi; la sua composizione è stabilita dallo statuto del Consorzio; i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte degli organi del Consorzio né di altri organi di sua emanazione.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
b) il regolamento del Parco e le sue modifiche;
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all’articolo 27;
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.
3. Lo statuto del Consorzio può individuare ulteriori atti da sottoporre al parere del Comitato.
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le modalità previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico Comitato tecnico-scientifico.
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.».
51) il testo dell’articolo 22, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 22 - Personale del Consorzio.
1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.».
52) il testo dell’articolo 23, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 23 - Direttore.
1. Il Direttore è nominato previa procedura selettiva rivolta a figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per il personale degli Enti locali ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio e del personale dipendente; lo statuto del Consorzio definisce i compiti specifici del Direttore.».
53) il testo dell’articolo 32, commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 32 - Regolamento.
(omissis)
2. L’Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i portatori d’interesse qualificato, elabora il regolamento e lo trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in ordine alla coerenza del regolamento con il Programma regionale e con la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali, procede all’approvazione del regolamento, motivando le eventuali modifiche.
(omissis)
5. Quando il Parco interessa il territorio di più Province il regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l’intesa con le altre Province.».
54 ) il testo dell’articolo 34, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco.
1. Nell’ambito delle finalità istitutive del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle modalità attuative individuate dal regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all’articolo 12, l’Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori d’interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione dell’Ente.
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce tra l’altro:
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la localizzazione;
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo, scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e più in generale di tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti;
c) le previsioni di spesa per l’attuazione del programma e le priorità degli interventi previsti, nonché la provenienza delle relative risorse finanziarie;
d) i criteri e le modalità per la selezione, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel regolamento;
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio naturale del Parco stesso.
3. Per l’attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l’Ente di gestione può prevedere la stipula di intese e convenzioni con soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
4. Il Programma triennale è adottato dall’Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale.».
55) il testo dell’articolo 40, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 40 - Nulla-osta.
(omissis)
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un’intesa con il Comune interessato per l’esercizio delle funzioni dall’Ente di gestione del Parco.».
56) il testo dell’articolo 49 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 49 - Nulla-osta
(omissis)
2. Previa intesa con il Comune interessato, il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica.».
57) il testo dell’articolo 51 comma 6, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 51 - Gestione e pianificazione.
(omissis)
6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.»..
58) il testo dell’articolo 54 comma 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 54 - Gestione e pianificazione.
(omissis)
5. I soggetti gestori delle Aree di riequilibrio ecologico possono avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.».
59) il testo dell’articolo 55 commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 55 - Sorveglianza territoriale.
(omissis)
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza..».
60) il testo dell’articolo 61 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette.
(omissis)
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi promossi e realizzati congiuntamente da più Aree protette appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario generale e i criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 12.».
61) il testo dell’articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 16 - Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane.
1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee-guida di cui all’articolo 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all’attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l’integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l’obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l’attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell’artigianato.».
62) il testo dell’articolo 46, commi 5 e 6, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 46 - Regolamento della Riserva.
(omissis)
5. L’Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto, sentiti gli Enti locali e i portatori d’interessi qualificati elabora il regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia può procedere all’approvazione.
6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di più Province il regolamento è approvato dalla Provincia maggiormente interessata per territorio, acquisita l’intesa con le altre Province.».
63) il testo dell’articolo 47 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 47 -Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva.
1. Nell’ambito delle previsioni della delibera istitutiva della Riserva e in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all’articolo 12, l’Ente di gestione predispone il Programma triennale di tutela e di valorizzazione, che può essere articolato in programmi attuativi annuali.
2. Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione in particolare prevede:
a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell’ambiente naturale;
b) l’individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell’arco di validità temporale del programma stesso;
c) l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del programma;
d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.
3. Il Programma triennale è adottato dall’Ente di gestione della Riserva e approvato dalla Provincia sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.».
64) il testo dell’articolo 50 comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 50 - Istituzione.
(omissis)
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d’intesa tra loro alla sua istituzione; l’intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.».
65) il testo dell’articolo 53, commi 2 e 5, della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, è il seguente:
«Art. 53 - Istituzione
(omissis)
2. Nel caso in cui l’Area di riequilibrio ecologico interessi il territorio di più Province le stesse provvedono d’intesa tra di loro alla sua istituzione; l’intesa è promossa dalla Provincia maggiormente interessata territorialmente.
(omissis)
5. Le Province provvedono all’istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico già previste dagli strumenti urbanistici comunali su proposta dei Comuni e in conformità al Programma regionale di cui all’articolo 12..».
66) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola, è il seguente:
«Art. 2 – Strumenti di pianificazione.
1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 28, 30 e 31 della legge regionale n. 6 del 2005.
67) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola, è il seguente:
«Art. 3 - Strumenti di attuazione.
1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi degli articoli 27, 32 e 34 della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.».
68) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola, è il seguente:
«Art. 4 - Ente di gestione.
1. L’Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra le Province di Ravenna e Bologna, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le Comunità montane dell’Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.
2. La Giunta regionale approva l’atto di costituzione dell’Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Ravenna, d’intesa con la Provincia di Bologna e con gli altri Enti di cui al comma 1. La proposta è formulata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l’attività dell’Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del 2005.».
69) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola, è il seguente:
«Art. 7 - Sorveglianza territoriale e sanzioni.
1. L’attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.».
70) il testo dell’articolo 8, commi 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 2005, che concerne Istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola, è il seguente:
«Art. 8 - Norme transitorie e finali.
(omissis)
2. L’individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio previste all’articolo 17, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 6 del 2005 è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all’articolo 64 della legge sopra citata. Con lo stesso Programma, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, possono essere modificate la perimetrazione e la zonizzazione del Parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all’articolo 1, comma 4, la Giunta regionale convoca una Conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) territorialmente interessate nonché le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale.».
71) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia, è il seguente:
«Art. 2 - Strumenti di pianificazione e di attuazione.
1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato ai sensi delle relative disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).
2. In particolare, costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.».
72) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia, è il seguente:
«Art. 3 - Ente di gestione.
1. L’Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Piacenza, i Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.
2. La Giunta regionale approva l’atto di costituzione dell’Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Piacenza.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l’attività dell’Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale n. 6 del 2005.».
73) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2009, che concerne Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia, è il seguente:
«Art. 8 - Sorveglianza territoriale e sanzioni.
1. L’attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.».
NOTA ALL’ART. 39
Comma 1
1) il testo dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della spesa da eseguire.».
NOTA ALL’ART. 40
Comma 1
1) per il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, che concerne Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, vedi nota 1) all’art. 3.