n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Indirizzi per la predisposizione dei piani di riprogrammazione dei servizi di TPL autofiloviario regionali. L. 228/2012 art. 1 comma 301

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

 delibera:

per le motivazioni espresse in premessa

che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con il quale sono individuati gli indirizzi regionali volti alla definizione dei “Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL” in ciascun bacino provinciale;

2. di dare atto che il dirigente competente, con proprio atto, è autorizzato a precisare le eventuali ulteriori integrazioni in merito alla puntuale definizione degli obiettivi di efficientamento come richiesti dall’art.1 del DPCM e descritti nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che gli Enti locali e le Agenzie locali per la mobilità, sulla base delle funzioni loro conferite a norma della L.R. 30/98 e s.m.i., dovranno predisporre il “Piano di riprogrammazione dei servizi autofiloviari” come richiesto dalle normative e secondo gli indirizzi indicati nell’Allegato 1;

4. di stabilire che, in considerazione e a completamento delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, la quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari riprogrammata a seguito del “Piano di riprogrammazione”, possa prevedere riduzioni complessive pari al 5% al lordo di quanto già indicato con il proprio provvedimento 802/11, tenuto conto di uno scostamento annuale in riduzione che non superi l’ulteriore 0,5% del monte complessivo rimodulato come previsto dalla propria deliberazione 126/11;

5. di stabilire altresì che nel caso sia registrata nel singolo bacino provinciale una riduzione complessiva di servizi minimi superiore alla percentuale indicata al precedente punto 4., si procederà ad una proporzionale riduzione o recupero dei contributi per i servizi minimi, che costituiranno ulteriore disponibilità finanziaria da destinare alle finalità di cui all’art. 33 comma 1 della L.R. 30/98;

6. di determinare che le Agenzie locali per la mobilità dovranno inviare al competente servizio regionale in triplice copia, entro il 30 settembre 2013:

  • i provvedimenti di approvazione del Piano, condivisi e adottati dagli Enti locali competenti in ciascun bacino;
  • i dati istruttori a supporto della riprogrammazione dei servizi di Tpl;
  • una relazione di accompagnamento che sintetizza gli interventi di rimodulazione effettuati sui servizi con la specificazione della stima sugli effetti derivanti in termini economici, gestionali e tecnici come meglio specificato nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

7. di dare atto che la mancata trasmissione della documentazione descritta al precedente punto 6., anche da parte di uno solo degli Enti competenti, comporterà la mancata assegnazione del 10% del Fondo in capo alla Regione che, a sua volta, procederà in egual misura alla riduzione dei contributi sui servizi minimi nei confronti di tutti gli obbligati;

8. di stabilire che i “Piani di riprogrammazione dei servizi di bacino” dovranno essere attuati a decorrere dall’orario invernale 2013;

9. di dare atto che a seguito del “Piano di riprogrammazione” i contratti di servizio già stipulati con le aziende di trasporto, “sono oggetto di revisione”, ai sensi del comma 4 dell’art. 16 bis come sostituito dall’art. 1 comma 301 della Legge 228/12;

10. di ribadire che gli Enti Locali e le loro Agenzie sono chiamati ad intervenire, in ragione della corresponsabilità complessiva del sistema, all’utilizzo della leva tariffaria attuando gli indirizzi già individuati con propria DGR 2055/10 relativamente al raggiungimento della tariffa obiettivo “Mi Muovo”, e alla possibile introduzione di modalità flessibili quali il “borsellino elettronico” sulla card Mi Muovo per una maggiore accessibilità al TPL locale, alla riprogrammazione e rimodulazione dei servizi per un aumento dei passeggeri trasportati e al miglioramento del rapporto ricavi/costi;

11. di dare atto altresì che con propri successivi provvedimenti saranno approvati:

  • il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto ferroviario regionale;
  • il Piano regionale di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico con presa d’atto delle riprogrammazioni dei servizi autofiloviari effettuati nei diversi bacini;

12. di dare atto che la Regione, dal 2014, a norma dell’art.1 comma 301 della L. 228/12 deve assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione secondo i criteri stabiliti dal DPCM per il completo accesso al Fondo, come meglio specificato in premessa;

13. di precisare che dal 2014, nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del DPCM, la Regione procederà all’applicazione delle penalità evidenziate all’art. 3 del DPCM medesimo sulla base:

  • della ripartizione modale dei servizi (ferro e gomma);
  • della rimodulazione proporzionale delle risorse in quota parte sui bacini inadempienti e prevedendo al contempo una compartecipazione alla penalità da parte dei restanti bacini;

14. di dare atto altresì che con successivo proprio provvedimento si procederà, negli importi già definiti con propria deliberazione 264/13:

  • a concedere e assumere l’impegno di spesa relativo agli acconti mensili sui servizi minimi di agosto e settembre 2013, autorizzando il Responsabile del competente Servizio regionale a liquidare tali contributi;
  • ad autorizzare il Responsabile del competente Servizio regionale a concedere, assumere gli impegni di spesa e liquidare gli acconti relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2013, previa verifica del rispetto delle tempistiche e degli adempimenti richiesti con il presente atto;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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