n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia d'impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 e dal DLgs 128/2010 – Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (combustione di biomasse) presso il termovalorizzatore di rifiuti non pericolosi ubicato in Via Grigioni 19 a Forlì, presentato dalla Ditta HERAmbiente S.p.A.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (combustione di biomasse) presso il termovalorizzatore di rifiuti non pericolosi ubicato in Via Grigioni 19 a Forlì, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 17/8/2011, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa. 

Il progetto è stato presentato dalla Ditta HERAmbiente S.p.A., avente sede legale a Bologna, in Via Carlo Berti Pichat n. 2/4. 

Il progetto, che costituisce la modifica di un impianto già esistente appartenente alla categoria indicata alla lettera n) dell’Allegato III alla Parte II del DLgs. 152/06 e s.m.i. e alla categoria A.2.3. degli allegati della L.R. 9/99 e s.m.i. (così come integrata dal predetto decreto 152/06), è assoggettato a procedura di verifica (screening) in quanto ricade nella tipologia di cui al punto 8. lett. t) “ Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)” dell’Allegato IV alla Parte II del DLgs. 152/06 e s.m.i. 

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena. 

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 123014 /3del 10/1/2012, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’–CESENA

 (omissis)

delibera:

a) di ritenere che il progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (combustione di biomasse) presso il termovalorizzatore di rifiuti non pericolosi ubicato in Via Grigioni 19 a Forlì, in ragione di quanto valutato nella parte narrativa e puntualmente specificato nel paragrafo relativo agli aspetti di carattere programmatico, non sia conforme alla vigente pianificazione provinciale in materia di gestione rifiuti, e di disporne pertanto il rigetto, posto che la conformità alla pianificazione vigente è condizione indispensabile per la realizzazione del progetto medesimo; 

b) di ritenere che, stante l’esame istruttorio e l’interlocuzione procedimentale comunque compiutamente svolta, ove fosse stata superabile la precondizione indicata al precedente punto a), il progetto presentato sarebbe stato in ogni caso da assoggettare ad ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell’art. 20 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione dell’impossibilità di valutare compiutamente la significatività e negatività dei possibili impatti ambientali a causa della non esaustività dello studio e delle analisi presentate dal proponente, come evidenziato nella premessa narrativa del presente atto. In tale caso, nell’ambito della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sarebbe stato necessario ricomprendere, così come espressamente previsto al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 7/04, la Valutazione di Incidenza sui Siti della Rete Natura 2000 interessati dai possibili impatti indotti sugli stessi dalla realizzazione del progetto, anche se lo stesso si colloca esternamente rispetto a tali aree tutelate; 

c) di decidere sulle osservazioni pervenute conformemente a quanto specificato al punto “Controdeduzioni nel merito delle osservazioni presentate” della premessa narrativa, che è qui richiamata come parte integrante e sostanziale; 

d) di non accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, le osservazioni della Ditta HERAmbiente S.p.A. (acquisite al prot. Prov. n. 122544 del 28/12/2011) in risposta alla comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. inviata con nota prot. n. 120495/2011;

e) di dare atto che la Ditta HERAmbiente S.p.A.dovrà provvedere a comunicare al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì – Cesena il valore complessivo del progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (combustione di biomasse) presso il termovalorizzatore di rifiuti non pericolosi ubicato in Via Grigioni 19 a Forlì, presentato dalla Ditta HERAmbiente S.p.A.., entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento di copia conforme all’originale del presente atto; 

f) di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale sia di quantificare, sulla base del valore dell’intervento comunicato dalla Ditta Proponente nei termini indicati al precedente punto e) e in applicazione dei criteri esplicitati in parte narrativa del presente atto, le spese istruttorie di spettanza provinciale, sia di richiederne il pagamento alla Ditta HERAmbiente S.p.A.; 

g) di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta HERAmbiente S.p.A.; 

h) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione; 

j) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza; 

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

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