n.113 del 20.07.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedura di VIA - L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (Titolo III), come integrata ai sensi del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs. 4/08. Comunicazione della decisione relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Polesine 1” di potenza pari a 2323 kWp in comune di Polesine Parmense (PR). Proponente Polesine Energy 1 Srl
L’Autorità competente Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Polesine 1” di potenza pari a 2323 kWp, in comune di Polesine Parmense.
Il progetto è presentato da: Polesine Energy 1 srl.
Il progetto è localizzato: in comune di Polesine Parmense.
Il progetto interessa il territorio del comune di Polesine Parmense e della provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, l’Autorità competente Provincia di Parma con determinazione del Dirigente n. 1813 del 27/6/2011 ha assunto la seguente decisione:
- sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, che la Valutazione di Impatto Ambientale è, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale. Ciò a condizione e nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati presentati, così come integrati, e nell’ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
1. In merito alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si consiglia l’esecuzione di saggi preliminari da effettuarsi alla presenza di personale specializzato, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, il Proponente è in ogni caso tenuto ad avvisare con un anticipo di almeno 20 giorni dall’inizio dei lavori, il dipendente del Museo di Parma, che predisporrà i controlli del caso. Si ricorda il disposto dell’art. 90 del DLgs 42/04 e s.m.i.;
2. cabine BT/mt: la distanza minima da rispettarsi tra aree a permanenza prolungata (maggiore o uguale alle quattro ore) e qualsiasi parete esterna della cabina deve essere di m 2.00 per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità statale per il campo magnetico;
3. Il richiedente si impegni a modificare il progetto nel caso in cui all’atto della costruzione dello stesso fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinchè vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave;
4. L’impianto dovrà essere realizzato in conformità a quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968 n, 186 e dal DM 22/1/2008, n. 37;
5. gli impianti dovranno essere conformi a quanto indicato dalle specifiche Norme UNI-CEI con particolare riferimento alle norme CEI EN 62305-2 e CEI EN 61173;
6. per le operazioni di pulizia e manutenzione, dovrà essere posta particolare attenzione all’individuazione di tutti gli eventi che possono causare pericolo o rischio per gli addetti;
7. In merito alla valutazione di incidenza, si recepiscono come prescrittive le misure di mitigazione delle “Linee guida” approvate con DGP n. 259/2010 e le misure contenute nello Studio di incidenza e s.m.i.,relative alla fase di esercizio e di realizzazione. In particolare si sottolinea, oltre al carattere prescrittivo, l’importanza di:
a) realizzare un monitoraggio avifaunistico delle specie target previste dal Progetto LIFE “Pianura Parmense” (Averla cenerina e Falco cuculo) al fine di verificare gli eventuali impatti sulle rispettive popolazioni in seguito alla realizzazione degli impianti fotovoltaici in progetto. Il monitoraggio dovrà essere effettuato da professionisti esperti, secondo protocolli riconosciuti dalla letteratura scientifica del settore e per una durata significativamente adeguata all’obiettivo del monitoraggio. I dati ottenuti con le relative conclusioni, dovranno essere trasmessi al Servizio Ambiente, Parchi e Protezione civile,
b) mantenere a prato stabile e ad erba medica le aree in proprietà limitrofe all’area di intervento per tutto il ciclo di vita degli impianti fotovoltaici in progetto, salvo una periodica rotazione colturale (ad esclusione del mais) per mantenere e salvaguardare le caratteristiche fisiche e biologiche del suolo, come riportato nell’ all.1 Tav. Mitigazioni, allegato alla Scheda tecnica;
8. si prescrive che si dovrà presentare comunicazione di attivazione dell’impianto presso l’Ufficio delle Dogane (art.53-bis del DLgs 504/95 e s.m.i.), considerato che non esistono utenze direttamente alimentate dall’impianto. Resta fermo che, nel caso di utenze proprie direttamente alimentate dall’impianto, anche se costituite solo dai servizi ausiliari di centrale (uso proprio), è necessario presentare all’Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell’inizio di attività dell’impianto (art. 53 del DLgs 26/10/1995, n. 504 e s.m.i.) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio;
9. In merito alla realizzazione della linea elettrica di connessione, essendo il tracciato particolarmente lungo, e attraversando una zona dove sono numerosi i ritrovamenti di materiali archeologici, gli scavi dovranno essere eseguiti alla presenza di archeologi, sotto la direzione scientifica degli uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici e senza alcuna rivalsa verso la stessa. Si precisa che ritrovamenti d’interesse archeologico potrebbero portare a modifiche progettuali;
10. Si prescrive che nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ad impianti fissi,vengano osservate le disposizioni di cui all’art. 58 del DPR e 11/7/21980, n. 753 e le ulteriori disposizioni in materia impartite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;
11. si prescrive che vengano rispettati i limiti di distanza, che devono essere osservati per il rispetto dell’obiettivo di qualità statale di induzione magnetica;
12. deve essere garantito in qualsiasi momento il rispetto dell’obiettivo di qualità di cui al decreto 29 maggio 2008, approvazione metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti;
13. devono essere rispettate le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati da ARPA;
14. qualora l’area all’interno della quale è prevista la collocazione della cabina possa prevedere stazionamenti di persone all’aperto per tempi non inferiori alle quattro ore, quali quelli in parchi e giardini pubblici o in aree private di uso collettivo, lo spazio definito dal perimetro compreso entro tale limite di distanza intorno alla cabina venga escluso dall’area eventualmente classificata come verde pubblico e delimitato, anche utilizzando barriere verdi, al fine di impedire accessi non autorizzati;
15. Si prescrivere di escludere per il controllo della crescita della vegetazione e per l’eventuale pulizia dei pannelli l’uso di sostanze chimiche;
16. La sistemazione a verde dovrà rispettare quanto proposto e dalle linee guida provinciali, in particolare le siepi dovranno essere realizzate con esemplari di 1,50 metri a seconda delle specie e della disponibilità dei vivai;
17. In merito alla viabilità utilizzata per l’accesso al cantiere nel Comune di Polesine Parmense, eventuali danni al sedime stradale dovranno essere ripristinati, come da dichiarazione del Comune di Polesine Parmense;
18. I lavori per la realizzazione degli scavi nel comune di Polesine Parmense, per una lunghezza di 470 m lungo Strada Casella a partire dall’intersezione con Strada di Frescarolo dovranno essere eseguiti, come da Autorizzazione del Comune di Polesine Parmense del 7 maggio 2011:
a) con scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici leggeri di piccola dimensione e gommati, compreso eventuale carico e trasporto dei materiali eccedenti e non riutilizzabili alle pubbliche discariche;
b) riempimento dello scavo con materiale di risulta dello scavo ben costipato;
c) dovrà essere predisposta la regolare segnaletica verticale;
d) dovrà essere comunicato, almeno 10 giorni prima, l’inizio dei lavori per permettere l’eventuale assunzione dell’ordinanza di chiusura della strada oggetto dello scavo.
19. tutte le distanze della linea elettrica dovranno essere mantenute a minimo 5,00 m dal ciglio del canale, fatto salvo un tratto di parallelismo (indicato nelle planimetrie depositate) di lunghezza di circa 350 m con una canaletta di dorsale che viene concessa in deroga ad una distanza di 4.00 m, con l’impegno allo spostamento a distanza idonea di 5,00 m o maggiore per eventuali interventi di manutenzione straordinaria sulla canaletta stessa, come da dichiarazione del Consorzio della Bonifica Parmense;
20. In merito agli attraversamenti della linea elettrica, come da progetto, dovranno essere tutti sotterranei e realizzati mediante trivellazione e non a cielo aperto, e ad una profondità minima di posa di 1,50 m misurata dal fondo attuale del canale. come da dichiarazione del Consorzio della Bonifica Parmense;
21. la realizzazione della strada di accesso all’impianto fotovoltaico da realizzarsi nella fascia compresa tra 0 e 10 m dal ciglio canale, dovrà essere oggetto di apposita concessione onerosa. La recinzione dell’impianto dovrà essere realizzata a distanza non inferiore a ml 10,00 dal ciglio canale, come da dichiarazione del Consorzio della Bonifica Parmense;
22. In merito alla realizzazione della linea elettrica di connessione, come da dichiarazione del Comune di Busseto, si prescrive che:
a) l’inizio dei lavori dell’elettrodotto di connessione su strada Comunale, (già autorizzati con la suddetta delibera), è subordinato al perfezionamento dell’atto di costituzione della servitù di elettrodotto, che comprenderà le modalità di ripristino della sede stradale;
b) l’inizio dei lavori della cabina di sezionamento è subordinato al rilascio del Permesso di Costruire in deroga da parte del Comune di Busseto previa acquisizione in sede di Conferenza dei Servizi dei pareri espressi dagli Enti competenti.
23. di prendere atto della concessione rilasciata da codesta Amm. Prov.le Servizio Viabilità con nota 38426 del 27/5/2011 e di confermare le medesime prescrizioni in essa contenute;
24. che siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia per le interferenze con impianti di comunicazioni elettroniche, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Polesine Energy 1 srl con nota prot. n. 9315 del 22/6/2011 e tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.
- ai sensi del comma 6, art. 26 del DLgs 152/06 e smi il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di trasmettere il seguente atto alla ditta Polesine Energy 1 srl e in copia a tutti gli Enti convocati in Conferenza dei Servizi;
- di pubblicare la presente Determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i;
- di informare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel BUR e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione nel BUR