n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 27 e 31 - Caseificio Eva Società Agricola Cooperativa - Domande 19.11.2015 di rinnovo e variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso promiscuo agricolo, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Eia. Concessione di derivazione. Proc PRPPA0780. SINADOC 13874

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda CASEIFICIO EVA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, con sede in Parma (PR), via Eia n. 70, pec evasca@pec.it, c.f. 00578800344, il rinnovo e la variante sostanziale per aumento volumi di prelievo la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PROC PRPPA0780, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 32;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Eia, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 11, mapp. n. 169; coordinate UTM RER x: 599.755, Y: 4.965.352;

– destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo;

– portata massima di esercizio pari a l/s 3;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 18264;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2030;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-5040 del 11/10/2021 (omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31.12.2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina