n.139 del 08.05.2024 periodico (Parte Seconda)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, Legge regionale 20 aprile 2018, n. 4. Procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) per il progetto di coltivazione e di sistemazione della cava Caprile Decima per il recupero dei volumi residui. Proponente Cantoniera Cavallara S.r.l.

IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di non assoggettare, per le motivazioni espresse in premessa, alla valutazione di impatto ambientale, il piano di coltivazione con relativo progetto di sistemazion e per il recupero dei volumi residui della cava Caprile Decima, presentato dalla Cantoniera Cavallara s.r.l. c.f./p.iva 01340310380 con sede legale in via Ostellato, 9/A – 44027 Fiscaglia, a corredo della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, acquisita al prot. comunale n. 19230 del 11 ottobre 2023; 

2. di confermare, in conseguenza del punto 1), l’esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, concluso con deliberazione d e lla Giunta comunale n. 47 del 2012;

3. di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al successivo punto 10 ) sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

4. di precisare che il progetto deve essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio preliminare ambientale – relazione di screening;

5. di dare atto che il presente provvedimento è riferito alla documentazione acquisita al prot. comunale n. 19230 del 11 ottobre 2023;

6. di trasmettere il presente provvedimento al procuratore speciale della società richiedente, all’Arpae di Ferrara, all’AUSL di Ferrara, al Consorzio di bonifica della pianura di Ferrara, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – D istretto Reno – u fficio territoriale Ferrara, alla Provincia di Ferrara, Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica;

7. di disporre, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2018, la pubblicazione per estratto del presente provvedimento, sul bollettino ufficiale telematico regionale;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune di Codigoro per quindici (15) giorni consecutivi;

9. d i precisare che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna entro 60 giorni dalla data di notifica, o in alternativa, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni da quando si ha avuto piena conoscenza dell’atto;

1 0. di confermare le prescrizioni stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 47 del 2012, che la società richiedente deve osservare nell’esercizio dell’attività estrattiva di cui ha chiesto l’autorizzazione e di seguito indicat e:

  • in tutti i casi di realizzazione di piezometri (non quindi pozzi ad uso derivativo di acqua), il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 prevede che, in caso di perforazioni finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, escluse le perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, la ditta deve presentare una comunicazione corredata da:

    • relazione tecnica generale;

    • progetto di massima delle perforazioni da realizzare;

    • cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale);

  • analoga comunicazione deve essere inviata all'ISPRA sede di v ia Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma su apposita modulistica, reperibile sul relativo sito qualora la profondità delle opere superi i 30 metri;

  • g li interventi, eventualmente progettati, di chiusura di piezometri esistenti sono stabiliti dall'art icolo 35 del citato regolamento regionale, per cui la perforazione, al cessare dell'utilizzo, deve essere dotata di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario;

  • va garantita l’ estrazione di eventuali manufatti di emungimento (pompa, colonna di emungimento e accessori);

  • eventuali ostruzioni devono essere eliminate e l'eventuale camicia deve essere rimossa o forata per assicurare anche il riempimento di ogni cavità tra camicia e terreno;

  • va riempito il pozzo con materiale impermeabile mediante iniezione dal fondo;

  • è d’obbligo la realizzazione di uno strato di almeno 2 metri di argilla nel tratto superiore del pozzo fino a piano campagna;

  • qualsiasi prelievo di acqua sotterranea è oggetto d i apposita domanda di concessione ai sensi del regolamento regionale n. 41 del 2001;

  • n el caso di destinazione finale dell'area ad invaso permanente in comunicazione con la falda dovrà essere chiesta apposita autorizzazione al Comune ai sensi della D.C.R. n. 3109 del 1990 per i bacini di accumulo di competenza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto, altresì, che l'opera è soggetta a deposito sismico ai sensi della DGR 687/2011 prima dell'inizio dei lavori (per il superamento limiti dimensionali di cui al punto A.2.2., "Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra minore di 2 m e volume minore di 5.000 metri cubi");

  • è dovuto il rispetto della distanza di sicurezza non inferiore a m 50, con deroga autorizzabile dalla regione a m 20 tra le condotte idriche esistenti e la zona di estrazione;

  • le opere di progetto non devono impedi re la funzionalità delle linee di scolo e/o irrigue a servizio dei fondi adiacenti allo scopo di preservare il buon funzionamento del reticolo privato di scolo e/o irriguo;

  • va garantita l’efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti l’area di cava attraverso manutenzione periodica dei fossi di guardia;

  • va eseguito lo scavo con tecniche che non preved o no in alcun modo l’emungimento né l’allontanamento dell’acqua di falda dalla cava;

  • vanno evitati i rischi di contaminazione da sostanze tossiche provenienti dal dilavamento dei terreni delle aree agricole circostanti o di superfici eventualmente contaminate da cause accidentali;

  • vanno adottate di tutte le misure idonee ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli;

  • durante l’attività di cava e per almeno tre anni s uccessivi alla cessazione dell’attività, dovrà essere eseguito il monitoraggio semestrale delle caratteristiche quali-quantitative delle acque di falda e del bacino di cava (in particolare piezometria, pH, temperatura, conducibilità, metalli, composti inorganici), in continuità con il monitoraggio esistente;

  • nel caso di contaminazione delle acque e nel caso di mancata adozione di misure idonee ad evitare sversamenti accidentali di carburante/oli nelle acque, bisogna pr ocedere al monitoraggio d ei parametri organici;

  • relativamente alle acque di lago di cava, in presenza di più bacini non collegati tra loro, va effettuato un prelievo per ognuno di essi;

  • i risultati del monitoraggio per le acque sotterranee e di lago v a nno trasmessi tempestivamente ad ogni campagna semestrale al Comune di Codigoro, alla Provincia di Ferrara e conservati presso la Ditta a disposizione degli Organi di controllo;

  • il monitoraggio deve essere eseguito secondo le specifiche tecniche operative e modulistiche riportate nei successivi punti, in continuità con le indagini del gennaio 2012:

    1. i rapporti di prova devono contenere le seguenti informazioni:

      • data prelievo;

      • soggetto che esegue il prelievo;

      • tipologia campione/matrice e codice di identificazione del punto di prelievo;

      • luogo del prelievo;

      • nome del cliente;

      • data inizio e fine delle analisi;

      • elenco dei parametri ricercati, per ognuno dei quali va indicato: il valore della concentrazione rilevata, l’unità di misura, il metodo analitico utilizzato dal laboratorio, il limite di quantificazione del metodo, i limiti normativi di riferimento;

    2. si richiede un verbale di campionamento per ogni campione, contenente almeno le seguenti informazioni:

    3. per ogni piezometro utilizzato vanno riportate le caratteristiche costruttive, quali la tipologia, la profondità, il diametro, la finestratura, etc.; l’ubicazione dei piezometri va georeferenziata su idonea cartografia;

    4. le campagne di misura vanno accompagnate da una descrizione delle tecniche e condizioni operative di campionamento seguite (es. spurgo dei piezometri, bassa torbidità, etc.), e una descrizione della strumentazione;

    5. per quanto riguarda la matrice “rumore”, bisogna svolgere una valutazione acustica periodica (tenendo conto anche dell’analisi in frequenza -terzi d'ottava- delle sorgenti acustiche presenti in cantiere) che escluda la possibilità di un superamento del valore limite diurno d'immissione differenziale del rumore, ovvero individui le opere di mitigazione acustica da adottare, in caso di superamento del citato limite;

    6. c’è obbligo di osservare per l’escavazione dei terreni superficiali di copertura (“cappellaccio”), nelle successive fasi autorizzative, le disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

    7. c’è obbligo di gestione e smaltimento di eventuali rifiuti provenienti dall’attività di vagliatura, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    8. l’attività estrattiva può essere iniziata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione convenzionata di cui alla legge regionale n. 17del 1991 e di quella prevista dall’articolo 104 del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, di competenza dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – D istretto Reno – u fficio territoriale di Ferrara;

    9. a i sensi del comma 4 del l’ art icolo 10 della legge regionale n. 4 del 2018, la società richiedente deve conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra;

    10. le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

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