n.199 del 02.10.2012 (Parte Seconda)

Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 1/6/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”

Visto il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Considerato che l’Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell’azione del Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, quale struttura preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 ed assegnate pro-quota alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

Considerato che nel “Programma CASA” di cui alla propria ordinanza n. 23/2012, è prevista la predisposizione di un programma “Alloggi ACER”, riguardante alloggi gestiti da ACER che trattandosi di proprietà pubblica hanno proprie regole di ammissibilità e intensità di finanziamento e di definizione delle priorità di intervento;

Considerato che gli eventi sismici dei 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con esiti classificati B, C e E;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni significativi, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell’agibilità;

Considerato che a seguito degli eventi sismici, ingenti danni sono stati registrati anche sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica e da una ricognizione effettuata dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto di ACER, risultano inagibili con esiti certificati Aedes “B”, “C”, “E”, “F”, oltre 1.000 unità abitative, corrispondenti a circa 3.000 alloggi,

Considerato che gli edifici classificati con esiti di inagibilità B, C sono 733 ed in molti casi sono già stati effettuati lavori di ripristino o saranno avviati a breve, mentre nel corso della verifica sono stati individuati 352 alloggi totalmente inagibili (classificati E), circa la metà hanno danni “lievi” (183), mentre 169 alloggi hanno un’entità del danno elevata e non è preventivabile un rientro degli assegnatari in tempi brevi.

Considerato che al momento della pubblicazione della presente ordinanza, le famiglie assegnatarie di alloggi ERP in edifici classificati E e quindi sgomberate, circa 70 nuclei sono ospitati in campi tenda o in strutture alberghiere, mentre circa 50 hanno trovato altra sistemazione (Nuovo Contributo di Autonoma Sistemazione o altro alloggio ERP).

Considerato inoltre che restano ancora numerosi edifici per i quali è stata segnalata la necessità di un’ulteriore verifica che potrebbe far aumentare i numeri sopra citati.

Richiamato il Protocollo d'intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012 del 27/6/2012;

Richiamata l’Ordinanza n. 46 del 24/9/2012 del Commissario delegato “Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;

Ritenuto, data la complessa articolazione degli interventi, di rinominare il suddetto programma “alloggi ACER” di cui all’ordinanza 23/2012 come “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica” e di articolarlo nelle seguenti misure:

a) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (classificati “B” e “C”).

b) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “LEGGERO”);

c) Riparazione e ripristino edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, già realizzati alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

d) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE”);

e) interventi di ripristino di alloggi che alla data di emanazione della presente ordinanza ancora non risultano classificati con scheda Aedes e che a seguito delle verifiche risulteranno classificati in classe di danno “B” o “C”.

f) acquisto di edifici e alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno l’abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici.

Ritenuto, che al fine di recuperare il maggior numero di alloggi per agevolare il rapido rientro dei nuclei familiari e non dover trovare loro sistemazioni temporanee alternative di lungo periodo, si debba dare attuazione con la presente ordinanza ai punti a), b), c), che prevedono complessivamente 99 interventi di riparazione e ripristino, e di dover rimandare a successivi provvedimenti l’attuazione dei punti d), e), ed f).

Informato il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall’Ordinanza 1 dell’8 giugno 2012.

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l’attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di stabilire che:

1. siano garantiti in tempi brevi sistemazioni stabili ai cittadini che hanno inagibili gli alloggi di edilizia residenza pubblica a loro assegnati nei territori interessati dal sisma;

2. sia data attuazione ad un intervento previsto nel “Programma CASA” di cui alla propria ordinanza n. 23/2012, denominato “Alloggi ACER”, riguardante alloggi gestiti da ACER che trattandosi di proprietà pubblica hanno proprie regole di ammissibilità e intensità di finanziamento e di definizione delle priorità di intervento;

3. venga approvato il “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica ”, richiamato in premessa come di seguito dettagliato e costituito dagli interventi di seguito descritti:

a) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (classificati “B” e “C”).

b) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “LEGGERO”);

c) Riparazione e ripristino edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, già realizzati alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

d) riparazione e ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inagibili (“E” e definibili con un livello di danno “PESANTE”);

e) interventi di ripristino di alloggi che alla data di emanazione della presente ordinanza ancora non risultano classificati con scheda Aedes e che a seguito delle verifiche risulteranno classificati in classe di danno “B” o “C”.

f) acquisto di edifici e alloggi a servizio dei nuclei familiari che hanno l’abitazione inagibile a seguito degli eventi sismici.

4. tale programma richieda più fasi successive di attuazione, la prima fase è necessaria per garantire tempestivamente il recupero del maggior numero di alloggi per far rientrare prima possibile il più alto numero di nuclei familiari al fine di non dover trovare loro sistemazioni temporanee alternative di lungo periodo e si sostanzia nell’attuazione dei punti a), b), c);

5. le fasi successive diano attuazione ai punti d), e), ed f), anche con provvedimenti di natura differente, e anche a valere su fondi diversi dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

6. per l’attuazione di questa prima fase del Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica i costi stimati per la realizzazione degli interventi prima descritti, pari complessivamente a 99 interventi di riparazione e ripristino, ammontino a:

7. l’allegato “Sintesi dei costi per provincia ” per le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

8. le tavole di “Riepilogo analitico degli interventi individuati ” suddivise le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e per classificazione del danno B, C, ed E definibili con un livello di danno LEGGERO sono depositati presso gli uffici della Struttura Commissariale;

9. per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale classificati B e C si fa riferimento a quanto definito al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, in analogia a quanto previsto al comma 1 dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 29 del 28/8/2012;

10. per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico classificati E e definibili con livello di danno LEGGERO si fa riferimento a quanto definito al punto 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 ed alle disposizioni tecniche che saranno contenute nell'ordinanza commissariale per “Interventi di riparazione e miglioramento sismico” / cosiddette inagibilità classificabili “E leggere” in corso di emanazione;

11. Beneficiari della presente ordinanza sono i Comuni proprietari degli edifici ed alloggi oggetto degli interventi o le ACER provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia in sostituzione dei Comuni proprietari che intendano avvalersi delle ACER così come previsto al successivo punto 12, ovvero direttamente le ACER se proprietarie degli edifici ed alloggi oggetto degli interventi;

12. i Comuni come previsto dalla Legge Regionale 24 dell’8 agosto 2001, art. 41, comma 2 e 2 bis. “… possono avvalersi dell'attività delle ACER anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività…” e attraverso la convenzione, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi ….”;

13. Le risorse verranno erogate secondo le seguenti modalità:

- il 40%, a titolo di anticipazione, a seguito della trasmissione della richiesta di trasferimento delle risorse, calcolate in base ai totali provinciali contenuti nell’allegato 1 e corredata dalle convenzioni di cui al precedente punto 12 nel caso i richiedenti siano le ACER provinciali, ovvero nel caso i richiedenti siano i Comuni, in base ai rispettivi importi dei singoli interventi contenuti nelle tavole di “Riepilogo analitico degli interventi individuati ” depositate presso gli uffici della Struttura Commissariale;;

- il 60% a saldo entro 20 giorni dalla presentazione rispettivamente da parte dei Comuni o delle ACER del quadro riepilogativo di spesa, per ciascun intervento, asseverato dal direttore dei lavori che attesti la raggiunta piena agibilità dell’edificio e/o dell’alloggio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei nuclei familiari assegnatari;

14. per l’importo complessivo di 15.066.760,91 Euro si faccia fronte a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

Tenuto conto di dover dare urgente attuazione alla procedura oggetto della presente ordinanza per garantire sistemazioni stabili ai cittadini che hanno inagibili le proprie abitazioni nei territori interessati dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della L.241/2000 n.340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 2 ottobre 2012 

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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