n.167 del 01.07.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Costruzione e esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 12.355,20 kWp e relative opere connesse, denominato 'Massa Lombarda 1' e 'Massa Lombarda 2'" localizzato nel comune di Massa Lombarda (RA), proposto da Chiron Energy SPV 49 S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “costruzione e esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 12.355,20 kWp e relative opere connesse, denominato ‘Massa Lombarda 1’ e ‘Massa Lombarda 2’” localizzato nel comune di Massa Lombarda (RA) proposto da Chiron Energy SPV 49 S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. l’opera di mitigazione a verde perimetrale dovrà essere messa a dimora prima dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico secondo il progetto proposto e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito in sede autorizzativa (definizione delle specie da utilizzare, piano di gestione incluse le modalità di irrigazione, definizione di dimensioni - altezza e larghezza - idonee a garantire la necessaria schermatura visuale dei pannelli fotovoltaici dalla la S.P. n. 117 “Palmiera”, onde evitare il rischio di abbagliamento sulla viabilità);

pertanto, prima della messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico, si dovrà inviare all’Unione dei comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE di Ravenna una relazione, corredata anche da documentazione fotografica, che attesti l'avvenuta esecuzione delle opere previste. Dopo i primi tre anni dalla piantumazione dovrà essere prodotta e trasmessa all’Unione dei comuni della Bassa Romagna una relazione, supportata da adeguata documentazione fotografica, che certifichi l'effettivo attecchimento di tutta la vegetazione prevista dal progetto del verde;

2. ad impianto a pieno regime, comunque entro 6 mesi dall’entrata in esercizio dello stesso, dovranno essere effettuati rilievi fonometrici presso i recettori R1, R2, R3 (parametro LAeq diurno e notturno). I dati, comprensivi di relazione, dovranno essere trasmessi ad ARPAE di Ravenna entro 30 giorni dalla conclusione dei rilievi;

3. al fine di valutare le variazioni microclimatiche indotte dall’impianto in virtù del potenziale effetto “isola di calore”, dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio, in conformità alle linee guida ARPAV ("Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT") e secondo quanto proposto dal progetto, Ante Operam (eseguita pre-cantiere da maggio a settembre) e Post Operam (per il medesimo intervallo, ad opera realizzata), con acquisizione dei dati almeno ogni mezz'ora con particolare riferimento ai parametri temperatura dell'aria, umidità relativa, velocità del vento e temperatura radiante (quest’ultima a impianto realizzato). A conclusione del monitoraggio post-operam, entro 60 giorni dal termine della prima campagna utile successiva all'entrata in esercizio dell’impianto, e comunque entro un termine massimo di 24 mesi dall'entrata in esercizio dell’impianto stesso, il proponente dovrà trasmettere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna gli esiti dei monitoraggi ante-operam e post-operam nonché un rapporto finale che permetta l’analisi e il confronto tra i dati elaborati a fine delle due campagne, in modo da permettere, per ogni punto di misura, di evidenziare eventuali mutamenti microclimatici, in particolare per quanto concerne il campo termico e le isole di calore;

4. al fine del corretto prosieguo del procedimento unico di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 190/2024 successivo al presente procedimento, dovranno essere presentati, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto, i seguenti elementi aggiornando di conseguenza il progetto:

a. un progetto di pianificazione dei flussi veicolari (mezzi pesanti oltre le 3,5 tonn) in adeguamento alle indicazioni fornite dalla Provincia di Ravenna - settore Viabilità nel proprio contributo, che preveda, per l’accesso all’area di intervento, l’utilizzo della strada comunale di Via Trebeghino a partire dall’innesto sulla S.P. 610 “Selice”, la successiva svolta a destra su via Argine San Paolo e a seguire svolta a destra sulla S.P. n. 117 Palmiera fino all’area in esame, mentre, per l’uscita dall'area di intervento, la svolta a sinistra (obbligatoria) sulla S.P. n. 117 “Palmiera” fino ad immettersi sulla S.P. n. 610 “Selice”;

b. il progetto definitivo della siepe di mitigazione nel rispetto delle dovute distanze dal confine stradale, per la porzione ubicata lungo il lato nord dell’area di intervento in fregio al tratto extraurbano della S.P. n. 117 “Palmiera”; resta inteso che il posizionamento di tale fascia verde, unitamente alla cabina di consegna di progetto, potrà variare in funzione dello stato di avanzamento del progetto di adeguamento della piattaforma stradale della S.P. n. 117 Palmiera, secondo quanto eventualmente richiesto dalla Provincia di Ravenna in tale sede;

c. relazione idraulica asseverata, redatta da un tecnico abilitato (ai sensi del decreto SG n. 98/2017 art. 4 comma 2), che attesti la compatibilità del progetto con le disposizioni del RUE intercomunale dell'Unione della Bassa Romagna/Comune di Massa Lombarda (artt. 2.8 e 2.9) e con la pianificazione di Bacino vigente in materia di rischio idraulico, e contestualmente dovrà essere aggiornato il progetto con gli adeguamenti eventualmente necessari. In particolare: dovrà essere verificata la compatibilità dell’intervento con i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) attualmente vigenti, con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI Po) adottato con Delibera CIP n.13/2025, nonché con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del fiume Po e con i relativi aggiornamenti delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni (delibera CIP n.10/2025 e Decreto n.4/2026). Ai sensi delle misure temporanee di salvaguardia di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11/2025, nelle verifiche di compatibilità dovrà essere applicata la disciplina più restrittiva tra quelle derivanti dai suddetti strumenti di pianificazione sovraordinata. Il piano di calpestio dell'intervento dovrà essere adeguato alla disciplina del rischio idraulico applicabile, anche eventualmente sulla base dei livelli di tirante idrico desumibili dalle mappe di pericolosità da alluvione rese disponibili dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza idraulica dell’intervento (persone ma anche beni). Resta inteso l’adeguamento del progetto alle eventuali nuove previsioni qualora, in fase autorizzativa o comunque prima del rilascio del titolo abilitativo, intervengano aggiornamenti della pianificazione di Bacino, delle mappe di pericolosità o nuove disposizioni normative in materia di rischio idraulico;

d. a tutela della risorsa idrica, dovranno essere incluse nel progetto e si dovrà relazionare in merito alle seguenti attività volte:

i. alla pulizia periodica dei moduli, finalizzate a mantenerne l'efficienza, con l’esclusivo impiego di acqua evitando l'uso di qualsiasi tipo di detergente;

ii.  ad eseguire la manutenzione delle aree verdi (inclusa la siepe di mitigazione) tramite il regolare sfalcio e potatura, escludendo categoricamente l'uso di diserbanti o altri prodotti chimici;

iii.  ad assicurare il corretto attecchimento e la vitalità nel tempo delle opere di mitigazione vegetale, individuando le modalità di approvvigionamento idrico per l'irrigazione di soccorso che privilegino soluzioni a basso impatto ambientale, in coerenza con la disponibilità idrica locale;

iv. ad assicurare la pulizia periodica dei fossi di drenaggio e dei sistemi di laminazione per garantire il costante deflusso meteorico durante l’esercizio dell'impianto;

v.   relativamente alla recinzione perimetrale essa dovrà essere rialzata da terra di almeno 20 cm per tutta la sua lunghezza per consentire il passaggio della fauna di piccola taglia e garantire la connettività ecologica, compatibilmente con il layout e la sicurezza dell’impianto; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;

5. comunicare la data di entrata in esercizio dell’impianto entro 30 gg della stessa ad Arpae di Ravenna;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punti 1 e 3 dovrà essere effettuata dall’Unione dei comuni della Bassa Romagna;

-   punti 2, 4 e 5 dovrà essere effettuata da ARPAE di Ravenna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al proponente Chiron Energy SPV 49 S.r.l. e all'ARPAE di Ravenna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6745;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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